01 febbraio 2017
Dopo di noi: strumenti utilizzabili
Al fine di attuare le finalità indicate dalla Legge "Dopo di noi", il Legislatore ha previsto tutta una serie di agevolazioni fiscali, mettendo a disposizione dei privati alcuni strumenti negoziali tra cui poter scegliere e promuovendone l'utilizzo attraverso la predisposizione di vantaggi di natura fiscale.
Quello che si evince, da una prima lettura, è che, in disparte le polizze assicurative, tutte le altre ipotesi sono accumunate dal fatto di dar vita a patrimoni dedicati all'assistenza della persona con disabilità grave, mediante l'istituzione di trust, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione (art. 6 Legge n. 112/16).
Tali patrimoni vengono destinati alla finalità di assistenza della persona con disabilità grave in maniera definitiva, mediante la predisposizione di atti negoziali dettagliati, anche nel contenuto, che tengono conto di tutte le necessità del soggetto beneficiario per tutta la durata della sua vita.
Vediamo quali sono gli strumenti previsti dalla nuova normativa.
Polizze assicurative
Per quanto riguarda le polizze assicurative, il legislatore ha innalzato la somma detraibile dei premi spesi per alcune tipologie di polizze che realizzano le finalità di tutela previste dalla legge sul Dopo di noi.
L'art. 5 della L. n. 112/16 ha inserito, infatti, nell'art. 15 comma 1 lett. f) del Testo unico delle imposte sui redditi, il seguente periodo: "a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave".
Tale importo sarà detraibile dalle tasse al momento della dichiarazione dei redditi.
Costituzione di trust
L'istituto del trust è uno strumento importato dall'ordinamento anglosassone, non espressamente previsto dal nostro ordinamento, che però ha provveduto a ratificare, con la Legge n. 364/89, la Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1 luglio 1985.
Il trust è un fenomeno gestorio, con cui il disponente stabilisce un programma e trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto (trustee), affinchè lo gestisca nell'interesse del beneficiario per il raggiungimento di un fine specifico. Può essere nominato anche un protector, ovvero un guardiano, che verifichi che il trustee esegua correttamente le direttive e le finalità .
Dato il riferimento generico all'istituto del trust effettuato dalla Legge Dopo di noi, sembra preferibile ritenere che possano beneficiare delle agevolazioni fiscali sia i trust testamentari, sia quelli interni sia quelli esteri.
Vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c.
Figura recentemente introdotta nel Codice civile dal legislatore, che ha dato vita a non poche perplessità dogmatiche in ambito dottrinale e giurisprudenziale, a partire dalla sua stessa collocazione all'interno del Codice civile nelle norme sulla trascrizione.
Anche la stessa formulazione dell'articolo che lo ha introdotto ha creato dubbi interpretativi sul fatto che si trattasse di una vera e propria figura negoziale, piuttosto che solo di un "effetto" di altro negozio tipico o atipico.
L'art. 2645 ter c.c. prevede infatti che "gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità , a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".
Le questioni dogmatiche non negano comunque il fatto che si tratti di un istituto che si adatta molto bene alle finalità della normativa sul Dopo di noi, tant'è che il legislatore si è premurato di elencarlo tra gli strumenti utilizzabili in tal senso.
Contratti di affidamento fiduciario
Quella dei contratti di affidamento fiduciario è una tipologia di contratti, che ha visto per la prima volta un espresso riconoscimento normativo proprio nella legge Dopo di noi. Tali contratti erano stati finora solo oggetto di elaborazione dottrinale ma risultavano ancora privi di appiglio normativo.
L'ipotesi prevista dalla Legge Dopo di noi riguarda i fondi composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di organizzazioni non lucrative che operano prevalentemente nel settore della beneficienza, che raggiungono, sostanzialmente, un fine simile a quello del trust.
Se ne occupa espressamente l'art. 1 della L. n. 112/16, che prevede, già nell'articolo sulle finalità della normativa, che la legge Dopo di noi è volta, altresì, ad agevolare la costituzione di "("¦) fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge".
Sulla figura dei fondi speciali ci sono talune questioni interpretative non ancora pienamente risolte. Essendo la figura abbastanza recente e soprattutto, fino a questo momento, solo di creazione dottrinale, rimane da capire se sia necessario un effettivo trasferimento di beni oppure no. Un'interpretazione letterale della norma ("destinati a fondi speciali") porta a ritenere che non sia strettamente necessario un effettivo trasferimento. Tuttavia nel momento in cui la legge parla di "contratto di affidamento fiduciario" sembra richiedere la bilateralità dello stesso, escludendo per converso gli atti unilaterali.
Notaio Paolo Broccoli