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    31 marzo 2023

    Il tuo lascito per gli animali: Incontro a Verona

    Sabato 1° aprile alle ore 10.30 presso la Società Letteraria di Verona, si terrà l'incontro “Il tuo lascito per gli animali” organizzato dal LAV in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato. L’evento ha l’obiettivo di informare gratuitamente sul tema del #testamento e sull’importanza dei lasciti solidali. Si parlerà del perché fare testamento, una scelta che può consentire di difendere anche dopo di noi i #valori in cui si crede e di tutelare non solo i propri cari, ma anche gli #animali. L’evento vedrà la partecipazione di Roberto Bennati, Direttore LAV, Ilaria Tordone, Responsabile Programma Lasciti, Lorenza Zanaboni, LAV Verona, e il nostro associato notaio Giacomo Felli, che spiegherà cosa è importante sapere per concretizzare questa scelta nel rispetto della #legge Iscrizioni: lasciti@lav.it | ai numeri 06 4461325 / 3450260807 Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    21 giugno 2017

    Intervento del notaio Paolo Broccoli a 7Gold...

    Nella puntata del 15 giugno della trasmissione "7 in punto" di 7Gold TelePadova, il notaio Paolo Broccoli spiega le caratteristiche e gli strumenti della legge "Dopo di noi". La nuova legge offre alle famiglie con persone disabili vantaggi fiscali e nuovi strumenti a tutela della persona e del patrimonio. Per approfondimenti: Legge Dopo di noi: disabilità  grave e assenza di sostegno familiare Dopo di noi: principi e finalità  della nuova legge Dopo di noi: strumenti utilizzabili Dopo di noi: le agevolazioni fiscali Dopo di noi: requisiti per le agevolazioni fiscali Dopo di noi: Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare Dopo di noi: requisiti e modalità  di accesso al Fondo Le agevolazioni fiscali del Dopo di noi sono già  applicabili GUIDA Dopo di noi amministratore di sostegno

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    05 aprile 2017

    Le agevolazioni fiscali del Dopo di noi sono...

    Cosa cambia per il cittadino Le disposizioni dell'art. 6 della Legge Dopo di noi (L. n. 112/16 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare») non necessitano dell'emanazione di apposite disposizioni attuative. E' quanto emerso dall'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Elena Carnevali in Commissione Affari Sociali della Camera. Ciò implica, dunque, che tali disposizioni, portanti una parte assai rilevante della nuova disciplina in relazione alle agevolazioni previste per i negozi di separazione patrimoniale, possono considerarsi oggi già  immediatamente applicabili. Le ragioni giuridiche L'interrogazione parlamentare era volta a definire come mai ad oggi non risultasse ancora adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attuativo dell'articolo 6 della Legge Dopo di noi, così come richiesto dal comma 11 dello stesso articolo. L'art. 6 della Legge di Noi, infatti, reca con sè tutta una serie di agevolazioni fiscali (http://associazionesuperpartes.it/2017/02/02/dopo-di-noi-le-agevolazioni-fiscali/), prevedendo tuttavia al comma 11 che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità  di attuazione del presente articolo". Tale disposizione è stata da subito al centro dell'attenzione degli interpreti dal momento che la disciplina delle agevolazioni fiscali così come prevista dalla nuova legge sembrava già  di per sè applicabile e, dunque, in molti avevano sollevato alcune perplessità  su quello che poteva essere il contenuto del decreto attuativo previsto dalla legge. Sta di fatto che adesso la questione può dirsi conclusa, dal momento che la risposta all'interrogazione parlamentare di questi giorni sembra non lasciare spazio a diverse interpretazioni. L'onorevole Bobba ha infatti concluso per l'applicabilità  immediata delle disposizioni contenute nell'art. 6 ritenendo, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, che le suddette previsioni normative "non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative". Per approfondimenti chiedi ai professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/about/ Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    06 febbraio 2017

    Dopo di noi: Fondo per l'assistenza di persone...

    La Legge Dopo di noi (Legge n. 112/16) ha previsto l'istituzione di un fondo (Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare), il cui accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero della Salute. Il fondo è dotato di un cospicuo patrimonio, per la precisione 90 milioni di euro per l'anno 2016; 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con cui si dovranno attuare programmi di residenzialità  innovativi, come ad esempio il co-housing e, in generale, realizzare progetti per la cura del benessere dei soggetti affetti da disabilità  grave privi del sostentamento familiare, così come indicato dalle finalità  delle nuove disposizioni. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi cui è destinato il fondo, possono compartecipare le Regioni, gli Enti locali, gli Enti del terzo settore, nonchè altri soggetti di diritto privato (che abbiano una comprovata esperienza nel settore dell'assistenza a soggetti con disabilità ) e le famiglie che si associano. Le finalità  del Fondo sono indicate dalla Legge Dopo di noi all'art. 4 e precisamente sono: attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità  in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità  offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità  grave; realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità  grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà  delle persone con disabilità  grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; realizzare interventi innovativi di residenzialità  per le persone con disabilità  grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità ; sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità  grave. Le attività  di programmazione di tali interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità . Le caratteristiche abitative a carico del Fondo Per quanto riguarda le soluzioni abitative, il Decreto attuativo della Legge Dopo di noi detta precise caratteristiche, in relazione alla casa abitativa, i gruppi appartamento e le soluzioni co-housing. Va precisato che gli interventi e i servizi a carico del Fondo non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. L'art. 5 comma 4 prevede che le soluzioni alloggiative finanziate dal Fondo, inclusa l'abitazione di origine, devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, in particolare: deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità  a non più di 5 persone. Deroghe possono essere stabilite dalle Regioni in via eccezionale in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella formula di più moduli abitativi nella medesima struttura. In ogni caso non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2; deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi di quotidianità  e il tempo libero; deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie domeniche per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità  grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività  sociale, assistive e di ambient assisted living; devono essere ubicate in zone residenziali ovvero anche rurali se all'interno di progetti di agricoltura sociale e comunque non in un contesto territoriale isolato. Notaio Paolo Broccoli

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    03 febbraio 2017

    Dopo di noi: requisiti per le agevolazioni fiscali

    La Legge Dopo di noi richiede tutta una serie di requisiti per poter usufruire delle numerose esenzioni e agevolazioni previste. Tali requisiti sono compiutamente previsti dall'art. 6 della L. n. 112/2016. In via preliminare si può dire che i requisiti si dividono in formali e sostanziali. Per quanto riguarda il requisito formale è richiesta la forma dell'atto pubblico, mentre per quanto riguarda i requisiti sostanziali, gli atti necessitano di tutta una serie di elementi contenutistici che la normativa elenca, come si vedrà  successivamente, con dovizia di particolari. In particolare, come prima condizione necessaria, preme sottolineare che i trust, i vincoli di destinazione ex 2645-ter c.c. e i fondi speciali devono perseguire come finalità  esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità  deve risultare espressamente indicata nel relativo negozio. Dalla qualificazione come "esclusiva" della finalità  deriva come conseguenza l'esclusione, in base ad una prima lettura della norma, di tutte quelle ipotesi in cui i genitori (o altri soggetti) attribuiscano, oltre che al soggetto con disabilità  grave, vantaggi patrimoniali a sè o ad altri e quindi "non esclusivamente" al soggetto con disabilità  grave. Ciò è confermato anche dalla lettura dell'art. 6 comma 3 lett. d) della Legge n. 112/16, che prevede espressamente che, per l'ammissibilità  delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, i soggetti con disabilità  grave devono essere gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.. Sembrerebbe, al contrario, compatibile con la finalità  esclusiva il trasferimento di diritti reali limitati, ipotesi in cui al beneficiario viene riconosciuto un diritto reale parziale ma non la piena proprietà  del bene. Per quanto riguarda, poi, le altre condizioni richieste dalla legge, le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche altri requisiti. In particolare, l'istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali, o la costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. devono: identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità  e i bisogni specifici delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti; indicare le attività  assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità  grave, comprese le attività  finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime; individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità  grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; indicare gli obblighi e le modalità  di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore; individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del relativo negozio; stabilire il termine finale della durata nella data della morte del soggetto con disabilità ; stabilire la destinazione del patrimonio residuo. È necessario, infine, che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust, nei fondi speciali, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità  assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione. Visti i numerosi requisiti richiesti dalla legge per gli atti, appare opportuno l'ausilio del Notaio per una corretta e completa redazione dell'atto, dal momento che sarà  necessario scrivere clausole precise, ma allo stesso tempo comprensive di eventuali ipotesi future in relazione alle varie esigenze del soggetto beneficiario. Per quanto riguarda i soggetti abilitati a porre in essere uno degli atti indicati dalla normativa, preme sottolineare, in questa sede, che i negozi di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c. sembrano poter essere predisposti da chiunque e non solamente dai genitori. In base a un'interpretazione solamente letterale della normativa, per poter usufruire delle agevolazioni basta che tali negozi abbiano i requisiti richiesti dalla legge e che siano volti a realizzare le finalità  descritte dalla legge. Non appare, in altre parole, necessario che a porli in essere siano i genitori o altri parenti del soggetto con disabilità  grave, dal momento che la legge non richiede espressamente un rapporto di parentela con il beneficiario quale presupposto per le agevolazioni fiscali. Notaio Paolo Broccoli

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    02 febbraio 2017

    Dopo di noi: le agevolazioni fiscali

    Oltre alle detrazioni previste dall'art. 5 per le polizze aventi ad oggetto il rischio morte, stipulate in favore di soggetti con disabilità  grave, la Legge Dopo di noi prevede numerose altre agevolazioni fiscali. Ad occuparsene è l'art. 6 della Legge n. 112/16. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni Sicuramente l'agevolazione fiscale più importante è costituita dall'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni. Il comma 1 dell'art. 6 della legge Dopo di noi prevede che i beni e i diritti conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ovvero destinati a fondi speciali di cui all'art. 1 comma, quando istituiti in favore delle persone con disabilità  grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. n. 262/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286/06, e successive modificazioni. La normativa si occupa anche dell'evento luttuoso della premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno predisposto il relativo negozio, stabilendo che, in tale ipotesi, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godano delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa. Al di fuori di questa ipotesi, in caso di morte del beneficiario, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Le altre agevolazioni fiscali La Legge Dopo di noi, oltre all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni appena analizzata, ha previsto anche altre agevolazioni fiscali. In particolare, l'art. 6 comma 6 stabilisce l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, dei fondi speciali ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c.. Inoltre, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. E' previsto, poi, che, in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i Comuni possano stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Infine, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro. Le tempistiche Per quanto riguarda le tempistiche, la legge precisa (art. 6 comma 10) che le agevolazioni riguardanti le esenzioni dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni (anche in caso di premorienza del beneficiario) e l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonchè l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, dichiarazioni e attestazioni, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni per le erogazioni liberali, le donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali, quest'ultime si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Notaio Paolo Broccoli

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    01 febbraio 2017

    Dopo di noi: strumenti utilizzabili

    Al fine di attuare le finalità  indicate dalla Legge "Dopo di noi", il Legislatore ha previsto tutta una serie di agevolazioni fiscali, mettendo a disposizione dei privati alcuni strumenti negoziali tra cui poter scegliere e promuovendone l'utilizzo attraverso la predisposizione di vantaggi di natura fiscale. Quello che si evince, da una prima lettura, è che, in disparte le polizze assicurative, tutte le altre ipotesi sono accumunate dal fatto di dar vita a patrimoni dedicati all'assistenza della persona con disabilità  grave, mediante l'istituzione di trust, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione (art. 6 Legge n. 112/16). Tali patrimoni vengono destinati alla finalità  di assistenza della persona con disabilità  grave in maniera definitiva, mediante la predisposizione di atti negoziali dettagliati, anche nel contenuto, che tengono conto di tutte le necessità  del soggetto beneficiario per tutta la durata della sua vita. Vediamo quali sono gli strumenti previsti dalla nuova normativa. Polizze assicurative Per quanto riguarda le polizze assicurative, il legislatore ha innalzato la somma detraibile dei premi spesi per alcune tipologie di polizze che realizzano le finalità  di tutela previste dalla legge sul Dopo di noi. L'art. 5 della L. n. 112/16 ha inserito, infatti, nell'art. 15 comma 1 lett. f) del Testo unico delle imposte sui redditi, il seguente periodo: "a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità  grave". Tale importo sarà  detraibile dalle tasse al momento della dichiarazione dei redditi. Costituzione di trust L'istituto del trust è uno strumento importato dall'ordinamento anglosassone, non espressamente previsto dal nostro ordinamento, che però ha provveduto a ratificare, con la Legge n. 364/89, la Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1 luglio 1985. Il trust è un fenomeno gestorio, con cui il disponente stabilisce un programma e trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto (trustee), affinchè lo gestisca nell'interesse del beneficiario per il raggiungimento di un fine specifico. Può essere nominato anche un protector, ovvero un guardiano, che verifichi che il trustee esegua correttamente le direttive e le finalità . Dato il riferimento generico all'istituto del trust effettuato dalla Legge Dopo di noi, sembra preferibile ritenere che possano beneficiare delle agevolazioni fiscali sia i trust testamentari, sia quelli interni sia quelli esteri. Vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c. Figura recentemente introdotta nel Codice civile dal legislatore, che ha dato vita a non poche perplessità  dogmatiche in ambito dottrinale e giurisprudenziale, a partire dalla sua stessa collocazione all'interno del Codice civile nelle norme sulla trascrizione. Anche la stessa formulazione dell'articolo che lo ha introdotto ha creato dubbi interpretativi sul fatto che si trattasse di una vera e propria figura negoziale, piuttosto che solo di un "effetto" di altro negozio tipico o atipico. L'art. 2645 ter c.c. prevede infatti che "gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità , a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo". Le questioni dogmatiche non negano comunque il fatto che si tratti di un istituto che si adatta molto bene alle finalità  della normativa sul Dopo di noi, tant'è che il legislatore si è premurato di elencarlo tra gli strumenti utilizzabili in tal senso. Contratti di affidamento fiduciario Quella dei contratti di affidamento fiduciario è una tipologia di contratti, che ha visto per la prima volta un espresso riconoscimento normativo proprio nella legge Dopo di noi. Tali contratti erano stati finora solo oggetto di elaborazione dottrinale ma risultavano ancora privi di appiglio normativo. L'ipotesi prevista dalla Legge Dopo di noi riguarda i fondi composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di organizzazioni non lucrative che operano prevalentemente nel settore della beneficienza, che raggiungono, sostanzialmente, un fine simile a quello del trust. Se ne occupa espressamente l'art. 1 della L. n. 112/16, che prevede, già  nell'articolo sulle finalità  della normativa, che la legge Dopo di noi è volta, altresì, ad agevolare la costituzione di "("¦) fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità  sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità  grave, secondo le modalità  e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge". Sulla figura dei fondi speciali ci sono talune questioni interpretative non ancora pienamente risolte. Essendo la figura abbastanza recente e soprattutto, fino a questo momento, solo di creazione dottrinale, rimane da capire se sia necessario un effettivo trasferimento di beni oppure no. Un'interpretazione letterale della norma ("destinati a fondi speciali") porta a ritenere che non sia strettamente necessario un effettivo trasferimento. Tuttavia nel momento in cui la legge parla di "contratto di affidamento fiduciario" sembra richiedere la bilateralità  dello stesso, escludendo per converso gli atti unilaterali. Notaio Paolo Broccoli

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    31 gennaio 2017

    Dopo di noi: principi e finalità  della nuova...

    Lo scorso giugno è entrata in vigore la Legge n. 112 del 22 giugno 2016, denominata "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare". Tale normativa ha visto la luce in attuazione di una serie di norme nazionali, internazionali e comunitarie, ed in particolare gli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, gli artt. 24 e 26 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge n. 18/09. Le nuove disposizioni contenute nella legge, nota ormai per tutti col nome "Dopo di noi", disciplinano un tema caro a molti, ovvero quello delle misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità  grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità , prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già  durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge 328/00 ("Progetti individuali per le persone disabili"), nel rispetto della volontà  della persona con disabilità  grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. In altre parole, si tratta di una legge che si occupa di quella delicata fase di solitudine, in cui possono trovarsi le persone con disabilità , causata da un evento luttuoso, come la morte dei genitori che li abbiano fino a quel momento accuditi o comunque causata dall'assenza di un adeguato sostegno familiare, o in vista del venir meno dello stesso. La legge dopo di noi è stata accolta con favore, data l'importanza e la delicatezza del tema. È la prima volta che in Italia si ha una disciplina organica, in tema di disabilità  grave, che si occupi del momento in cui viene a mancare l'apporto familiare, venendosi ad aggiungere, ovviamente, alle altre disposizioni vigenti in materia, per quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza e altri interventi di sostegno ed intervento. Va precisato che la nuova normativa si applica, per espressa previsione legislativa, solamente alle persone con disabilità  grave e non in generale alle persone con disabilità . Affinchè si possa parlare di disabilità  grave occorre che sussistano le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, ed in particolare che "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Scopo della nuova disciplina è quello di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti con disabilità  grave, anche grazie al processo di deistituzionalizzazione e di supporto della domiciliarità  in abitazioni o gruppi-appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità , possibile oggi anche grazie all'ausilio delle nuove tecnologie. Valori fondamentali della nuova normativa sono, dunque, quello della preservazione, per quanto più possibile, dell'autonomia dei soggetti coinvolti, del rispetto della loro volontà  e della tutela del loro benessere, fisico e psicologico, come più volte affermato sia dalla stessa Legge n. 112/16, sia dal decreto attuativo firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Notaio Paolo Broccoli

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