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    05 aprile 2017

    Le agevolazioni fiscali del Dopo di noi sono...

    Cosa cambia per il cittadino Le disposizioni dell'art. 6 della Legge Dopo di noi (L. n. 112/16 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare») non necessitano dell'emanazione di apposite disposizioni attuative. E' quanto emerso dall'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Elena Carnevali in Commissione Affari Sociali della Camera. Ciò implica, dunque, che tali disposizioni, portanti una parte assai rilevante della nuova disciplina in relazione alle agevolazioni previste per i negozi di separazione patrimoniale, possono considerarsi oggi già  immediatamente applicabili. Le ragioni giuridiche L'interrogazione parlamentare era volta a definire come mai ad oggi non risultasse ancora adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attuativo dell'articolo 6 della Legge Dopo di noi, così come richiesto dal comma 11 dello stesso articolo. L'art. 6 della Legge di Noi, infatti, reca con sè tutta una serie di agevolazioni fiscali (http://associazionesuperpartes.it/2017/02/02/dopo-di-noi-le-agevolazioni-fiscali/), prevedendo tuttavia al comma 11 che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità  di attuazione del presente articolo". Tale disposizione è stata da subito al centro dell'attenzione degli interpreti dal momento che la disciplina delle agevolazioni fiscali così come prevista dalla nuova legge sembrava già  di per sè applicabile e, dunque, in molti avevano sollevato alcune perplessità  su quello che poteva essere il contenuto del decreto attuativo previsto dalla legge. Sta di fatto che adesso la questione può dirsi conclusa, dal momento che la risposta all'interrogazione parlamentare di questi giorni sembra non lasciare spazio a diverse interpretazioni. L'onorevole Bobba ha infatti concluso per l'applicabilità  immediata delle disposizioni contenute nell'art. 6 ritenendo, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, che le suddette previsioni normative "non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative". Per approfondimenti chiedi ai professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/about/ Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    03 febbraio 2017

    Dopo di noi: requisiti per le agevolazioni fiscali

    La Legge Dopo di noi richiede tutta una serie di requisiti per poter usufruire delle numerose esenzioni e agevolazioni previste. Tali requisiti sono compiutamente previsti dall'art. 6 della L. n. 112/2016. In via preliminare si può dire che i requisiti si dividono in formali e sostanziali. Per quanto riguarda il requisito formale è richiesta la forma dell'atto pubblico, mentre per quanto riguarda i requisiti sostanziali, gli atti necessitano di tutta una serie di elementi contenutistici che la normativa elenca, come si vedrà  successivamente, con dovizia di particolari. In particolare, come prima condizione necessaria, preme sottolineare che i trust, i vincoli di destinazione ex 2645-ter c.c. e i fondi speciali devono perseguire come finalità  esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità  deve risultare espressamente indicata nel relativo negozio. Dalla qualificazione come "esclusiva" della finalità  deriva come conseguenza l'esclusione, in base ad una prima lettura della norma, di tutte quelle ipotesi in cui i genitori (o altri soggetti) attribuiscano, oltre che al soggetto con disabilità  grave, vantaggi patrimoniali a sè o ad altri e quindi "non esclusivamente" al soggetto con disabilità  grave. Ciò è confermato anche dalla lettura dell'art. 6 comma 3 lett. d) della Legge n. 112/16, che prevede espressamente che, per l'ammissibilità  delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, i soggetti con disabilità  grave devono essere gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.. Sembrerebbe, al contrario, compatibile con la finalità  esclusiva il trasferimento di diritti reali limitati, ipotesi in cui al beneficiario viene riconosciuto un diritto reale parziale ma non la piena proprietà  del bene. Per quanto riguarda, poi, le altre condizioni richieste dalla legge, le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche altri requisiti. In particolare, l'istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali, o la costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. devono: identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità  e i bisogni specifici delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti; indicare le attività  assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità  grave, comprese le attività  finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime; individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità  grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; indicare gli obblighi e le modalità  di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore; individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del relativo negozio; stabilire il termine finale della durata nella data della morte del soggetto con disabilità ; stabilire la destinazione del patrimonio residuo. È necessario, infine, che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust, nei fondi speciali, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità  assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione. Visti i numerosi requisiti richiesti dalla legge per gli atti, appare opportuno l'ausilio del Notaio per una corretta e completa redazione dell'atto, dal momento che sarà  necessario scrivere clausole precise, ma allo stesso tempo comprensive di eventuali ipotesi future in relazione alle varie esigenze del soggetto beneficiario. Per quanto riguarda i soggetti abilitati a porre in essere uno degli atti indicati dalla normativa, preme sottolineare, in questa sede, che i negozi di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c. sembrano poter essere predisposti da chiunque e non solamente dai genitori. In base a un'interpretazione solamente letterale della normativa, per poter usufruire delle agevolazioni basta che tali negozi abbiano i requisiti richiesti dalla legge e che siano volti a realizzare le finalità  descritte dalla legge. Non appare, in altre parole, necessario che a porli in essere siano i genitori o altri parenti del soggetto con disabilità  grave, dal momento che la legge non richiede espressamente un rapporto di parentela con il beneficiario quale presupposto per le agevolazioni fiscali. Notaio Paolo Broccoli

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    02 febbraio 2017

    Dopo di noi: le agevolazioni fiscali

    Oltre alle detrazioni previste dall'art. 5 per le polizze aventi ad oggetto il rischio morte, stipulate in favore di soggetti con disabilità  grave, la Legge Dopo di noi prevede numerose altre agevolazioni fiscali. Ad occuparsene è l'art. 6 della Legge n. 112/16. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni Sicuramente l'agevolazione fiscale più importante è costituita dall'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni. Il comma 1 dell'art. 6 della legge Dopo di noi prevede che i beni e i diritti conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ovvero destinati a fondi speciali di cui all'art. 1 comma, quando istituiti in favore delle persone con disabilità  grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. n. 262/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286/06, e successive modificazioni. La normativa si occupa anche dell'evento luttuoso della premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno predisposto il relativo negozio, stabilendo che, in tale ipotesi, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godano delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa. Al di fuori di questa ipotesi, in caso di morte del beneficiario, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Le altre agevolazioni fiscali La Legge Dopo di noi, oltre all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni appena analizzata, ha previsto anche altre agevolazioni fiscali. In particolare, l'art. 6 comma 6 stabilisce l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, dei fondi speciali ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c.. Inoltre, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. E' previsto, poi, che, in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i Comuni possano stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Infine, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro. Le tempistiche Per quanto riguarda le tempistiche, la legge precisa (art. 6 comma 10) che le agevolazioni riguardanti le esenzioni dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni (anche in caso di premorienza del beneficiario) e l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonchè l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, dichiarazioni e attestazioni, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni per le erogazioni liberali, le donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali, quest'ultime si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Notaio Paolo Broccoli

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