La Legge Dopo di noi richiede tutta una serie di requisiti per poter usufruire delle numerose esenzioni e agevolazioni previste. Tali requisiti sono compiutamente previsti dall'art. 6 della L. n. 112/2016.

In via preliminare si può dire che i requisiti si dividono in formali e sostanziali. Per quanto riguarda il requisito formale è richiesta la forma dell'atto pubblico, mentre per quanto riguarda i requisiti sostanziali, gli atti necessitano di tutta una serie di elementi contenutistici che la normativa elenca, come si vedrà  successivamente, con dovizia di particolari.

In particolare, come prima condizione necessaria, preme sottolineare che i trust, i vincoli di destinazione ex 2645-ter c.c. e i fondi speciali devono perseguire come finalità  esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità  deve risultare espressamente indicata nel relativo negozio.

Dalla qualificazione come "esclusiva" della finalità  deriva come conseguenza l'esclusione, in base ad una prima lettura della norma, di tutte quelle ipotesi in cui i genitori (o altri soggetti) attribuiscano, oltre che al soggetto con disabilità  grave, vantaggi patrimoniali a sè o ad altri e quindi "non esclusivamente" al soggetto con disabilità  grave.

Ciò è confermato anche dalla lettura dell'art. 6 comma 3 lett. d) della Legge n. 112/16, che prevede espressamente che, per l'ammissibilità  delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, i soggetti con disabilità  grave devono essere gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c..

Sembrerebbe, al contrario, compatibile con la finalità  esclusiva il trasferimento di diritti reali limitati, ipotesi in cui al beneficiario viene riconosciuto un diritto reale parziale ma non la piena proprietà  del bene.

Per quanto riguarda, poi, le altre condizioni richieste dalla legge, le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche altri requisiti. In particolare, l'istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali, o la costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. devono:

  1. identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità  e i bisogni specifici delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti; indicare le attività  assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità  grave, comprese le attività  finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
  2. individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità  grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
  3. indicare gli obblighi e le modalità  di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;
  4. individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del relativo negozio;
  5. stabilire il termine finale della durata nella data della morte del soggetto con disabilità ;
  6. stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

È necessario, infine, che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust, nei fondi speciali, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità  assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione.

Visti i numerosi requisiti richiesti dalla legge per gli atti, appare opportuno l'ausilio del Notaio per una corretta e completa redazione dell'atto, dal momento che sarà  necessario scrivere clausole precise, ma allo stesso tempo comprensive di eventuali ipotesi future in relazione alle varie esigenze del soggetto beneficiario.

Per quanto riguarda i soggetti abilitati a porre in essere uno degli atti indicati dalla normativa, preme sottolineare, in questa sede, che i negozi di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c. sembrano poter essere predisposti da chiunque e non solamente dai genitori.

In base a un'interpretazione solamente letterale della normativa, per poter usufruire delle agevolazioni basta che tali negozi abbiano i requisiti richiesti dalla legge e che siano volti a realizzare le finalità  descritte dalla legge. Non appare, in altre parole, necessario che a porli in essere siano i genitori o altri parenti del soggetto con disabilità  grave, dal momento che la legge non richiede espressamente un rapporto di parentela con il beneficiario quale presupposto per le agevolazioni fiscali.

Notaio Paolo Broccoli

La Legge Dopo di noi richiede tutta una serie di requisiti per poter usufruire delle numerose esenzioni e agevolazioni previste. Tali requisiti sono compiutamente previsti dall'art. 6 della L. n. 112/2016.
In via preliminare si può dire che i requisiti si dividono in formali e sostanziali. Per quanto riguarda il requisito formale è richiesta la forma dell'atto pubblico, mentre per quanto riguarda i requisiti sostanziali, gli atti necessitano di tutta una serie di elementi contenutistici che la normativa elenca, come si vedrà  successivamente, con dovizia di particolari.