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    24 gennaio 2025

    Clausola di Salvaguardia e Soglia di Usura

    Con l'ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha trattato un importante aspetto riguardante la validità delle clausole contrattuali in relazione agli interessi moratori e al superamento della soglia di usura. In particolare, la Corte ha esaminato la cosiddetta "clausola di salvaguardia", una clausola contrattuale preordinata a tutelare la validità di una disposizione sugli interessi moratori a tasso variabile, nel caso in cui il tasso superi il limite fissato dalla legge. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale clausola non può essere utilizzata per sanare la nullità di un contratto che prevede un tasso di interesse illecito fin dal momento della sua conclusione, a causa del superamento del tasso soglia di usura. Usura e Clausola di Salvaguardia La questione principale riguarda un contratto di leasing in cui gli interessi moratori erano legati al valore dell'Euribor, un tasso variabile. In questa situazione, la pattuizione originaria prevedeva un tasso di interesse che superava il limite di usura stabilito dalla legge (Legge n. 108 del 1996). Per tutelarsi, le parti avevano inserito una clausola di salvaguardia che stabiliva che, qualora il tasso superasse la soglia di usura, gli interessi moratori sarebbero stati contenuti entro il limite legale. La Corte di merito, inizialmente, aveva ritenuto che tale clausola fosse sufficiente a neutralizzare la nullità della pattuizione dovuta al superamento del tasso soglia, ma la Cassazione ha ritenuto tale interpretazione errata. Nullità del Contratto in Caso di Tasso Illecito La Cassazione ha ribadito che, quando un contratto prevede un tasso di interesse che fin dall’inizio supera il limite di usura stabilito dalla legge, tale pattuizione è nulla sin dal momento della conclusione del contratto. La clausola di salvaguardia, sebbene possa avere l'intento di limitare gli effetti del superamento del tasso-soglia, non è sufficiente a sanare la nullità derivante dall'illegittimità del tasso al momento della stipula del contratto. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che la clausola di salvaguardia non possa annullare la nullità del contratto che prevede un tasso di interesse superiore alla soglia di usura, stabilendo così un principio importante in materia di tutela contro l'usura. Inviolabilità della Soglia di Usura In sintesi, l’ordinanza n. 27106 del 2024 stabilisce un principio importante per la validità dei contratti con tassi variabili. Anche se una clausola di salvaguardia è presente per limitare gli effetti del superamento della soglia di usura, questa non può elidere la nullità della pattuizione di un tasso di interesse illecito, qualora il contratto sia stato stipulato con un tasso superiore alla soglia di usura sin dall'inizio. Questo principio tutela i consumatori e garantisce che i contratti non possano essere modificati retroattivamente per aggirare le disposizioni anti-usura.  Invito a Rimanere Informati Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Stephan Bender da Pixabay © Riproduzione riservata

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    14 dicembre 2017

    Le Sezioni Unite pongono fine all’usura...

    Le Sezioni Unite pongono fine all’usura sopravvenuta Cassazione civile, Sez. Un., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675 Cosa cambia per il cittadino Le Sezioni Unite sbarrano in via definitiva il passaggio nel nostro ordinamento all’istituto dell’usura sopravvenuta. La questione, assai dibattuta in giurisprudenza tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, atteneva all'applicabilità delle disposizioni contenute nella Legge n. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso. La questione, in realtà, a ben vedere, si poneva non solo per i contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, ma anche per i contratti stipulati successivamente, i quali tuttavia prevedevano al momento della stipula un tasso inferiore alla soglia d’usura, superata poi nel corso del rapporto a causa della caduta dei tassi medi di mercato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Il fatto La società Alfa s.p.a. conveniva in giudizio una nota banca, chiedendo di dichiarare nulla la previsione del tasso d’interesse del 7.75% fisso semestrale, contenuto in un mutuo decennale di ingente valore, perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni della Legge n. 108/96 entrata in vigore pendente il mutuo. Alfa s.p.a., forte di ciò, chiedeva quindi il rimborso degli interessi già riscossi o almeno il rimborso di quelli eccedenti il tasso legale e il risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso di interesse successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 108/96. Le ragioni giuridiche La prima giurisprudenza sul punto, subito dopo l’entrata in vigore della Legge n. 108/96, si era orientata per l’applicabilità della stessa ai rapporti pendenti, sia pure per la sola parte successiva a tale data. Ciò aveva indotto il Legislatore di allora a intervenire con una norma di interpretazione autentica (art. 1 comma 1 D.L. n. 394/00) recante il principio per cui: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. L’intervento del Legislatore aveva creato un forte contrasto tra le Sezioni di Cassazione, divise tra chi continuava ad affermare ancora l’applicabilità della Legge n. 108/96 ai rapporti pendenti e chi al contrario la negava alla luce della norma di interpretazione autentica, che guardava esclusivamente al momento della “pattuizione” e non del “pagamento”. Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di dover aderire al secondo orientamento, che vede il giudice vincolato alla norma di interpretazione autentica, escludendo la possibilità di applicare, alla clausola contrattuale contenente il tasso di interesse divenuto usurario, sia l’istituto della nullità, o dell’inefficacia, sia il meccanismo di sostituzione automatica di clausole in base al principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei contratti di cui all’art. 1375 c.c. (secondo il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia di usura). Per tutte queste ragioni, dunque, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes   Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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