• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    24 gennaio 2025

    Clausola di Salvaguardia e Soglia di Usura

    Con l'ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha trattato un importante aspetto riguardante la validità delle clausole contrattuali in relazione agli interessi moratori e al superamento della soglia di usura. In particolare, la Corte ha esaminato la cosiddetta "clausola di salvaguardia", una clausola contrattuale preordinata a tutelare la validità di una disposizione sugli interessi moratori a tasso variabile, nel caso in cui il tasso superi il limite fissato dalla legge. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale clausola non può essere utilizzata per sanare la nullità di un contratto che prevede un tasso di interesse illecito fin dal momento della sua conclusione, a causa del superamento del tasso soglia di usura. Usura e Clausola di Salvaguardia La questione principale riguarda un contratto di leasing in cui gli interessi moratori erano legati al valore dell'Euribor, un tasso variabile. In questa situazione, la pattuizione originaria prevedeva un tasso di interesse che superava il limite di usura stabilito dalla legge (Legge n. 108 del 1996). Per tutelarsi, le parti avevano inserito una clausola di salvaguardia che stabiliva che, qualora il tasso superasse la soglia di usura, gli interessi moratori sarebbero stati contenuti entro il limite legale. La Corte di merito, inizialmente, aveva ritenuto che tale clausola fosse sufficiente a neutralizzare la nullità della pattuizione dovuta al superamento del tasso soglia, ma la Cassazione ha ritenuto tale interpretazione errata. Nullità del Contratto in Caso di Tasso Illecito La Cassazione ha ribadito che, quando un contratto prevede un tasso di interesse che fin dall’inizio supera il limite di usura stabilito dalla legge, tale pattuizione è nulla sin dal momento della conclusione del contratto. La clausola di salvaguardia, sebbene possa avere l'intento di limitare gli effetti del superamento del tasso-soglia, non è sufficiente a sanare la nullità derivante dall'illegittimità del tasso al momento della stipula del contratto. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che la clausola di salvaguardia non possa annullare la nullità del contratto che prevede un tasso di interesse superiore alla soglia di usura, stabilendo così un principio importante in materia di tutela contro l'usura. Inviolabilità della Soglia di Usura In sintesi, l’ordinanza n. 27106 del 2024 stabilisce un principio importante per la validità dei contratti con tassi variabili. Anche se una clausola di salvaguardia è presente per limitare gli effetti del superamento della soglia di usura, questa non può elidere la nullità della pattuizione di un tasso di interesse illecito, qualora il contratto sia stato stipulato con un tasso superiore alla soglia di usura sin dall'inizio. Questo principio tutela i consumatori e garantisce che i contratti non possano essere modificati retroattivamente per aggirare le disposizioni anti-usura.  Invito a Rimanere Informati Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Stephan Bender da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    03 settembre 2021

    Interessi moratori e disciplina antiusura

    Cassazione S.U., sentenza n. 19597/2020. La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2. Comma 1, legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art.   1815,                   secondo    comma      c.c.,   di modo      che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita,       bensì              in quella dei           corrispettivi          lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 primo comma c.c. Nei          contratti    conclusi    con    i    consumatori    è    altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33 secondo comma lett. f) e 36, primo comma del D. Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
Filtra la ricerca