Cassazione S.U., sentenza n. 19597/2020.

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2. Comma 1, legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art.   1815,                   secondo    comma      c.c.,   di modo      che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita,       bensì              in quella dei           corrispettivi          lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 primo comma c.c. Nei          contratti    conclusi    con    i    consumatori    è    altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33 secondo comma lett. f) e 36, primo comma del D. Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio.

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