Cassazione n. 7963/2020.

La qualificazione di un accordo transattivo in termini di transazione “conservativa”, piuttosto che “novativa”, assume rilievo determinante ai fini di stabilire se ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 1972 c.c.: il comma 1 della predetta disposizione normativa si applica infatti all’ipotesi in cui la transazione non abbia avuto ad oggetto il titolo bensì soltanto “la sua esecuzione ovvero gli effetti da esso derivanti” (transazione non novativa); per contro il comma 2 della norma citata, disciplinando il caso in cui la composizione della lite abbia riguardato il titolo, si applica alla sola transazione cosiddetta “novativa”.

Nella specie, la Suprema Corte, nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l’accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni, ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972 comma 2 c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate.

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