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    20 gennaio 2026

    Interessi moratori e contratto di factoring

    Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25300, sez. III civile.  La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l’espressione “prestazione di servizi”, contenuta nell’art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l’assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell’economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell’attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell’operazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Vesna da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 settembre 2021

    Interessi moratori e disciplina antiusura

    Cassazione S.U., sentenza n. 19597/2020. La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2. Comma 1, legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art.   1815,                   secondo    comma      c.c.,   di modo      che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita,       bensì              in quella dei           corrispettivi          lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 primo comma c.c. Nei          contratti    conclusi    con    i    consumatori    è    altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33 secondo comma lett. f) e 36, primo comma del D. Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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