Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 5505 del 6 marzo 2017

Cosa cambia per il cittadino.

La legge prevede, ai fini della sua validità , che il testamento olografo debba essere interamente scritto, datato e sottoscritto per mano del testatore. La Cassazione in una recente ordinanza ha affermato che, in presenza di aiuto (è il caso della "mano guidata" ovvero del testatore aiutato nella scrittura), il requisito della autografia non possa dirsi soddisfatto così come richiesto dalla legge ed in particolare dall'art. 602 c.c. In tali casi il testamento deve considerarsi nullo, anche qualora si riesca a dimostrare che quanto scritto fosse la reale volontà  del testatore.

Se, dunque, il testatore non è in grado di scrivere autonomamente, perchè ad esempio affetto da un tremolio alle mani che glielo impedisce, un eventuale testamento redatto con la tecnica della "mano guidata", ancorchè con minimo aiuto, deve considerarsi in ogni caso nullo, con la conseguenza che la successione sarà  regolata integralmente dalla legge con il concorso di tutti gli eredi che ne abbiano diritto.

Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/

Il fatto.

Tizio, poi defunto, aveva redatto testamento disponendo dei suoi beni in favore della moglie. Le sorelle di Tizio avevano poi impugnato il testamento affermandone la nullità  in quanto redatto con "mano guidata", ovvero con l'aiuto di un amico di vecchia data, chiedendo l'apertura della successione legittima e quindi il loro concorso insieme alla moglie nella successione dei beni del defunto. Dall'analisi delle circostanze del caso concreto era emerso che effettivamente l'amico aveva aiutato Tizio guidando la sua mano sotto dettatura, in quando Tizio era affetto da un tremolio che gli impediva di scrivere da solo.

Le ragioni giuridiche.

La Cassazione ha concluso per la nullità  del testamento olografo redatto con la tecnica della "mano guidata" per una serie di ragioni giuridiche e soprattutto alla luce del particolare rigore formale richiesto dal legislatore per il testamento. Occorre, in particolare, tenere conto della semplicità  del testamento olografo che già  di per sè dovrebbe prevenire la possibilità  di interventi perturbatori della volontà  del testatore.

Non bastano in tali casi a escludere la nullità  nemmeno il fatto che il contenuto del testamento sia stato effettivamente quello voluto dal de cuius e il fatto che l'intervento ausiliare del terzo fosse finalizzato solamente a una riduzione del tremolio.

L'intervento del terzo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è già  di per sè sufficiente a escludere il requisito dell'autografia del testamento olografo, elemento indispensabile per la sua validità . L'intervento del terzo, anche se minimo, in ogni caso, altera la personalità  e l'abitualità  del gesto scrittorio. D'altronde aderire alla diversa soluzione sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria comporterebbe problemi di non semplice soluzione per quanto attiene all'accertamento della corrispondenza tra il testo e la volontà  del de cuius e dell'effettiva finalità  dell'aiuto del terzo; tutti aspetti che minerebbero in maniera evidente le finalità  di chiarezza e semplificazione che sono alla base del testamento olografo.

Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 5505 del 6 marzo 2017 - La legge prevede, ai fini della sua validità , che il testamento olografo debba essere interamente scritto, datato e sottoscritto per mano del testatore. La Cassazione in una recente ordinanza ha affermato che, in presenza di aiuto (è il caso della "mano guidata" ovvero del testatore aiutato nella scrittura), il requisito della autografia non possa dirsi soddisfatto così come richiesto dalla legge ed in particolare dall'art. 602 c.c. In tali casi il testamento deve considerarsi nullo, anche qualora si riesca a dimostrare che quanto scritto fosse la reale volontà  del testatore.