Consiglio di Stato, Sezione VI, 02/02/2017, n. 694

Cosa cambia per il cittadino.

La realizzazione di una tettoia in legno e tegole posta a protezione di un terrazzo, per quanto sia aperta sui tre lati, non può essere considerata come una pertinenza ai fini urbanistici e, comportando la modifica della sagoma dell'edificio, necessita del previo rilascio del permesso di costruire, non essendo a tal fine sufficiente la presentazione di una semplice DIA.

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Il fatto.

Con sentenza 5653/2011, il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da un privato contro l'ordine di demolizione emesso dal Comune per aver realizzato, previa presentazione di una DIA, una tettoia in legno e tegole aperta sui tre lati, "posta a protezione di un terrazzo, di m. 11,00 per 4,00, sul lato est, di altezza variabile da m. 2,50 a m. 3,00, ed un'ulteriore analoga tettoia, collocata sul fronte nord, di m. 5,70 per m. 4,00, anch'essa di altezza variabile da m. 2,40 a m. 3,00", ritenendo che tali opere necessitassero dell'ottenimento del permesso di costruire.

Le ragioni giuridiche.

I Giudici del Consiglio di Stato hanno rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e ritenendo dunque che la realizzazione di una tettoia, determinando "l'alterazione della sagoma dell'edificio", necessiti sempre dell'ottenimento del permesso di costruire.

Tale conclusione viene tratta dal combinato disposto dell'articolo 3, comma I, lettera e.1) e dell'articolo 6, comma I, del DPR 380/2001.

In base al primo articolo, infatti, è considerata intervento di nuova costruzione - che, in quanto tale, in base all'articolo 10 del DPR 380/2001, necessita del permesso di costruire - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; mentre l'articolo 6 citato prevede che rientrino tra gli interventi di edilizia libera quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Dall'art. 3 citato si evince dunque che occorre il rilascio del permesso ogni qual volta si tratti di un «manufatto edilizio» che - quand'anche sia una tettoia - modifica la sagoma; mentre dall'art. 6 si desume che anche gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, che di per sè possono essere liberamente effettuate, richiedono il titolo edilizio quando modifichino la sagoma.

In particolare, secondo i Giudici di Palazzo Spada, la finalità  di tali disposizioni è quella di evitare che, mediante la realizzazione di una tettoia, si verifichi non solo l'alterazione della sagoma dell'edificio, ma anche una situazione che può evolvere - mediante chiusure - nella realizzazione di ulteriori volumetrie.

In altre parole, dal momento che la realizzazione di una tettoria, anche se aperta sui lati, comporta automaticamente la modifica della sagoma dell'edificio ed è suscettibile, se chiusa, di determinare un aumento della volumetria del fabbricato, è necessario ottenere il rilascio del permesso di costruire.

Nè, continua il Consiglio di Stato, al fine di escludere la necessità  del permesso di costruire può avere rilievo la modestia della tettoia e la circostanza che, civilisticamente, essa possa essere qualificata come pertinenza.

Sotto il primo profilo, infatti, rileva unicamente la circostanza che tale opera - grande o piccola che sia - determina una "modifica della sagoma dell'edificio".

In secondo luogo, la realizzazione di nuovi manufatti - qual è certamente una tettoia - richiede sempre un permesso di costruire a prescindere che, sotto il profilo civilistico, essi si possano qualificare come pertinenze.

Avv. Ambrogio Dal Bianco

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