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    07 febbraio 2020

    Testamento biologico: le dieci cose da sapere.

    7/02/201) Cosa è il testamento biologico? Nonostante l’espressione non è un testamento in senso giuridico perché non regola vicende per il tempo successivo alla morte del disponente. Si tratta di un negozio unilaterale tra vivi avente ad oggetto il trattamento sanitario del disponente, la cui efficacia è differita all’eventuale sopraggiungere di una malattia ed al verificarsi di uno stato di incapacità psichica, antecedente alla morte. È previsto e disciplinato dalla legge del 22 dicembre 2017, n. 219. 2) Cosa si intende per disposizioni anticipate di trattamento. La disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rappresentano il consenso o il rifiuto inerente il trattamento sanitario espresso dal disponente oggi che è capace di intendere e di volere per un domani in cui potrebbe non esserlo più. Con la nuova legge il disponente può rifiutare anche una idratazione o nutrizione artificiale che oggi, diversamente da prima, vengono qualificate come trattamento sanitario. 3) Chi può fare testamento biologico e a chi deve rivolgersi? Possono fare testamento biologico tutti i maggiorenni capaci di intendere e di volere. Per il perfezionamento di tale atto è consigliabile rivolgersi ad un notaio che ascolterà il disponente, ne indagherà la volontà, e attraverso la sua attività di consulenza giuridica qualificata predisporrà un atto notarile che conferirà certezza giuridica. Tuttavia il documento può essere redatto anche personalmente dal diretto interessato e consegnato all’ufficio di stato civile di residenza o alla azienda sanitaria territorialmente competente. 4) È obbligatoria la nomina di un fiduciario? Non è obbligatoria la nomina di un fiduciario ma è fortemente opportuna in quanto egli sarà l’interprete del disponente ed il suo portavoce nei confronti dei medici. 5) È necessario avere una malattia grave per ricorrere al testamento in oggetto? No, il testamento può essere redatto in qualsiasi momento, sia quando si è in perfetta salute e sia in caso di malattia per pianificare le cure della stessa.   6) Quali sono i trattamenti di sostegno vitale? Per trattamenti di sostegno vitale si intendono quegli interventi sanitari mirati a prolungare la sopravvivenza del paziente. In base alla legge oggi il paziente può esprimere il consenso informato anticipatamente rispetto alla situazione che richiede tali interventi. Il disponente potrebbe prevedere nel suo testamento di acconsentire ad una prova di trattamento nel senso che i trattamenti di sostegno vitale possano essere messi in atto per un certo periodo e, ove non si verifichi alcuna ripresa dello stato di coscienza, vengano definitivamente interrotti. 7) E’ sufficiente scrivere che si rifiuta l’accanimento terapeutico? Non c’è definizione condivisa dell’accanimento terapeutico. È opportuno, quindi, spiegare i singoli trattamenti oggetto di consenso o di rifiuto. Ecco perché è opportuno rivolgersi, in primo luogo, ad un medico al fine di avere delucidazioni sui vari tipi di trattamento sanitario e poi ad un notaio che rediga delle dichiarazioni precise ed inequivocabilmente espressione della volontà del disponente che abbiano pubblica fede. 8) Può cambiarsi idea sulle disposizioni redatte? Si, le disposizioni possono essere in ogni momento revocate o con la stessa forma utilizzata per il testamento biologico o, se vi si è impossibilitati, con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.   9) Ci sono trattamenti che comunque sono garantiti? Si, anche in caso di Dat, in ogni caso sono garantiti i trattamenti di base antidolorifici e l’assistenza di conforto al paziente. 10) Se la Dat non è piu aggiornata al progresso scientifico cosa succede? È possibile sottoporre il paziente a trattamenti medici a patto che si dialoghi con il fiduciario e si acquisisca dallo stesso il consenso a disattendere la dat. Ecco un motivo concreto e determinante per la nomina di un fiduciario.   AVVOCATO ANDREA PENTANGELO Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    21 gennaio 2020

    Regolamento della banca dati nazionale delle...

    La legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) diventa operativa con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2020.                                                        Il decreto suddetto istituisce e disciplina il Regolamento della banca dati nazionale delle registrazioni delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).  Esso entrerà in vigore il primo febbraio 2020 ed i punti principali che prevede sono: a) i contenuti informativi della banca dati; b) i soggetti che concorrono alla sua alimentazione; c) le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT; d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona; e) le modalità di accesso alla banca dati. L’articolo 11 del decreto sancisce che entro sessanta giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all’articolo 3, tra i quali anche i notai, trasmettano al Ministero della Salute l’elenco delle persone che hanno già espresso dichiarazioni anticipate di trattamento e le copie delle disposizioni stesse per procedere al loro inserimento nella Banca dati nazionale.                            Il medico che assiste il paziente ed il suo fiduciario possono fare richiesta alla Banca dati nazionale sulla esistenza della DAT e del luogo ove essa è conservata.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 febbraio 2018

    Il vademecum del Notariato in materia di DAT

    La legge sul testamento biologico (Legge n. 219/2017), in vigore dallo scorso 31 gennaio, come principale novità, introduce nel sistema la disciplina delle DAT, ovvero disposizioni anticipate di trattamento, con cui le persone forniscono indicazioni sui trattamenti che intendono ricevere o meno una volta in cui venissero a trovarsi in uno stato di incapacità. Il Notariato ha pubblicato un vademecum sulle novità introdotte in materia di DAT consultabili al sito http://www.notariato.it/sites/default/files/cs_biotestamento.pdf e che qui si riportano integralmente: Che cosa sono le DAT? Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati: Accertamenti diagnostici Scelte terapeutiche (in generale) Singoli trattamenti sanitari (in particolare) Quale la novità? Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art 1 co 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”. Chi può fare le DAT? Qualunque persona che sia Maggiorenne Capace di intendere e di volere In che forma si possono manifestare le DAT? Atto pubblico notarile Scrittura privata autenticata dal notaio Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto. E se il paziente non è in condizioni di firmare? La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. Può inoltre manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare o attraverso un atto  Occorre una preventiva consultazione con un medico? Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte Si possono revocare o modificare le DAT? Sì, in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge? Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo. Dove viene pubblicizzata la Dat? In un registro comunale (ove già istituito) In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia. Quindi manca una Banca dati a livello nazionale? La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le DAT. La legge di Bilancio per il 2018 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale Il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane. Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici? Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui Appaiano palesemente incongrue Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT. Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico? L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.  Si possono nominare più fiduciari? La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.  Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare? No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT. Il disponente può revocare o modificare Il fiduciario? Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato. Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia? No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.   Autore immagine: Pixabay.com  

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