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    13 giugno 2025

    SuperPartes_Intervista Presidenti

    In questo video, il nostro attuale presidente, notaio Paolo Broccoli, insieme al presidente uscente notaio Luca Sioni e al socio co fondatore notaio Roberto Paone, raccontano l’identità, l’evoluzione e la visione futura di SuperPartes. Un’occasione per celebrare un decennio di attività e per svelare alcuni dei prossimi appuntamenti in programma, tra cui un corso dedicato all’intelligenza artificiale applicata al nostro ambito professionale. SuperPartes non è solo un luogo di condivisione tecnica e culturale: è anche uno spazio dove si costruisce una rete tra studi notarili, favorendo modelli associativi innovativi, come già avvenuto con l’esperienza di Notai 2021. Al centro c’è sempre il valore umano: SuperPartes è anche una comunità di amicizia e supporto reciproco, dove ci si spalleggia nelle sfide quotidiane della professione, con spirito di squadra e collaborazione. Guarda il video per scoprire cosa ci aspetta e perché essere parte di SuperPartes oggi significa credere in una visione più ampia e partecipata della nostra professione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

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    13 marzo 2025

    Principio dell’apparenza del diritto e...

    Applicabilità e condizioni Il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento è un concetto giuridico fondamentale che tutela la legittima aspettativa di un soggetto di fronte a una situazione che appare ragionevolmente attendibile, anche se non corrispondente alla realtà. Questo principio trova applicazione quando il terzo, in buona fede, non ha strumenti per accertare diversamente la situazione se non attraverso le sue manifestazioni esteriori. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione (ordinanza del 19 novembre 2024, n. 29833, sez. III civile), il principio dell’affidamento non può essere invocato nei casi in cui la legge prevede specifici mezzi di pubblicità per verificare la reale consistenza del potere altrui. Un esempio tipico riguarda gli organi di società di capitali, dove è possibile controllare, con ordinaria diligenza, le effettive competenze e i poteri attribuiti. Nonostante ciò, anche in questi casi il principio dell’affidamento può trovare applicazione se il potere su cui si è fatto affidamento incolpevolmente può esistere indipendentemente dalla regolamentazione statutaria e può essere conferito per determinati atti senza particolari formalità. Conclusione L’apparenza del diritto e l’affidamento legittimo sono essenziali per la tutela dei rapporti giuridici. Tuttavia, l’applicabilità di tali principi è subordinata all’assenza della possibilità di verificare il potere altrui attraverso strumenti di pubblicità legale. In mancanza di questi ultimi o nel caso in cui il potere, sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevole affidamento, possa sussistere indipendentemente dalla regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità, la tutela dell’affidamento può essere invocata, garantendo così maggiore certezza nei rapporti economici e giuridici. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Temel da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 febbraio 2025

    Convegno a Faenza: Il Ruolo del Notaio in...

    Un evento formativo sulla mediazione civile e commerciale Martedì 11 marzo 2025, a Faenza, si terrà un importante convegno con il patrocinio SuperPartes dal titolo “IL RUOLO DEL NOTAIO IN MEDIAZIONE. La conclusione del procedimento di mediazione, vantaggi fiscali e l’intervento del Notaio”. L’evento, organizzato dalla Sezione AIGA di Ravenna, rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire gli aspetti chiave della mediazione civile e commerciale, con particolare attenzione alla fase conclusiva del procedimento e ai vantaggi fiscali. Tra i relatori Nicola Bruno, socio Superpartes, che porterà il suo contributo professionale per chiarire il ruolo fondamentale del Notaio nel processo di mediazione. Dettagli sull’iscrizione e crediti formativi Evento gratuitoAccreditato con 3 crediti formativi AIGA per la formazione professionale continuaPosti limitati a 70 partecipantiIscrizione obbligatoria entro il 9 marzo 2025 al seguente link: https://docs.google.com/forms/... Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento formativo di alto livello!

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    07 febbraio 2018

    Il vademecum del Notariato in materia di DAT

    La legge sul testamento biologico (Legge n. 219/2017), in vigore dallo scorso 31 gennaio, come principale novità, introduce nel sistema la disciplina delle DAT, ovvero disposizioni anticipate di trattamento, con cui le persone forniscono indicazioni sui trattamenti che intendono ricevere o meno una volta in cui venissero a trovarsi in uno stato di incapacità. Il Notariato ha pubblicato un vademecum sulle novità introdotte in materia di DAT consultabili al sito http://www.notariato.it/sites/default/files/cs_biotestamento.pdf e che qui si riportano integralmente: Che cosa sono le DAT? Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati: Accertamenti diagnostici Scelte terapeutiche (in generale) Singoli trattamenti sanitari (in particolare) Quale la novità? Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art 1 co 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”. Chi può fare le DAT? Qualunque persona che sia Maggiorenne Capace di intendere e di volere In che forma si possono manifestare le DAT? Atto pubblico notarile Scrittura privata autenticata dal notaio Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto. E se il paziente non è in condizioni di firmare? La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. Può inoltre manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare o attraverso un atto  Occorre una preventiva consultazione con un medico? Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte Si possono revocare o modificare le DAT? Sì, in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge? Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo. Dove viene pubblicizzata la Dat? In un registro comunale (ove già istituito) In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia. Quindi manca una Banca dati a livello nazionale? La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le DAT. La legge di Bilancio per il 2018 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale Il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane. Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici? Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui Appaiano palesemente incongrue Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT. Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico? L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.  Si possono nominare più fiduciari? La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.  Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare? No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT. Il disponente può revocare o modificare Il fiduciario? Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato. Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia? No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.   Autore immagine: Pixabay.com  

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