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    28 marzo 2024

    Le 10 cose da sapere prima di costituire una...

    1. Cos’è una S.r.l.? Il significato della sigla S.r.l. è società a responsabilità limitata. Questo tipo di società di capitali permette di svolgere un’attività economica con limitazione della responsabilità dei soci al valore della quota di capitale sottoscritta. I beni conferiti dai soci diventano, infatti, di proprietà della società, la quale è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Ne consegue, dunque, che il patrimonio sociale non può essere aggredito dai creditori personali dei soci in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto (la società); analogamente, i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci perché delle obbligazioni sociali risponde, di regola, solo la società con il proprio patrimonio.    2. Cosa sono i conferimenti? Come anticipato, la società a responsabilità limitata ha un patrimonio separato rispetto a quello dei soci e, dunque, è necessario dotare la società di un capitale iniziale. Questo capitale è detto capitale sociale ed è composto dall’insieme dei conferimenti dei soci. I conferimenti sono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Con il conferimento, ciascun socio destina stabilmente – ossia per la durata della società – parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa. Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento di attività di impresa (es. denaro, beni in natura, beni immateriali quali licenze, brevetti, know how, diritti di credito, ecc.). Al momento della costituzione, i soci devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro; i conferimenti di beni in natura e crediti devono essere effettuati integralmente. 3. A quanto deve ammontare il capitale sociale per costituire una S.r.l.? Il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di una S.r.l. è di 10.000€. Tuttavia, a partire dal 2013, si è prevista la possibilità di costituire una S.r.l. anche con un capitale inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno un euro e purché i conferimenti siano versati subito per intero e in denaro (S.r.l. a capitale ridotto). In quest’ultimo caso, deve essere annualmente accantonato a “riserva legale” il 20% degli utili netti risultanti dal bilancio, fino a quando detta riserva non raggiunga, unitamente al capitale, l’ammontare di €10.000.   4. Quanti soci può avere una S.r.l.? La S.r.l. può essere costituita con due o più soci, persone fisiche o giuridiche – e in questo caso viene definita S.r.l. pluripersonale – ma anche con un unico socio, la cosiddetta S.r.l. unipersonale. In quest’ultimo caso, la costituzione e il funzionamento sono identici a una S.r.l. con più soci, ma vi sono alcune particolarità: L’unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in denaro (e non solo il 25% come previsto per le S.r.l. pluripersonali);Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio. Di regola, l’unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. La violazione della disciplina dei conferimenti ovvero l’omissione della pubblicità relativamente al verificarsi dell’unipersonalità o al mutamento dell’unico socio impediscono che operi per l’unico socio il beneficio della responsabilità limitata e, conseguentemente, in tali casi, esso risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 5. Quali sono gli adempimenti per costituire una S.r.l.? La costituzione di una società a responsabilità limitata avviene nel rispetto dei seguenti passaggi: a) predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, da effettuarsi con atto del notaio. L'atto costitutivo contiene alcuni dati essenziali relativi ai soci, all’ammontare dei conferimenti, alla sede e alla durata della società, mentre lo statuto disciplina il funzionamento della S.r.l. (ad esempio i poteri degli amministratori e degli altri organi, il potere di rappresentanza e l'importo del capitale sociale). Inoltre, nello statuto va indicato l'oggetto sociale, cioè l'attività svolta dalla società; b) versamento del capitale sociale, secondo le regole esposte in precedenza; c) apertura di partita IVA e PEC. La partita IVA viene attribuita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del commercialista, mentre la posta elettronica certificata (PEC) è un indirizzo e-mail particolarmente qualificato (la PEC ha il valore di una raccomandata A/R; d) iscrizione nel registro delle imprese, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge. Con tale iscrizione la S.r.l. viene definitivamente ad esistere e diventa a tutti gli effetti un soggetto autonomo e separato dai soci. 6. S.r.l. semplificata. Che cos’è e in che cosa si differenzia da quella ordinaria? Nel 2012 è stato introdotto un tipo speciale di società a responsabilità limitata, la società a responsabilità limitata semplificata o S.r.l.s., con l’obiettivo di favorire l’accesso soprattutto dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa. Per poter procedere alla costituzione di una S.r.l.s. devono essere rispettati alcuni requisiti: I soci possono essere solo persone fisiche e non giuridiche (come, ad esempio, le società);L’atto costitutivo deve inderogabilmente conformarsi al modello standard tipizzato, approvato con decreto ministeriale (oggi D.M. 23 giugno 2012, n. 138);Il capitale sociale deve essere pari ad almeno un euro e inferiore a 10.000 euro;Il conferimento deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione e non possono essere conferiti beni o servizi. La società a responsabilità limitata semplificata deve essere costituita per atto pubblico, ma l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da oneri fiscali e camerali e, per il loro espletamento, non sono dovuti onorari notarili.   7. Quali sono le cause di scioglimento si una S.r.l.? I motivi di scioglimento di una società a responsabilità limitata sono i seguenti:  decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo della società senza che vi sia stata una apposita delibera di proroga;conseguimento dell'oggetto sociale (cioè lo scopo perseguito dall’attività imprenditoriale) o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;riduzione del capitale al disotto del minimo legale, senza che il capitale minimo venga ricostituito o la società trasformata;recesso del socio, la cui quota non viene acquistata da altri soci preesistenti o subentranti o il cui rimborso precluda la prosecuzione dell’attività per insufficienza del capitale sociale;deliberazione assembleare;altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Negli ultimi due casi, per accertare la causa di scioglimento e procedere alla liquidazione, occorre la presenza di un notaio, che deve redigere ed autenticare un verbale di scioglimento sottoscritto dall’amministratore e dagli altri organi eventualmente convocati. Per le altre ipotesi, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. È questa la cosiddetta procedura di scioglimento “semplificata”, che non richiede, cioè l’intervento del notaio, in quanto è sufficiente che l’organo amministrativo rediga un verbale di accertamento della causa di scioglimento, convocando l’assemblea per la nomina del liquidatore, il quale si occuperà della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso. Una volta liquidato il patrimonio e redatto e approvato il bilancio finale si potrà chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, nonché la chiusura della partita IVA. 8. Qual è la sorte degli eventuali debiti e crediti della società dopo la sua estinzione? A seguito dell’estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese: i debiti della società che dovessero risultare ancora insoddisfatti dopo la liquidazione si trasferiscono in capo ai soci. Tuttavia, in coerenza con il principio della responsabilità limitata, questi possono essere chiamati a rispondere solo nei limiti di quanto da ciascuno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò significa che se non hanno ottenuto nulla con il bilancio finale, non rischieranno nulla;le situazioni soggettive attive (come, ad esempio, i crediti) che non dovessero essere state tempestivamente dismesse dal liquidatore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ne avesse avuto conoscenza, possono ritenersi estinte, in quanto la domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese può essere interpretata come manifestazione di volontà di rinunciare a dette situazioni soggettive; se, invece, il liquidatore non ne era a conoscenza, tali situazioni soggettive si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione. 9. La costituzione di una S.r.l. online. Dal 2021 è possibile costituire una società a responsabilità limitata o una società a responsabilità limitata semplificata online, cioè tramite videoconferenza e sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta. A tal fine sono previste alcune condizioni: la S.r.l. deve avere sede in Italia;i conferimenti dei soci devono essere effettuati esclusivamente in denaro versato tramite bonifico sul conto corrente bancario del notaio rogante;la costituzione online deve avvenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del Notariato Italiano (PNI), per atto pubblico informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dai soci;Se le parti risiedono all’estero, abilitato alla ricezione dell’atto sarà qualsiasi notaio; se, invece, le parti hanno residenza in Italia, allora ci si deve rivolgere al notaio del luogo in cui almeno una delle parti ha la residenza o la sede legale; Se il notaio dovesse rilevare problemi, ad esempio laddove avesse dubbi sull’identità delle persone o sul mancato rispetto delle norme di legge sulla capacità di agire dei costituenti, allora potrà interrompere la procedura richiedendo immediatamente che la stessa si svolga in presenza. 10. Vantaggi di una S.r.l. Come si evince da quanto detto in precedenza, la costituzione di una S.r.l. comporta numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo. La responsabilità limitata dei soci, la mancanza di limiti nella determinazione del capitale sociale, l’ampia libertà statutaria, la possibilità di costituire una S.r.l. unipersonale sono tutte caratteristiche che rendono la società a responsabilità limitata un modello societario in cui vi è grande libertà in ordine al suo funzionamento e, per questa ragione, anche uno dei modelli più diffusi, soprattutto per le società a base familiare e/o a bassa capitalizzazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joseph Mucira da Pixabay © Riproduzione riservata

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    19 ottobre 2021

    Le dieci cose da sapere sulle s.r.l. PMI

    1. Quali sono i requisiti per poter definire una s. r. l. PMI? Una S.r.l. ha la qualifica di PMI quando essa non superi più di due dei seguenti parametri: a) dipendenti inferiori a 250 persone; b) attivo in bilancio non superiore a 43 milioni di euro; c) ricavi non superiori a 50 milioni di euro. 2. Quale vantaggio offre una s.r.l. PMI? Il vantaggio che offre una s.r.l. PMI è la possibilità di una maggiore autonomia statutaria che consenta ai soci di derogare alla disciplina codicistica inserendo elementi di personalizzazione con quote speciali, acquisto di quote proprie, dematerializzazione delle stesse e ricorso all’offerta pubblica. 3. Cosa si intende per categorie di quote in una s.r.l. PMI? Le categorie di quote si caratterizzano per attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e alle quote di altre categoria, ma allo stesso tempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria. Lo statuto può discrezionalmente prevedere: -       Quote della medesima misura; -       Quote di misura variabile, divisibile, come le partecipazioni “individuali” di una s.r.l. ordinaria. L’emissione di nuove categorie di quote è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, salvo diversa previsione dello statuto. 4. Che caratteristiche possono avere le categorie di quote? I diritti diversi possono avere ad oggetto una differente disciplina in ordine alla circolazione delle categorie di quote (es. clausola di prelazione) o prevedere oneri, obblighi, soggezioni derivanti da clausole statutarie (es. divieto di alienazione). In caso di trasferimento della quota i diritti diversi circolano con la stessa. La creazione di categorie di quote incontra i seguenti limiti: - il rispetto dei divieti di carattere generale del diritto societario (es. il divieto del patto leonino) - il rispetto dei divieti previsti dalla disciplina delle s.r.l. (es. divieto di sopprimere le cause inderogabili di recesso di cui all’art. 2473 c. c.). 5. Che rapporto c’è tra i diritti particolari ex art. 2468 c.c. e le categorie di quote? Non rappresenta una scelta alternativa l’attribuzione di diritti particolari, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c. c., e la creazione di categorie di quote caratterizzate da diritti diversi ai sensi dell’art. 26 comma 2, d. l. 179/2012. Al fine di variare l’assegnazione di diritti patrimoniali e/o amministrativi, la s.r.l. PMI può scegliere lo strumento più adeguato e idoneo alle proprie esigenze, non sussistendo alcun divieto normativo, né ragione ostativa. In caso di coesistenza di categorie di quote e diritti particolari, è opportuno disciplinare con una clausola ad hoc la prevalenza gerarchica, essendo diritti diversi di fonte statutaria. 6. È possibile la limitazione del voto in una categoria di quota? L’art. 26, comma 3, d. l. 179/2012 ammette categorie di quote che attribuiscano al socio il diritto di voto in misura non proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta, diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. La dottrina notarile consente, inoltre, la creazione di quote a voto maggiorato o multiplo, nonché la possibilità di prevedere in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, la limitazione o lo scaglionamento del diritto di voto. Non si applicano i limiti previsti in tema di s. p. a. previsti dall’art. 2351, comma 2 e 4, c.c. 7. È ammissibile il voto divergente in presenza di categorie di quote? Nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in presenza di un interesse meritevole di tutela, un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie, aventi caratteristiche differenti, può: -       partecipare alle decisioni assembleari solo con determinate quote e non con altre; -       esercitare il diritto di voto attribuito ad una categoria in maniera differente, rispetto a quello assegnato da un’altra categoria. 8. È lecito l’acquisto di quote proprie da parte di una s.r.l. PMI? L’acquisto o l’atto dispositivo di quote proprie devono essere autorizzati dall’assemblea dei soci, ferma la possibilità di prevedere un’apposita clausola statutaria. Le quote proprie sono calcolate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea. L’acquisto di quote proprie può avvenire a condizione che: -       sia compiuto in attuazione dei piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatore d’opera e servizi. -       avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 9. Cosa accade in sede di aumento oneroso del capitale sociale in presenza di categorie di quote? In sede di aumento oneroso del capitale sociale, nel silenzio dello statuto, non sussiste un obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio “nuove” quote appartenenti alla medesima categoria, rispetto a quelle già detenute. L’assemblea potrà deliberare un aumento di capitale scegliendo discrezionalmente le categorie di quote che dovranno essere offerte ai soci, senza tener conto di quelle già in circolazione. È ammissibile una clausola statutaria che preveda l’obbligo in capo alla società di offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni sociali della stessa categoria, rispetto a quelle già detenute. E, altresì, consentita una clausola statutaria che preveda l’offerta in sottoscrizione ai soci solo nel caso in cui siano offerte quote della medesima categoria di cui sono titolari, con conseguente attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c. c., qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione. 10. Cosa comporta la perdita dei requisiti di s.r.l. PMI? Le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia, con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start- up innovative dall'art. 31 del d. l. n. 179/2012. Dott.sa Emanuela Scotto di Carlo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    12 dicembre 2019

    Nomina dell’organo di controllo o del revisore...

    12/12/191) Perché preoccuparsi della nomina di sindaci o revisori per le srl?              Dal 16 dicembre prossimo diventa obbligatorio per le srl, al ricorrere di determinati presupposti, la nomina di sindaci o revisori legali e le stesse devono, se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni normative. Tutto ciò salvo proroga del termine proposta dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito di un confronto tenutosi con i competenti Ministeri, Unioncamere e Confindustria. 2) Qual è la fonte normativa di questo obbligo? L’art. 379 comma terzo del Codice della crisi di impresa ha modificato l’art. 2477, comma 2, lettera c) del codice civile in tema di controlli per le srl fissando dei parametri quantitativi. 3) Per quali società e al ricorrere di quali presupposti vi è l’obbligo in esame?                                Vi sono obbligate, in primo luogo, le srl costituite dal 16 marzo 2019 che rientrano nei parametri sotto indicati. Le srl già costituite precedentemente a questa data, invece, al ricorrere dei presupposti di legge, dovranno procedere ad adeguare i propri statuti sociali. L’obbligo scatta se per due anni consecutivi viene superato anche solo uno dei seguenti tetti: a) 4 MILIONI DI ATTIVO: ci si riferisce al valore attivo dello stato patrimoniale;                                                                                                      b) 4 MILIONI DI RICAVI: ci si riferisce ai ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni della società;                                                                                           c) 20 DIPENDENTI: ci si riferisce al numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. L’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo, inoltre, sussiste, in ogni caso, per tutte le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato o che esercitano il controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti. 4) Quali sono gli esercizi da prendere in considerazione per verificare i suddetti parametri? In base al comma 3 dell’articolo 379, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare i due esercizi di riferimento sui quali effettuare verifiche con i nuovi parametri sono il 2017 e il 2018, mentre le società costituite da meno di due esercizi possono ancora attendere, così come quelle non ancora costituite alla data del 16 marzo scorso. 5) Qual è la ratio di tale previsione? La ragione della scelta legislativa è quella di rafforzare gli strumenti di allerta in grado di prevenire situazioni di crisi di impresa a tutela del mercato.  6) Cosa succede in caso di mancata ottemperanza al dettato legislativo? Il conservatore del registro delle imprese provvederà a comunicare al competente Tribunale l’inottemperanza della società per la nomina d’ufficio dell’organo di controllo. 7) In cosa consiste la difficoltà della novità legislativa? La difficoltà è che il professionista chiamato a metà dicembre a ricoprire l’incarico di sindaco o revisore dovrebbe svolgere la propria attività in modo retroattivo perché dovrebbe analizzare la situazione contabile della società anche di mesi in cui non era ancora stato nominato. 8) Quale potrebbe essere la soluzione a questo problema? Si potrebbe procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore entro il 16 dicembre 2019 prevedendo il termine del 1° gennaio 2020 per l’efficacia della nomina stessa. 9) Qual è il vantaggio della soluzione proposta? Da un lato si rispetta la legge che prevede la nomina dell’organo di controllo o del revisore dal 16 dicembre prossimo e dall’altro lato il professionista nominato potrà svolgere, fisiologicamente all’inizio dell’esercizio, le funzioni ad esso demandate dalla legge con piena consapevolezza ed efficacia. 10) Chi nominare tra revisore unico, società di revisione, sindaco unico e collegio sindacale? L’art. 2477 c.c. non pone distinzioni tra le figure menzionate ma si discute nel caso di srl obbligate al bilancio consolidato. Secondo alcuni in questa ipotesi il collegio sindacale/sindaco unico potrebbe effettuare anche la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, mentre secondo altri il rinvio alle norme sulla spa renderebbe necessario attribuire a un revisore legale o a una società di revisione l’incarico della revisione legale.   Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    15 novembre 2019

    Nomina dell’organo di controllo per le srl:...

    SONO CIRCA 154 MILA LE SRL CHE DOVRANNO NOMINARE UN ORGANO DI CONTROLLO O UN REVISORE. Entro il 16 dicembre 2019 per tantissime srl scatta questo obbligo in forza della legge di conversione del Dl 32/2019. In particolare, l’obbligo scatta se per due anni consecutivi viene superato anche solo uno dei seguenti tetti: a) 4 MILIONI DI ATTIVO: ci si riferisce al valore attivo dello stato patrimoniale; b) 4 MILIONI DI RICAVI: ci si riferisce ai ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni della società; c) 20 DIPENDENTI: ci si riferisce al numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. I professionisti di SuperPartes sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti inerenti gli adempimenti da compiere per ottemperare alla previsione legislativa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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