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    31 gennaio 2025

    Curatore dell'Eredità Giacente e Imposta di...

    Con l'ordinanza n. 28869 dell'8 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha trattato un importante aspetto relativo alla gestione dell'eredità giacente e al pagamento dell'imposta di successione. In particolare, la Corte ha stabilito che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è anche tenuto al pagamento dell'imposta di successione, ma solo nei limiti del valore dei beni ereditari che si trovano effettivamente in suo possesso. Responsabilità Fiscale del Curatore dell'Eredità Giacente L'eredità giacente si verifica quando non vi è un erede nominato o quando gli eredi non accettano formalmente l'eredità. In tali casi, un curatore viene nominato per amministrare l’eredità in attesa di una decisione definitiva degli eredi. Un aspetto cruciale riguarda il pagamento dell'imposta di successione. In passato, sorgevano dubbi sulla responsabilità del curatore in relazione alla dichiarazione di successione e al relativo tributo. L'incertezza riguardava anche l'ambito di responsabilità patrimoniale del curatore, cioè la misura del pagamento dell’imposta rispetto ai beni ereditari in suo possesso. Obbligo di Presentazione della Dichiarazione di Successione e Pagamento dell’Imposta La Corte di Cassazione ha chiarito che il curatore dell'eredità giacente è obbligato a presentare la dichiarazione di successione, come previsto dall'art. 28, comma 2, e dall'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990. Inoltre, il curatore deve provvedere al pagamento dell'imposta di successione nei limiti del valore dei beni ereditari che sono effettivamente in suo possesso, sui quali grava la responsabilità patrimoniale, come stabilito dall’art. 36, commi 3 e 4, dello stesso decreto. In altre parole, il curatore non è responsabile per l'imposta di successione su beni che non sono sotto il suo controllo, ma solo per quelli che costituiscono il patrimonio ereditario in custodia. Ruolo e Responsabilità del Curatore dell’Eredità Giacente In sintesi, la Cassazione ha confermato che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a adempiere agli obblighi fiscali derivanti dall'imposta di successione, ma la sua responsabilità è limitata ai beni ereditari effettivamente posseduti. Questo chiarimento è fondamentale per la gestione delle eredità giacenti, in quanto definisce con precisione l’ambito di responsabilità del curatore nei confronti delle imposte. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    13 dicembre 2024

    Curatore dell’eredità giacente e imposta di...

    La Cassazione, con ordinanza n. 27081 del 18 ottobre 2024, ha chiarito che il curatore dell’eredità giacente è responsabile del pagamento dell’imposta di successione, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. Una decisione che ribadisce l’importanza del ruolo del curatore nella gestione del patrimonio ereditario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Rafa Bordes da Pixabay © Riproduzione riservata

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    08 ottobre 2024

    Trust autodichiarato: imposta sulle successioni e...

    Cassazione, ordinanza 30 luglio 2024, n. 21358, sez. V. In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il c.d. trust autodichiarato - caratterizzato dalla mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee - non comporta un trasferimento imponibile, né con l'atto istitutivo del trust, né con quello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capo allo stesso soggetto), ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, la quale realizza il trasferimento effettivo di ricchezza, necessario ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 53Cost Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 maggio 2024

    Applicazione dell’imposta sulle donazioni e...

    Cassazione, ordinanza 15 aprile 2024, n. 10076, sez. V. In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (così Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 23/04/2020).  Dal canto suo, Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 ha ribadito che “In tema di trust, l’imposta sulla successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.” (conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021). È stato anche precisato (Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019) che “poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di jessica45 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    24 gennaio 2017

    Cassazione: abrogato il cumulo delle donazioni...

    Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 dicembre 2016, n. 26050 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha affermato che deve considerarsi implicitamente abrogato l'istituto del cumulo ex art. 8 comma 4 del Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, per incompatibilità  con il regime di imposta di successione di cui alla Legge 286/06, applicabile al caso sottoposto alla sua attenzione. Diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, tale istituto non è più vigente nemmeno al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda è stata oggetto di ricorso promosso in Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione notificati dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento della maggior imposta di successione, dovuta in ragione della permanente applicabilità  alla successione in oggetto dell'istituto del coacervo tra relictum e donatum ex art. 8 comma 4 D.Lgs. 346/90. Diversamente, la Corte di Cassazione non ha ritenuto legittima tale maggiorazione del valore complessivo dei beni devoluti agli eredi in applicazione dell'istituto del cumulo (o coacervo delle donazioni con i beni ereditari) che, al contrario, non risulta più applicabile per incompatibilità  con il regime dell'imposta di successione di cui alla Legge n. 286/06. Le ragioni giuridiche. La Corte evidenzia come l'istituto del coacervo, previsto dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 346/90, dovesse, già  prima della reintroduzione dell'imposta di registro con il D.L. 262/06, conv. in L. 286/06, ritenersi non più applicabile, dal momento che tale istituto era espressamente limitato "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 7", ovvero delle aliquote progressive di cui alla tariffa allegata al D. Lgs. 346/90, sistema già  venuto meno prima dell'apertura della successione in oggetto, in forza dell'articolo 69, comma 1, lett. c) della L. 342/00 che aveva previsto le aliquote fisse in ragione del grado di parentela. Inoltre, nota la Corte, vi sono plurimi precedenti giurisprudenziali di legittimità  secondo cui il coacervo del donatum con il relictum non fosse finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di autonoma imposizione) ma, al contrario, solamente a stabilire una forma di riunione fittizia nella massa ereditaria dei beni donati ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti, con l'obiettivo di evitare l'elusione dell'imposizione progressiva "mediante preordinate donazioni in vita da parte del de cujus". Afferma la Corte, quindi, che se "il "˜cumulo' non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità  o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Nè, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell'ammontare crescente del compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio antielusiva". A ciò si aggiunga, inoltre, l'avvenuta soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni (L. 383/01) e la sua reistituzione per mano del D.L. 262/06, conv. in L. 286/06, che ha anche formalmente eliminato, abrogandolo espressamente, l'art. 7 commi 1-2 quater D.Lgs. 346/90, che costituiva il presupposto imprescindibile dell'art 8 comma 4. Pertanto, a seguito di tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha affermato che "è vero che la disciplina qui applicabile (art. 2 co. 50 l. 286/06) richiama, "per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54" le disposizioni del d.lgs. 346/90 "in quanto compatibili", ma le ragioni di incompatibilità  del cumulo ex art. 8 cit. permangono e trovano conferma anche alla luce della disciplina della reintrodotta imposta di successione; applicata anch'essa secondo aliquote fisse sul valore complessivo dei beni devoluti a ciascun erede o legatario in ragione del rapporto di parentela. Nè può ritenersi che il cumulo ex art. 8 cit. sia tuttora vigente al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta. Da un lato, la lettera e la ratio dell'articolo 8 co. 4^ erano inequivoche nel limitare la rilevanza del cumulo "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili", e non altrimenti (così come ritenuto anche dalla citata giurisprudenza di legittimità ); dall'altro, la l. 286/06 ha rimodulato il regime di franchigia sull'imposta di successione e sulle donazioni (art. 2 co. 49), anche mediante abrogazione (co. 50 cit.) della disposizione (art. 7, co. 2 quater d.lgs. 346/90, come introdotto dall'articolo 69 legge l. 342/00) che precludeva la fruizione della franchigia sulla prima imposta qualora già  fatta valere, e fino alla concorrenza del valore di fruizione, sulla seconda". Alla luce di tutte queste considerazioni, pertanto, la Corte ha concluso per la non applicabilità  dell'istituto del cumulo posto a base della maggiore imposta di cui agli avvisi di liquidazione notificati agli eredi. 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