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    30 gennaio 2026

    Successioni transnazionali e scissione delle...

    Cassazione, sentenza, 14 novembre 2025, n. 30132, sez. II civile.  In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione – come individuata ai sensi dell’art. 46 l. n. 218 del 1995 – sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all’utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di mailtotobi da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 novembre 2025

    Chiamata all’eredità e imposta di successione

    Cassazione, sentenza 4 luglio 2025, n. 18252, sez. V.  Presupposto dell’imposta sulle successioni è la chiamata all’eredità e non già l’accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente a quest’ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Nadine Hillemeyer da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 agosto 2025

    Imposte ipotecarie e catastali: momento impositivo

    Cassazione, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8131, sez. V.  In tema di imposte catastali e ipotecarie, il momento impositivo rilevante per l’individuazione della disciplina applicabile in caso di successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati e la verifica della possibilità di usufruire dell’agevolazione prima casa, non va individuato nella data di apertura della successione, ma in quella di esecuzione delle relative formalità, con la conseguenza che la misura dell’imposta è determinata sulla base delle norme a questa data vigenti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di MasterTux da Pixabay © Riproduzione riservata

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    04 febbraio 2025

    Accettazione Beneficiata dell'Eredità da Parte...

    La sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha fornito un importante chiarimento in merito all’accettazione beneficiata dell’eredità da parte del minore, stabilendo principi fondamentali riguardanti la validità della dichiarazione di accettazione da parte del legale rappresentante e le sue implicazioni. La Validità della Rinuncia e l'Accettazione Beneficiata Un tema controverso in diritto successorio riguarda la possibilità di rinuncia all’eredità da parte del minore una volta che il legale rappresentante abbia effettuato l'accettazione beneficiata, cioè l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. La questione centrale era capire se la mancanza dell'inventario, che può accompagnare l'accettazione beneficiata, possa in qualche modo influire sulla possibilità di una rinuncia successiva, o se l'accettazione fosse definitiva e irrevocabile. Irretratabilità dell'Accettazione Beneficiata Con la sentenza del 6 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito chiaramente che l'accettazione beneficiata dell’eredità da parte del legale rappresentante del minore, anche in assenza di inventario, comporta il riconoscimento immediato della qualità di erede. Di conseguenza, tale accettazione è irretrattabile e non consente la facoltà di rinuncia successiva. La Corte ha respinto l'ipotesi che il minore possa essere considerato "mero chiamato all'eredità" e non "erede" fino al compimento della maggiore età, come se l'accettazione beneficiata non fosse mai stata effettuata. In sostanza, una volta che l'accettazione beneficiata è stata fatta dal legale rappresentante del minore, quest’ultimo diventa erede, senza possibilità di revoca della decisione, anche se non segue l’inventario, e non può rinunciare all’eredità. Irreversibilità dell'Accettazione e Tutela dell'Interesse del Minore La Corte di Cassazione ha voluto tutelare l'interesse del minore, chiarendo che l’accettazione beneficiata, anche senza inventario, è una dichiarazione irrevocabile e definitiva che conferisce al minore la qualità di erede. Il principio dell'irretrattabilità dell'accettazione evita che il minore possa agire in modo svantaggioso per sé, garantendo maggiore certezza giuridica riguardo ai diritti successori e alla posizione del minore nel contesto dell’eredità. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di VIKTOR KONDRATIUK da Pixabay © Riproduzione riservata

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    28 novembre 2024

    Acquisto registrazione convegno 21.11.24

    Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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    24 ottobre 2024

    Successioni a causa di morte: vecchi problemi e...

    L'Associazione SuperPartes è lieta di annunciare il prossimo convegno dal titolo "Successioni a causa di morte: vecchi problemi e nuove soluzioni", che si terrà online il 21 novembre 2024 dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Questo evento rappresenta un'importante opportunità di aggiornamento per professionisti del settore giuridico e notarile, affrontando tematiche attuali e soluzioni innovative in materia di successioni.  Dettagli del convegno: Data e ora: 21 novembre 2024, dalle 14:30 alle 18:30Modalità: OnlinePatrocinio: Consiglio Notarile di Trento e RoveretoAccreditamento: In corso presso il CNN e il CNF Per ulteriori dettagli sul programma del convegno, è possibile consultare la locandina in calce. Come iscriversi: La quota di partecipazione al convegno è di 80 euro + IVA. Per partecipare, è necessario effettuare il pagamento entro il 19 novembre 2024 tramite bonifico bancario. I dettagli per il versamento sono i seguenti: IBAN: IT 14V05 03462 42000 00000 20278Intestato a: Associazione SuperPartesCausale: "Nome e Cognome, quota partecipazione convegno 21/11/2024" Dopo aver effettuato il pagamento, inviate una email a segreteria@superpartes.it allegando: La copia dell’avvenuto pagamentoI vostri dati per la fatturazione (inclusi codice destinatario e/o PEC) Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non perdete l’occasione di partecipare a questo importante evento formativo! Restate aggiornati sulle ultime novità in tema di successioni e condividete esperienze e conoscenze con altri professionisti del settore.Si informa che i crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente a coloro che parteciperanno alla visione dell'evento in diretta il giorno del webinar, al fine di consentire il tracciamento della presenza. Non saranno quindi attribuiti crediti a chi seguirà l'evento in modalità differita o registrata.

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    19 aprile 2024

    Donazione condizionata alla premorienza del...

    Cassazione, sentenza 13 dicembre 2023, n. 34858, sez. II civile.  La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l’irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell’evento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale e al quale restavano solo pochi mesi di vita). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Iqbal Nuril Anwar da Pixabay © Riproduzione riservata

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    30 agosto 2017

    Successioni: rinunzia al legato in sostituzione...

    Cassazione civile, sez. II, del 9 giugno 2017, sent. n. 14503 Cosa cambia per il cittadino La volontà  di rinunziare al legato di beni immobili, per la cui validità  è necessaria la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c., può essere dichiarata anche con l'atto di citazione con il quale il legittimario introduce l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie o legali, ovvero contro le donazioni che ledono la propria quota di legittima. L'atto di citazione, ha infatti natura recettizia e, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, rispettando in toto il requisito imposto dal 1350 cc. Dunque, la rinunzia scritta non deve necessariamente intervenire prima della proposizione della domanda di riduzione. Al fine di comprensione, occorre fare un passo indietro e chiarire cosa sia un legato in sostituzione di legittima e come si possa rinunziare ad esso. Talora i testatori, per evitare il frazionamento del patrimonio da devolvere in caso di morte e per conservare i beni in famiglia, attribuiscono ai legittimari (figli, coniuge, e ascendenti se mancano i figli) un legato di somma di denaro o di bene determinati, in alternativa alla quota di legittima. Il legittimario può scegliere: può rinunziare al legato e chiedere la quota di legittima spettantegli, oppure conseguire il legato senza la possibilità  di chiedere un supplemento qualora esso sia di valore inferiore a quello della legittima. Inoltre, la mancata rinunzia del legato, non fa acquisire la qualità  di erede perciò, se da un lato è escluso il trasferimento dei debiti ereditari, dall'altro è precluso vantare ogni diritto di sorta su beni ereditari diversi da quelli attribuiti con il legato. Nessun legato ha bisogno di accettazione, né quello "standard" né quello in sostituzione di legittima nonostante le sue peculiarità , perché si acquista automaticamente al momento della morte del decuius; per lo stesso motivo, qualora il legatario non voglia il diritto, deve espressamente rinunziarvi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizio, tramite testamento olografo, aveva nominato erede universale sua nipote, lasciando alla moglie, tramite legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto sull'intero patrimonio. La coniuge agiva con l'azione di riduzione avverso la nipote, esplicitando di non voler conseguire il legato di usufrutto ma di volere sua la quota di legittima. La Cassazione ha ritenuto che, la rinunzia al legato su beni immobili, che richiede la forma scritta ad substantiam, ben poteva essere contenuta nell'atto di citazione del giudizio. Le ragioni giuridiche La rinunzia del legato ha natura eliminativa, nel senso che è volta a rimuovere un diritto già  entrato nel patrimonio del legatario, il quale, attraverso una fictio iuris, tornerà  nell'asse ereditario "come se non fosse mai uscito" (effetto retroattivo della rinunzia). E l'atto di rinunzia, come ogni atto di disposizione su beni immobili, deve farsi per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. Premesso ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto anche dall'atto di citazione per due motivi: 1)è un atto recettizio, e quindi per dispiegare i propri effetti, deve pervenire al destinatario; 2) contenendo una procura, è anche sottoscritto. Dott.ssa Eleonora Baglivo Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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