Cassazione, sentenza, 14 novembre 2025, n. 30132, sez. II civile. 

In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione – come individuata ai sensi dell’art. 46 l. n. 218 del 1995 – sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all’utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.

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