Cassazione, sentenza, 27 aprile 2026, n. 11403, sez. II civile.
In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l’usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell’opera, in forza del principio “tantum praescriptum quantum possessum”, decorre un nuovo termine per l’usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante – e, quindi, non cumulabile – il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro.
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Foto di kazuharu kondo da Pixabay
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