• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    06 novembre 2025

    Coniuge non proprietario: nessuna indennità per...

    Cassazione, ordinanza, 27 ottobre 2025, n. 28443, sez. II civile.  Il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, adibito casa familiare o comunque in godimento al nucleo familiare, non ha diritto all’indennità dal momento che non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull’esistenza dell’unione familiare, configurato, nell’ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma di carattere qualificato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    31 ottobre 2025

    Proprietà immobiliare: legittima la rinuncia...

    Cassazione, sentenza, 11 agosto 2025, n. 23093, Sez. Unite civili.  La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre – ove animata da un “fine egoistico” – nella nullità per contrasto con l’art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall’art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di wolfields da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    28 ottobre 2025

    Accessione e comunione legale: la costruzione sul...

    Cassazione, sentenza, 23 luglio 2025, n. 20793, sez. II civile.  Il principio generale dell’accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all’onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell’altro coniuge, le somme spese a tal fine. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di AS Photography da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    03 ottobre 2025

    Rinuncia alla proprietà immobiliare:...

    Cassazione, sentenza, 11 agosto 2025, n. 23093, Sezioni Unite.  La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Olessya da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    28 maggio 2025

    Agevolazioni “prima casa” e vendita con...

    Cassazione, sentenza 26 febbraio 2025, n. 5068, sez. V.  Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell’imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull’immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall’art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Jesse Bridgewater da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    22 luglio 2024

    Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti...

    Cassazione, ordinanza, 9 aprile 2024, n. 9456, sez. II civile. Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell’accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell’intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell’uno o dell’altro, salvo l’instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l’obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    21 marzo 2024

    La rinuncia abdicativa

    Molto spesso capita di volersi disfare di un oggetto che non si utilizza più o che semplicemente ha esaurito la sua funzionalità. La questione non sembra porre problemi in relazione a oggetti di modesto valore o, più in generale, ai beni mobili.Ma come procedere se ci si vuole liberare di una casa, di un terreno o di un qualsiasi bene immobile? È proprio in questo contesto che assume rilievo la rinuncia abdicativa, per tale intendendosi l’atto unilaterale non recettizio (efficace, cioè, a prescindere da una sua comunicazione al terzo beneficiario) attraverso il quale si dismette formalmente la proprietà di un bene, senza necessità di conoscenza o di accettazione da parte di altri soggetti. La rinuncia abdicativa si differenzia, dunque, dalla rinuncia traslativa, in cui alla dismissione del diritto del rinunciante fa da contraltare una controprestazione, un costo, un corrispettivo, tipologia di rinuncia, quest’ultima, che deve essere comunicata a colui nei confronti del quale si verifica l’arricchimento, dovendo quest’ultimo accettare la devoluzione fatta a suo favore oppure rinunciare. Ma perché si dovrebbe voler rinunciare alla proprietà di un immobile? Le ragioni possono essere varie. Innanzitutto, non è sempre certo che dalla vendita si possa ricavare una discreta somma, esistendo beni che non hanno praticamente valore: si pensi, ad esempio, ad una casa completamente distrutta o ad un terreno non edificabile né coltivabile. In secondo luogo, costi, tasse e responsabilità, anche civile, possono essere di gran lunga superiori rispetto al beneficio che si trae dalla proprietà del bene. Chi diventa, quindi, proprietario? Pur non essendoci una specifica norma che disciplina la rinuncia abdicativa, pur tuttavia il Codice civile prevede che i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. A seguito della rinuncia abdicativa, quindi, lo Stato diventa immediatamente ed automaticamente titolare del diritto di proprietà sull’immobile. La rinuncia abdicativa può essere fatta solamente per iscritto, più precisamente con atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità e deve essere trascritta nei registri pubblici immobiliari. Di regola, non andrebbe notificata poiché, come detto, si tratta di un atto non recettizio. Tuttavia, si sostiene essere opportuna la conoscenza di tale atto con notifica al competente ufficio dell’Agenzia del Demanio al fine di informare la Pubblica Amministrazione dell’acquisizione dell’immobile a favore dello Stato in modo da consentire a quest’ultima di adottare tutte le iniziative ritenute opportune, anche a tutela della pubblica incolumità. Dal momento che la rinuncia abdicativa costituisce un negozio giuridico atipico (non disciplinato, cioè, espressamente dalla legge), si ritiene ammissibile solamente ove essa persegua interessi meritevoli di tutela. La rinuncia alla proprietà è configurabile anche quando si tratta di rinunciare a una quota di comproprietà. Nell’ipotesi di comproprietà, il diritto di ciascuno – che va inteso come diritto “sul tutto” – trova una limitazione nel concorrente diritto degli altri comproprietari. Per tale ragione, con la rinuncia alla quota da parte di uno dei comproprietari, il diritto degli altri si espande: in altri termini, il venir meno di una delle partecipazioni tramite la dichiarazione rinunciativa comporta una rideterminazione pro quota dell’entità della partecipazione degli altri comproprietari, i quali vedranno ipso iure accrescere in proporzione le loro quote in forza del principio di elasticità del diritto di proprietà. La facoltà di rinuncia è esercitabile anche in relazione ai diritti reali minori e, in particolare, ai diritti di godimento: essi, in generale, comportano una limitazione al diritto di proprietà, per cui la rinuncia da parte del titolare del diritto di godimento determina la ri-espansione di essa in capo al proprietario. È dunque possibile rinunciare al diritto di usufrutto (e la conseguenza indiretta è la ri-espansione del diritto del nudo proprietario, il quale ritorna titolare della piena proprietà), al diritto di superficie (a favore del proprietario del suolo), al diritto di servitù (che si estingue, con conseguente riacquisto della dimensione originaria del diritto di proprietà). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di ddzphoto da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    04 marzo 2024

    La vendita con riserva di proprietà

    COME FUNZIONA LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’? Per la legge italiana il passaggio della proprietà del bene trasferito dal venditore al compratore si realizza nel momento stesso in cui il contratto si è perfezionato, ovvero, secondo il principio consensuale, quando l’offerta e l’accettazione “si incontrano”. È possibile, tuttavia, per le parti decidere di subordinare tale passaggio di proprietà all’effettuazione dell’integrale pagamento del prezzo dei beni venduti. Il patto tramite il quale si realizza tale obiettivo è denominato “con riserva di proprietà”, o “di riservato dominio”, ed è un contratto per effetto del quale il compratore ottiene immediatamente il godimento del bene acquistato – impegnandosi a pagare l’importo pattuito in rate dilazionate secondo i tempi e le modalità previste nel contratto di vendita –mentre la proprietà rimane in capo al venditore fino a quando le rate non saranno state interamente pagate, trasferendosi in capo all’acquirente solo con l’ultimo pagamento. Ma che cosa differenzia la vendita con riserva di proprietà dalla normale compravendita? La peculiarità di questa tipologia di compravendita risiede proprio nel non immediato trasferimento della proprietà, trasferimento che, sostanzialmente, rimane sospeso fino all’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento prezzo in capo all’acquirente. In altri termini, mentre nella compravendita tradizionale la proprietà è trasferita con il solo consenso delle parti, nella vendita con riserva di proprietà l’obbligo di pagamento del prezzo non si esaurisce istantaneamente nel momento in cui le parti esprimono il loro consenso ma è dilazionato in più rate secondo cadenze prefissate e solo ad avvenuto integrale pagamento delle rate l’acquirente acquista la proprietà. È bene sottolineare che l’accordo di “riservato dominio” deve essere manifestato in via esplicita, poiché la mera rateizzazione del prezzo non impedisce di per sé la produzione immediata dell’effetto traslativo. Attraverso la stipula di tale contratto, si contemperano le esigenze sia dell’acquirente che del venditore: l’acquirente, infatti, qualora voglia acquistare un bene ma non disponga dell’intera somma di denaro necessaria, può beneficiare della possibilità di frazionare la prestazione;il venditore è tutelato dal rischio di non ricevere l’intero corrispettivo conservando la garanzia reale della proprietà del bene fino al pagamento dell’ultima rata. Nonostante il passaggio della proprietà in capo all’acquirente sia sostanzialmente sospeso fino al pagamento dell’ultima rata, egli può godere immediatamente del bene e usarlo come se ne fosse a tutti gli effetti il proprietario. È data, infatti, anche la possibilità all’acquirente di vendere il proprio diritto, subentrando il soggetto che acquista nell’obbligo di pagare le rate e nel diritto di acquistare definitivamente il bene con il pagamento dell’ultima rata. In ogni caso, il bene acquistato deve essere conservato nella sua consistenza, sicché al compratore,salvo quanto appena sopra precisato, è comunque preclusa la possibilità di compiere atti di alienazione, incorporazione, trasformazione sul bene prima del pagamento integrale del prezzo e, quindi, prima di diventarne proprietario.  L’acquirente, tuttavia, si assume sin dal momento della consegna anche i rischi della rovina e della distruzione del bene, liberando il venditore-proprietario, ciò significando che egli dovrà pagare il prezzo anche nel caso in cui la cosa perisse fortuitamente. Sebbene nasca anzitutto come strumento per agevolare l’acquisto di beni mobili, oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà può essere qualunque bene commerciale, essendo utilizzabile tale tipologia contrattuale anche per l’acquisto di beni mobili registrati e beni immobili, dal momento che la sua natura e la sua funzione non variano a seconda del bene oggetto del contratto. E se il compratore non paga le rate? Può accadere che il compratore si renda inadempiente nei confronti del venditore non pagando una rata del contratto. In tale evenienza, occorre distinguere: Se è stato omesso il pagamento di una o più rate il cui valore è inferiore ad 1/8 del prezzo complessivo, il venditore non può chiedere la risoluzione del contratto, essendo considerato dalla legge un inadempimento di scarsa rilevanza;Se, invece, è stato omesso il pagamento di una o più rate il cui valore supera 1/8 del prezzo complessivo, allora il venditore può chiedere la risoluzione del contratto. In questo ultimo caso, il compratore deve restituire il bene al venditore il quale, a sua volta, deve restituire le rate riscosse al compratore. Quest’ultimo, tuttavia, deve corrispondere al venditore un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno se la cosa è stata da egli irregolarmente utilizzata o se questi ne ha alterato la funzionalità. È data alle parti la possibilità di prevedere nel contratto che, in caso di inadempimento, il venditore possa trattenere le rate riscosse a titolo di indennità, fatta salva la facoltà del giudice di ridurne l’entità se questa risulta sproporzionata. Se stai pensando di acquistare o vendere un immobile, contatta i notai del network Superpartes per maggiori informazioni o un appuntamento! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Paul Brennan da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
Filtra la ricerca