• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    24 ottobre 2025

    Vendita di fabbricato da demolire: esclusa la...

    Cassazione, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19953, sez. V.  In materia di imposte ipotecarie e catastali, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, la vendita di un fabbricato da demolire non può essere riqualificata come vendita di terreno edificabile in relazione all’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (anche alla luce delle modifiche apportate dagli artt. 1, comma 87, della l. n. 205 del 2017 e 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, come interpretate dalle sentenze nn. 158 del 2020 e 39 del 2021 della Corte Costituzionale), non essendo rilevante in senso contrario la mera menzione del rilascio di un titolo edilizio legittimante la demolizione e la ricostruzione (totali o parziali) di un preesistente fabbricato ovvero la costruzione, sull’area di risulta dalla demolizione di quest’ultimo, di un nuovo fabbricato avente caratteristiche, dimensioni e destinazione diversi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Paul Brennan da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    28 maggio 2025

    Agevolazioni “prima casa” e vendita con...

    Cassazione, sentenza 26 febbraio 2025, n. 5068, sez. V.  Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell’imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull’immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall’art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Jesse Bridgewater da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    04 marzo 2024

    La vendita con riserva di proprietà

    COME FUNZIONA LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’? Per la legge italiana il passaggio della proprietà del bene trasferito dal venditore al compratore si realizza nel momento stesso in cui il contratto si è perfezionato, ovvero, secondo il principio consensuale, quando l’offerta e l’accettazione “si incontrano”. È possibile, tuttavia, per le parti decidere di subordinare tale passaggio di proprietà all’effettuazione dell’integrale pagamento del prezzo dei beni venduti. Il patto tramite il quale si realizza tale obiettivo è denominato “con riserva di proprietà”, o “di riservato dominio”, ed è un contratto per effetto del quale il compratore ottiene immediatamente il godimento del bene acquistato – impegnandosi a pagare l’importo pattuito in rate dilazionate secondo i tempi e le modalità previste nel contratto di vendita –mentre la proprietà rimane in capo al venditore fino a quando le rate non saranno state interamente pagate, trasferendosi in capo all’acquirente solo con l’ultimo pagamento. Ma che cosa differenzia la vendita con riserva di proprietà dalla normale compravendita? La peculiarità di questa tipologia di compravendita risiede proprio nel non immediato trasferimento della proprietà, trasferimento che, sostanzialmente, rimane sospeso fino all’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento prezzo in capo all’acquirente. In altri termini, mentre nella compravendita tradizionale la proprietà è trasferita con il solo consenso delle parti, nella vendita con riserva di proprietà l’obbligo di pagamento del prezzo non si esaurisce istantaneamente nel momento in cui le parti esprimono il loro consenso ma è dilazionato in più rate secondo cadenze prefissate e solo ad avvenuto integrale pagamento delle rate l’acquirente acquista la proprietà. È bene sottolineare che l’accordo di “riservato dominio” deve essere manifestato in via esplicita, poiché la mera rateizzazione del prezzo non impedisce di per sé la produzione immediata dell’effetto traslativo. Attraverso la stipula di tale contratto, si contemperano le esigenze sia dell’acquirente che del venditore: l’acquirente, infatti, qualora voglia acquistare un bene ma non disponga dell’intera somma di denaro necessaria, può beneficiare della possibilità di frazionare la prestazione;il venditore è tutelato dal rischio di non ricevere l’intero corrispettivo conservando la garanzia reale della proprietà del bene fino al pagamento dell’ultima rata. Nonostante il passaggio della proprietà in capo all’acquirente sia sostanzialmente sospeso fino al pagamento dell’ultima rata, egli può godere immediatamente del bene e usarlo come se ne fosse a tutti gli effetti il proprietario. È data, infatti, anche la possibilità all’acquirente di vendere il proprio diritto, subentrando il soggetto che acquista nell’obbligo di pagare le rate e nel diritto di acquistare definitivamente il bene con il pagamento dell’ultima rata. In ogni caso, il bene acquistato deve essere conservato nella sua consistenza, sicché al compratore,salvo quanto appena sopra precisato, è comunque preclusa la possibilità di compiere atti di alienazione, incorporazione, trasformazione sul bene prima del pagamento integrale del prezzo e, quindi, prima di diventarne proprietario.  L’acquirente, tuttavia, si assume sin dal momento della consegna anche i rischi della rovina e della distruzione del bene, liberando il venditore-proprietario, ciò significando che egli dovrà pagare il prezzo anche nel caso in cui la cosa perisse fortuitamente. Sebbene nasca anzitutto come strumento per agevolare l’acquisto di beni mobili, oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà può essere qualunque bene commerciale, essendo utilizzabile tale tipologia contrattuale anche per l’acquisto di beni mobili registrati e beni immobili, dal momento che la sua natura e la sua funzione non variano a seconda del bene oggetto del contratto. E se il compratore non paga le rate? Può accadere che il compratore si renda inadempiente nei confronti del venditore non pagando una rata del contratto. In tale evenienza, occorre distinguere: Se è stato omesso il pagamento di una o più rate il cui valore è inferiore ad 1/8 del prezzo complessivo, il venditore non può chiedere la risoluzione del contratto, essendo considerato dalla legge un inadempimento di scarsa rilevanza;Se, invece, è stato omesso il pagamento di una o più rate il cui valore supera 1/8 del prezzo complessivo, allora il venditore può chiedere la risoluzione del contratto. In questo ultimo caso, il compratore deve restituire il bene al venditore il quale, a sua volta, deve restituire le rate riscosse al compratore. Quest’ultimo, tuttavia, deve corrispondere al venditore un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno se la cosa è stata da egli irregolarmente utilizzata o se questi ne ha alterato la funzionalità. È data alle parti la possibilità di prevedere nel contratto che, in caso di inadempimento, il venditore possa trattenere le rate riscosse a titolo di indennità, fatta salva la facoltà del giudice di ridurne l’entità se questa risulta sproporzionata. Se stai pensando di acquistare o vendere un immobile, contatta i notai del network Superpartes per maggiori informazioni o un appuntamento! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Paul Brennan da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    03 settembre 2021

    Vendita immobiliare con patto marciano

    Cassazione, sentenza n. 844/2020. Il divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c., non opera quando nell’operazione negoziale (nella fattispecie in oggetto una vendita immobiliare a scopo di garanzia) sia inserito un patto marciano in forza del quale nell’eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l’eccedenza del prezzo rispetto al credito, trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purchè le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione che, nel caso ed all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    02 dicembre 2020

    Vendita di autovettura con telaio contraffatto

    Cassazione, ordinanza del 25 agosto 2020 n. 17738.  La vendita di autovettura con telaio contraffatto integra la fattispecie dell’aliud pro alio costituendo un’ipotesi paradigmatica di vendita di cosa assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    14 luglio 2020

    Nullità del contratto di vendita

    Cassazione, sentenza 26 maggio 2020, n. 9719, sez. III civile.  La dichiarazione di nullità d’un contratto di vendita non travolge di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso inserita, con cui il venditore riconosce di avere incassato il prezzo. Ne consegue che la suddetta dichiarazione, ancorché inserita in un contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell’avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell’indebito conseguente alla dichiarazione di nullità. L’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso. La prescrizione del diritto alla restituzione del prezzo, pagato in esecuzione di un contratto di vendita dichiarato nullo, non è interrotta dall’istanza con cui, nel giudizio avente ad oggetto la validità del contratto, il compratore, a fronte delle contestazioni del venditore, abbia proposto ex art. 216 c.p.c. istanza di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione del venditore.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    01 luglio 2020

    Preliminare di vendita di bene indiviso

    Cassazione, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4013, sez. II civile. Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale “unicum”, la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l’unitarietà della prestazione.                                       Nel caso oggetto di giudizio, la Cassazione ha confermato la decisione di merito, che aveva condannato uno dei promittenti venditori alla restituzione, in favore del promissario acquirente, del doppio della caparra, nonostante l’inadempimento all’obbligo di prestare il consenso fosse ascrivibile all’altro comproprietario.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    30 novembre 2017

    Il leasing dopo la Legge sulla concorrenza

    La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 4 agosto 2017 n....

    Scopri di più
Filtra la ricerca