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    24 ottobre 2025

    Vendita di fabbricato da demolire: esclusa la...

    Cassazione, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19953, sez. V.  In materia di imposte ipotecarie e catastali, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, la vendita di un fabbricato da demolire non può essere riqualificata come vendita di terreno edificabile in relazione all’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (anche alla luce delle modifiche apportate dagli artt. 1, comma 87, della l. n. 205 del 2017 e 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, come interpretate dalle sentenze nn. 158 del 2020 e 39 del 2021 della Corte Costituzionale), non essendo rilevante in senso contrario la mera menzione del rilascio di un titolo edilizio legittimante la demolizione e la ricostruzione (totali o parziali) di un preesistente fabbricato ovvero la costruzione, sull’area di risulta dalla demolizione di quest’ultimo, di un nuovo fabbricato avente caratteristiche, dimensioni e destinazione diversi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Paul Brennan da Pixabay © Riproduzione riservata

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    21 ottobre 2025

    Usucapione esclusa per i terreni di riforma...

    Cassazione, ordinanza, 17 luglio 2025, n. 19802, sez. II civile. I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all’attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall’art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall’art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l’assegnazione delle terre acquisite. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l’usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Frank Magdelyns da Pixabay © Riproduzione riservata

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    26 luglio 2021

    Costituzione di servitù su terreno agricolo

    Commissione Tributaria Puglia n. 2269/2020. La costituzione del diritto di servitù su un terreno agricolo è soggetta a registro in misura pari al 9% in quanto il termine “trasferimento” utilizzato dall’articolo 1 della Tariffa parte prima del D.p.r. n. 131/1986 nella parte relativa all’applicazione dell’aliquota del 15% non può essere riferito alla servitù in quanto questa non comporta un trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma solo la limitazione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 agosto 2017

    Usucapione: sì quando non è mera tolleranza

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 16414 del 4 luglio 2017 In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé sufficiente all'esercizio del possesso ad usucapionem, potendo, invece, essere conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore. Ai fini dell'usucapione è necessaria, infatti, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell'interessato attraverso un'attività  durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. L'onere della relativa prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Il fatto Veniva proposta dinanzi al Tribunale di Roma domanda di usucapione, per possesso uti domini ultraventennale, di un terreno, di cui parte attrice era proprietaria solo al 25% e su cui aveva edificato a sua cura e spese un'abitazione di tre camere e servizi. Il Tribunale di Roma dichiarava l'acquisto per intervenuta usucapione del 75% del terreno, ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione. Al contrario, a seguito di gravame, la Corte d'Appello di Roma riformava la pronuncia, rigettando la domanda di usucapione. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha avuto gioco facile nell'osservare come la Corte territoriale si sia correttamente attenuta al principio di diritto, costante nella giurisprudenza di legittimità , secondo cui "in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività  durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene". In applicazione di tale principio, la Corte d'appello ha affermato, all'esito della valutazione delle risultanze processuali, che non solo non vi era la prova del dominio esclusivo sull'intera res comune concretizzatosi in un'attività  incompatibile con il possesso altrui, ma anche che, da una scrittura privata antecedente, risultava che gli altri comproprietari, suddividendosi la spesa necessaria per accatastare l'immobile, non avevano per nulla inteso dismettere il loro diritto, come riconosciuto dalla stessa. Alla luce, dunque, di queste valutazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non intervenuta alcuna usucapione del terreno oggetto di compossesso. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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