Commissione Tributaria Puglia n. 2269/2020. 

La costituzione del diritto di servitù su un terreno agricolo è soggetta a registro in misura pari al 9% in quanto il termine “trasferimento” utilizzato dall’articolo 1 della Tariffa parte prima del D.p.r. n. 131/1986 nella parte relativa all’applicazione dell’aliquota del 15% non può essere riferito alla servitù in quanto questa non comporta un trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma solo la limitazione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo.

Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes 

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

Autore immagine: Pixabay.com

© Riproduzione riservata