Cosa cambia per il cittadino

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 4 agosto 2017 n. 124) ha disciplinato, tra i moltissimi temi, anche quello del leasing finanziario. Vediamo, dunque, quali sono le principali novità.

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Cos’è il leasing finanziario?

Per leasing finanziario (o locazione finanziaria) si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del T.U. 385/93 si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore può scegliere se acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero restituirlo.

Come funziona l’inadempimento?

La legge ci dice espressamente che costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

In tale ipotesi, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo il diritto di credito per la parte residua quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto.

I criteri per la vendita del bene

Per quanto riguarda la vendita, il concedente procede sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e quando ciò non sia possibile procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

La legge si preoccupa anche di definire cosa si debba intendere per “perito indipendente”, individuando il concetto di indipendenza in colui che non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere, appunto, l'indipendenza di giudizio.

I criteri che devono essere seguiti dal concedente nella procedura di vendita o ricollocazione sono:

  • celerità,
  • trasparenza,
  • pubblicità.

Il concedente deve inoltre adottare modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

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Autore immagine: Pixabay.com

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