COME FUNZIONA LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’?

Per la legge italiana il passaggio della proprietà del bene trasferito dal venditore al compratore si realizza nel momento stesso in cui il contratto si è perfezionato, ovvero, secondo il principio consensuale, quando l’offerta e l’accettazione “si incontrano”. È possibile, tuttavia, per le parti decidere di subordinare tale passaggio di proprietà all’effettuazione dell’integrale pagamento del prezzo dei beni venduti. Il patto tramite il quale si realizza tale obiettivo è denominato “con riserva di proprietà”, o “di riservato dominio”, ed è un contratto per effetto del quale il compratore ottiene immediatamente il godimento del bene acquistato – impegnandosi a pagare l’importo pattuito in rate dilazionate secondo i tempi e le modalità previste nel contratto di vendita –mentre la proprietà rimane in capo al venditore fino a quando le rate non saranno state interamente pagate, trasferendosi in capo all’acquirente solo con l’ultimo pagamento.

Ma che cosa differenzia la vendita con riserva di proprietà dalla normale compravendita?

La peculiarità di questa tipologia di compravendita risiede proprio nel non immediato trasferimento della proprietà, trasferimento che, sostanzialmente, rimane sospeso fino all’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento prezzo in capo all’acquirente. In altri termini, mentre nella compravendita tradizionale la proprietà è trasferita con il solo consenso delle parti, nella vendita con riserva di proprietà l’obbligo di pagamento del prezzo non si esaurisce istantaneamente nel momento in cui le parti esprimono il loro consenso ma è dilazionato in più rate secondo cadenze prefissate e solo ad avvenuto integrale pagamento delle rate l’acquirente acquista la proprietà. È bene sottolineare che l’accordo di “riservato dominio” deve essere manifestato in via esplicita, poiché la mera rateizzazione del prezzo non impedisce di per sé la produzione immediata dell’effetto traslativo.

Attraverso la stipula di tale contratto, si contemperano le esigenze sia dell’acquirente che del venditore:

  • l’acquirente, infatti, qualora voglia acquistare un bene ma non disponga dell’intera somma di denaro necessaria, può beneficiare della possibilità di frazionare la prestazione;
  • il venditore è tutelato dal rischio di non ricevere l’intero corrispettivo conservando la garanzia reale della proprietà del bene fino al pagamento dell’ultima rata.

Nonostante il passaggio della proprietà in capo all’acquirente sia sostanzialmente sospeso fino al pagamento dell’ultima rata, egli può godere immediatamente del bene e usarlo come se ne fosse a tutti gli effetti il proprietario. È data, infatti, anche la possibilità all’acquirente di vendere il proprio diritto, subentrando il soggetto che acquista nell’obbligo di pagare le rate e nel diritto di acquistare definitivamente il bene con il pagamento dell’ultima rata. In ogni caso, il bene acquistato deve essere conservato nella sua consistenza, sicché al compratore,salvo quanto appena sopra precisato, è comunque preclusa la possibilità di compiere atti di alienazione, incorporazione, trasformazione sul bene prima del pagamento integrale del prezzo e, quindi, prima di diventarne proprietario.  L’acquirente, tuttavia, si assume sin dal momento della consegna anche i rischi della rovina e della distruzione del bene, liberando il venditore-proprietario, ciò significando che egli dovrà pagare il prezzo anche nel caso in cui la cosa perisse fortuitamente.

Sebbene nasca anzitutto come strumento per agevolare l’acquisto di beni mobili, oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà può essere qualunque bene commerciale, essendo utilizzabile tale tipologia contrattuale anche per l’acquisto di beni mobili registrati e beni immobili, dal momento che la sua natura e la sua funzione non variano a seconda del bene oggetto del contratto.

E se il compratore non paga le rate?

Può accadere che il compratore si renda inadempiente nei confronti del venditore non pagando una rata del contratto. In tale evenienza, occorre distinguere:

  • Se è stato omesso il pagamento di una o più rate il cui valore è inferiore ad 1/8 del prezzo complessivo, il venditore non può chiedere la risoluzione del contratto, essendo considerato dalla legge un inadempimento di scarsa rilevanza;
  • Se, invece, è stato omesso il pagamento di una o più rate il cui valore supera 1/8 del prezzo complessivo, allora il venditore può chiedere la risoluzione del contratto.

In questo ultimo caso, il compratore deve restituire il bene al venditore il quale, a sua volta, deve restituire le rate riscosse al compratore. Quest’ultimo, tuttavia, deve corrispondere al venditore un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno se la cosa è stata da egli irregolarmente utilizzata o se questi ne ha alterato la funzionalità. È data alle parti la possibilità di prevedere nel contratto che, in caso di inadempimento, il venditore possa trattenere le rate riscosse a titolo di indennità, fatta salva la facoltà del giudice di ridurne l’entità se questa risulta sproporzionata.

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Foto di Paul Brennan da Pixabay

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