Cassazione, sentenza n. 844/2020. 

Il divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c., non opera quando nell’operazione negoziale (nella fattispecie in oggetto una vendita immobiliare a scopo di garanzia) sia inserito un patto marciano in forza del quale nell’eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l’eccedenza del prezzo rispetto al credito, trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851

c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purchè le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione che, nel caso ed all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.

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