Cassazione, sentenza 23 ottobre 2023, n. 29306, sez. III civile.

Una volta riscontrata la regolare comunicazione ai terzi dell’avvenuto scioglimento del rapporto del socio con la società, si conferma la limitazione della responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni sociali fino alla data di scioglimento del rapporto (e dunque dei soli canoni maturati fino alla data dello scioglimento del rapporto sociale), dovendo escludersi, proprio ai sensi dell’art. 2290 c.c., l’invocabilità di una sua persistente responsabilità per le obbligazioni sociali relative ai canoni successivi (pur assunte in epoca anteriore allo scioglimento del vincolo sociale) a far data dalla cessazione del rapporto con la società.

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