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    08 ottobre 2025

    Trasferimento d’azienda tramite patto di...

    La legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha introdotto nell’ordinamento l’istituto del patto di famiglia, un contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce ad uno o più discendenti la propria azienda o le quote di partecipazione alla società di famiglia (artt. 768 ss. c.c.). La disciplina del patto di famiglia è finalizzata a di conciliare la tutela dei diritti dei legittimari con la necessità, di ordine generale, di agevolare il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese, in modo da evitare che le vicende successorie ovvero le pretese dei coeredi possano minare il governo societario. Il trasferimento dell’azienda tramite patto di famiglia è regolato dall’art. 58, comma 1 del TUIR, in base al quale “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”. Dal tenore letterale della norma si evince che l’attribuzione dell’azienda risulta essere un’operazione fiscalmente neutra. Tuttavia, ciò risulta essere pacifico solamente qualora l’assegnatario sia una persona fisica che acquisisce la qualifica di imprenditore a seguito del trasferimento dell’azienda: è indubbio, infatti, che l’assegnatario debba acquistare l’azienda in continuità di valori fiscali e che in capo a esso non si realizzi alcun presupposto imponibile. Diverse interpretazioni si prospettano, invece, qualora l’assegnatario sia un soggetto che già esercita attività di impresa: Un orientamento dottrinario sostiene che in capo all’assegnatario si determina una sopravvenienza tassabile ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, stante la riconducibilità del trasferimento alle liberalità. Diverso orientamento sostiene, invece, che il trasferimento sia fiscalmente neutro a prescindere dalla qualifica dell’assegnatario, indipendentemente, cioè, se egli sia già imprenditore oppure non eserciti attività di impresa nel momento in cui riceve l’azienda. I sostenitori di questa tesi, infatti, ravvisano nel patto di famiglia una donazione modale, con onere a carico dell’assegnatario-donatario di continuare con efficienza l’impresa e di liquidare i legittimari. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Matera, 5 dicembre 2017, n. 350), la quale, adottando un’impostazione favorevole ai contribuenti, ha affermato che l’assegnazione nell’ambito dei patti di famiglia dell’azienda al discendente che già eserciti un’attività di impresa non costituisce in capo ad esso una sopravvenienza attiva. La questione, che ha dato e dà origine a controversie in merito alla disciplina fiscale del patto di famiglia, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso esaminato dalla Corte, il titolare di una ditta individuale donava un ramo d’azienda a favore di una S.r.l. A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società donataria la necessità di tassare i relativi proventi conseguiti a titolo di liberalità ai sensi dell’art. 88 del TUIR in qualità di sopravvenienze attive. Il contribuente evidenziava, invece, l’illegittimità dell’accertamento, dal momento che l’operazione doveva farsi rientrare nell’ambito dell’art. 58 del TUIR. Con l’ordinanza n. 33789 del 12 novembre 2021, la Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento. Gli Ermellini evidenziano, in primo luogo, che la ratio dell’articolo 58, comma 1 del TUIR è quella di favorire il passaggio generazionale dell’azienda dall’imprenditore individuale a soggetti terzi che siano persone fisiche. Nel caso in cui, invece, il donatario non sia una persona fisica, ma un imprenditore o una società commerciale, deve applicarsi la regola ordinaria, in base alla quale la donazione di azienda costituisce una liberalità che determina in capo al donante l’emersione di una plusvalenza (ai sensi del comma 3 dell’art. 58 del TUIR) e in capo al donatario una sopravvenienza attiva (ex art. 88, comma 3, lett. b del TUIR).    La ragione sottostante a questo diverso trattamento, spiega la Corte, è costituita dal fatto che nel caso in cui il donatario sia una società commerciale, la donazione ricevuta deve necessariamente essere considerata come “relativa all’impresa”, essendo destinata allo svolgimento di attività commerciale, escludendosi la possibilità di distinguere tra la sfera imprenditoriale e quella personale. L’acquisizione a titolo gratuito tramite donazione di un’azienda da parte di una persona fisica, invece, non può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, posto che, ai fini delle imposte sui redditi, le persone fisiche sono caratterizzate da una netta separazione tra ciò che attiene alla sfera personale e ciò che attiene alla sfera imprenditoriale.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Alena Darmel da Pixabay © Riproduzione riservata

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    15 aprile 2020

    Necessita’ dell’autentica notarile se nella...

    Cassazione, sentenza n. 1202/2020. La negoziazione assistita tra coniugi in sede di separazione o divorzio deve essere autenticata dal notaio qualora sia previsto anche il trasferimento di un immobile, ad esempio parte della casa familiare. Non può riconoscersi un analogo potere certificativo in capo agli avvocati che assistono le parti. Dalla disciplina dettata dalla l. N. 132/2014, infatti, emerge che, per poter procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.   Per approfondimenti chiedi ai professionisti superpartes Clicca qui per leggere gli altri articoli superpartes Autore immagine: pixabay.com © riproduzione riservata

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    12 giugno 2017

    Negoziazione assistita separazione coniugi: serve...

    Cosa cambia per il cittadino. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Gli accordi raggiunti, in tale sede, dai coniugi, possono prevedere anche il trasferimento di un bene immobile. Quando ciò accade, però, la firma dei coniugi deve essere autenticata dal notaio al fine di poter trascrivere quello che è un vero e proprio trasferimento immobiliare a tutti gli effetti. Sul punto si era recentemente aperta una diatriba a seguito della sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva ammesso la possibilità  che fossero gli stessi avvocati, che avevano assistito alla negoziazione dei coniugi per la separazione, ad autenticare le sottoscrizioni. Tale decisione, che lascia sorpresi, è stata, però, smentita dalla Corte di Appello di Trieste, la quale ha ricondotto tutto a sistema, ribadendo come il notaio sia l'unico soggetto deputato alle autenticazione nel caso di negozi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti immobiliari. D'altronde la tutela e la garanzia dei trasferimenti immobiliari sono esigenze quanto mai avvertite nel nostro ordinamento e come tali richiedono l'intervento di un pubblico ufficiale a tutela della certezza dei traffici e della corretta tenuta dei registri pubblici, anch'essi fondamentali al fine di garantire sufficiente sicurezza per tutti i cittadini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio e Caia, in sede di separazione, si erano accordati mediante convenzione di negoziazione assistita, tra le altre cose, anche per il trasferimento di un immobile. Gli avvocati, che avevano assistito i coniugi, avevano poi proceduto all'autenticazione delle firme e dunque richiesto alla Conservatoria dei Registri immobiliari la trascrizione dell'accordo. A seguito del rifiuto dell'ufficio, che evidenziava la necessità  dell'autenticazione da parte di un notaio, veniva proposto ricorso al Tribunale di Pordenone, il quale, in accoglimento dell'istanza, ordinava alla Conservatoria di procedere alla trascrizione. La sentenza veniva immediatamente impugnata dall'Avvocatura di Stato presso la Corte di Appello di Trieste. Le ragioni giuridiche La Corte di Appello di Trieste ha confermato quella che è l'interpretazione dell'attuale sistema normativo e che, prima di questo isolato precedente del Tribunale di Pordenone, non era mai stato oggetto di contrasti interpretativi. Secondo la legge italiana, il notaio è l'unico soggetto abilitato dall'ordinamento ad autenticare le firme nel caso di accordi tra le parti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili, anche quando il trasferimento del bene immobile sia occasionato da una negoziazione assistita in sede di separazione coniugale. L'art. 5 co. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale autorizzato per tutti gli atti soggetti a trascrizione e, quindi, anche per gli atti conclusi in sede di negoziazione assistita "familiare", ai sensi del successivo art. 6. In tale caso non appaiono, infatti, sufficienti i poteri di certificazione riconosciuti agli avvocati, che di per loro non sono idonei a sopperire a quelli diversi, di autenticazione, riconosciuti ai notai. Ricordiamo, infatti, che l'art. 2657 c.c. prevede che la trascrizione non possa essere effettuata se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Risponde, infatti, a un principio di ordine pubblico il fatto che vi sia un pubblico ufficiale ad autenticare un trasferimento avente ad oggetto un bene immobile, dal momento che il nostro ordinamento riconosce tutela primaria all'esigenza di garantire certezza e sicurezza nel traffico dei diritti reali. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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