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    08 ottobre 2025

    Trasferimento d’azienda tramite patto di...

    La legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha introdotto nell’ordinamento l’istituto del patto di famiglia, un contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce ad uno o più discendenti la propria azienda o le quote di partecipazione alla società di famiglia (artt. 768 ss. c.c.). La disciplina del patto di famiglia è finalizzata a di conciliare la tutela dei diritti dei legittimari con la necessità, di ordine generale, di agevolare il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese, in modo da evitare che le vicende successorie ovvero le pretese dei coeredi possano minare il governo societario. Il trasferimento dell’azienda tramite patto di famiglia è regolato dall’art. 58, comma 1 del TUIR, in base al quale “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”. Dal tenore letterale della norma si evince che l’attribuzione dell’azienda risulta essere un’operazione fiscalmente neutra. Tuttavia, ciò risulta essere pacifico solamente qualora l’assegnatario sia una persona fisica che acquisisce la qualifica di imprenditore a seguito del trasferimento dell’azienda: è indubbio, infatti, che l’assegnatario debba acquistare l’azienda in continuità di valori fiscali e che in capo a esso non si realizzi alcun presupposto imponibile. Diverse interpretazioni si prospettano, invece, qualora l’assegnatario sia un soggetto che già esercita attività di impresa: Un orientamento dottrinario sostiene che in capo all’assegnatario si determina una sopravvenienza tassabile ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, stante la riconducibilità del trasferimento alle liberalità. Diverso orientamento sostiene, invece, che il trasferimento sia fiscalmente neutro a prescindere dalla qualifica dell’assegnatario, indipendentemente, cioè, se egli sia già imprenditore oppure non eserciti attività di impresa nel momento in cui riceve l’azienda. I sostenitori di questa tesi, infatti, ravvisano nel patto di famiglia una donazione modale, con onere a carico dell’assegnatario-donatario di continuare con efficienza l’impresa e di liquidare i legittimari. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Matera, 5 dicembre 2017, n. 350), la quale, adottando un’impostazione favorevole ai contribuenti, ha affermato che l’assegnazione nell’ambito dei patti di famiglia dell’azienda al discendente che già eserciti un’attività di impresa non costituisce in capo ad esso una sopravvenienza attiva. La questione, che ha dato e dà origine a controversie in merito alla disciplina fiscale del patto di famiglia, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso esaminato dalla Corte, il titolare di una ditta individuale donava un ramo d’azienda a favore di una S.r.l. A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società donataria la necessità di tassare i relativi proventi conseguiti a titolo di liberalità ai sensi dell’art. 88 del TUIR in qualità di sopravvenienze attive. Il contribuente evidenziava, invece, l’illegittimità dell’accertamento, dal momento che l’operazione doveva farsi rientrare nell’ambito dell’art. 58 del TUIR. Con l’ordinanza n. 33789 del 12 novembre 2021, la Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento. Gli Ermellini evidenziano, in primo luogo, che la ratio dell’articolo 58, comma 1 del TUIR è quella di favorire il passaggio generazionale dell’azienda dall’imprenditore individuale a soggetti terzi che siano persone fisiche. Nel caso in cui, invece, il donatario non sia una persona fisica, ma un imprenditore o una società commerciale, deve applicarsi la regola ordinaria, in base alla quale la donazione di azienda costituisce una liberalità che determina in capo al donante l’emersione di una plusvalenza (ai sensi del comma 3 dell’art. 58 del TUIR) e in capo al donatario una sopravvenienza attiva (ex art. 88, comma 3, lett. b del TUIR).    La ragione sottostante a questo diverso trattamento, spiega la Corte, è costituita dal fatto che nel caso in cui il donatario sia una società commerciale, la donazione ricevuta deve necessariamente essere considerata come “relativa all’impresa”, essendo destinata allo svolgimento di attività commerciale, escludendosi la possibilità di distinguere tra la sfera imprenditoriale e quella personale. L’acquisizione a titolo gratuito tramite donazione di un’azienda da parte di una persona fisica, invece, non può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, posto che, ai fini delle imposte sui redditi, le persone fisiche sono caratterizzate da una netta separazione tra ciò che attiene alla sfera personale e ciò che attiene alla sfera imprenditoriale.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Alena Darmel da Pixabay © Riproduzione riservata

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    13 settembre 2024

    Patto di famiglia: liquidazione in favore del...

    Cassazione, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19627, sez. V. Può ribadirsi che: il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c. è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari; in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio; l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari (v. sentenza n. 29506/2020, confermata con l’ordinanza n. 19561/2022, le cui argomentazioni il Collegio pienamente condivide). In virtù dell’approdo interpretativo cui è giunta da ultimo la giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che, nel quadro complessivo della disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, gli oneri posti a carico del beneficiario dell’attribuzione a favore di altri soggetti individualmente determinati, rilevano, ai fini fiscali, come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal de cuius o dal donante, in tal modo applicando l’imposta prendendo come riferimento l’effettivo passaggio di ricchezza che, nei confronti dell’erede/legatario e del donatario, è dunque ridimensionato, a causa dell’adempimento dell’onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario, e che l’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, cit. riguardi esclusivamente la donazione dell’azienda o delle partecipazioni sociali e non le c.d. “attribuzioni compensative”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    17 aprile 2024

    Acquisto atti convegni 04.04.24 e 02.03.24

    Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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    13 ottobre 2021

    Tassazione del patto di famiglia

    Cassazione sentenza n. 29506/2020. Secondo la Cassazione alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente (e quindi non dell'assegnatario) in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. Con questa decisione la Cassazione muta il suo precedente orientamento espresso nella ordinanza n. 32823/2018 nella quale era stato fissato il principio secondo cui l'attribuzione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario dovesse essere tassata come un'attribuzione tra fratelli e sorelle. Tale precedente orientamento limitava la possibilità di utilizzo del patto di famiglia, considerato che tale soluzione ne determinava una notevole onerosità. Il nuovo orientamento dalla Cassazione rende sicuramente più agevole e conveniente il ricorso al patto di famiglia, strumento che potrebbe essere utilizzato in collegamento con altri istituti ed operazioni come, ad esempio, la costituzione di società-holding, di trust, di modifiche statutarie. Ciascuna operazione di passaggio generazionale deve, però, essere attuata su misura considerando la situazione specifica da risolvere.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 febbraio 2020

    I dieci errori da evitare quando si vuole fare...

    27/02/20I dieci  errori da evitare quando si vuole fare una donazione ai figli. 1. Attenzione a non tenere presenti le quote di legittima dei legittimari, il cui calcolo definitivo però si fa solo al momento della morte. Il calcolo della legittima è complesso da farsi perché si effettua al momento della morte del de cuius, ma già in vita il donante se non ha un patrimonio soggetto a grandi mutamenti di valore (pensiamo soprattutto alle aziende) e non ha in programma mutamenti sostanziali del suo patrimonio può fare un calcolo di massima del valore dei suoi beni e ripartirli secondo la sua volontà in modo equo tra i legittimari. La ripartizione equa del patrimonio fatta da chi lo ha creato rende molto più improbabile la lite ereditaria. 2. Non  guardare a tutte le donazioni fatte ai figli complessivamente. Più l’assegnazione del patrimonio dei genitori è equilibrata, minori sono i rischi di controversia tra i figli perciò è opportuno guardare a tutte le donazioni fatte ai figli. Quando si pensa  a fare una donazione ad un figlio non sempre si guarda al patrimonio nel suo complesso (ad esempio case comprate ad altri figli dove non risulti chi ha pagato il prezzo, pagamento del mutuo o delle spese di ristrutturazione ai figli,  donazioni in denaro fatte senza atto notarile).  3. Non ricordarsi di far emergere tutte le donazioni indirette e sanare quelle nulle. Quando un genitore compra una casa ad un figlio pagando lui il prezzo e non evidenzia la donazione indiretta e dona la casa familiare ad un altro figlio rischia di creare una potenziale lite per la disparità apparente esistente tra le due situazioni, perciò quando si vuole fare una donazione è importante evidenziare le donazioni indirette, anche fatte in passato. Lo stesso problema può sorgere se un genitore con bonifico o assegno dona una somma non modica (cioè di piccolo valore rispetto al suo patrimonio), in questo caso la donazione, secondo la giurisprudenza, può essere nulla, per cui gli altri eredi potrebbero alla morte del donante richiedere la restituzione delle somme donate generando una lite familiare. Le donazioni di denaro possono essere regolarizzate anche successivamente con un atto.  4. Attenzione a non valutare di donare l’intero patrimonio ai figli in parti uguali, lasciando che loro procedano alla divisione in modo che ognuno sia proprietario del bene a lui destinato ma dopo un reciproco riconoscimento dei valori assegnati. 5. Pensare che tra tra donazione e testamento non possa esserci nessuna differenza di tassazione. Bisogna stare attenti perché il testamento sarà tassato con le imposte esistenti al momento dell’apertura della successione mentre la donazione viene tassata oggi, usufruendo di un regime fiscale tra i più favorevoli al mondo, il rischio è che alla successione si paghino molte più imposte, come in altri paesi europei. 6. Pensare che una volta donato il patrimonio ai figli sia impossibile “riprendersi” qualche bene donato per esigenze sopravvenute o imporre al figlio determinati comportamenti. La legge consente al donante di riservarsi la facoltà di “riprendersi” parte dei beni donati anche senza dover dare una motivazione o addirittura tutti i beni al verificarsi di eventuali eventi predeterminati al momento della donazione. Allo stesso modo la legge consente di imporre degli oneri a carico del donatario.                                6.1 Pensare che con la donazione diventi molto più difficile vendere il bene donato o ottenere un mutuo. Oggi esistono vari strumenti giuridici che consentono la vendita o il mutuo sul bene donato con buona efficacia.  7. Pensare che i figli in vita possano rinunciare alla loro legittima. La rinuncia alla legittima in vita del donante è nulla. Spesso si vedono pattuizioni del genere che, con la sola eccezione del patto di famiglia che riguarda i beni aziendali, sono inutili e perciò lasciano aperto il rischio di causa dopo la morte.  8. Pensare che una vendita simulata ad un figlio senza pagamento del prezzo possa eludere la legittima. La vendita simulata senza effettivo pagamento del prezzo apre lo spazio  ad una possibile lite per farla rientrare nell’asse ereditario come donazione.  9. Dimenticarsi di chiedere informazioni sulla dispensa dall’imputazione e dalla collazione. La dispensa dall’imputazione consente al donante di fare in modo che alcuni beni donati gravino sulla quota disponibile potendo in questo modo decidere come ripartire la disponibile a vantaggio di uno o di più figli. La dispensa dalla Collazione può consentire al donatario di trattenere il bene donato e di non doverlo conferire nella massa ereditaria in sede di divisione.  10. Non valutare con un professionista  il Patto di Famiglia per il passaggio generazionale di Aziende e Società. ll Patto di famiglia  può consentire, se adeguatamente predisposto, il passaggio generazionale dell’Azienda di famiglia o delle partecipazioni societarie, senza rischi di future liti ereditarie.  Questa Guida è finalizzata a dare le prime informazioni utili per muoversi in una materia complessa come le donazioni, per ogni approfondimento è utile rivolgersi ad un professionista.   Paolo Broccoli Notaio a Colognola ai Colli, Co fondatore di Fbf Notai e SuperPartes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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