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    27 novembre 2017

    Sì all’esercizio della professione forense in...

    Cosa cambia per il cittadino Dopo un lungo e non sempre semplice iter legislativo, il 14 agosto scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2017 n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“. Come ben noto, le finalità della norma sono quelle di rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. Moltissime le novità, incluse alcune rilevanti modifiche per gli avvocati ed in particolare la possibilità di esercitare la professione in forma societaria. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Esercizio della professione forense in forma societaria Come già evidenziato, le novità contenute nel comma 141 della nuova Legge 124/17 sono davvero rilevanti e vanno a modificare in maniera consistente quella che fino ad oggi era la disciplina della professione forense contenuta nella Legge 247/12 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), e ciò al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione. La novità senz’altro più interessante per gli avvocati attiene alla possibilità di esercitare la professione forense in forma di società di persone, di capitali e cooperative. Infatti la nuova legge prevede che “l’esercizio della professione forense è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, dove è resa anche disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E’ tuttavia espressamente vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona e una eventuale violazione in tal senso comporta di diritto l’esclusione del socio”. La legge elenca espressamente le condizioni richieste: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Preme sottolineare che, in ogni caso, anche se si opti per l’esercizio della professione forense in forma societaria, resta sempre fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali devono assicurare per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Inoltre la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società e in ogni caso le società sono tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza. La legge prevede, infine, che la responsabilità della società e quella dei soci non escluda la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    12 giugno 2017

    Negoziazione assistita separazione coniugi: serve...

    Cosa cambia per il cittadino. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Gli accordi raggiunti, in tale sede, dai coniugi, possono prevedere anche il trasferimento di un bene immobile. Quando ciò accade, però, la firma dei coniugi deve essere autenticata dal notaio al fine di poter trascrivere quello che è un vero e proprio trasferimento immobiliare a tutti gli effetti. Sul punto si era recentemente aperta una diatriba a seguito della sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva ammesso la possibilità  che fossero gli stessi avvocati, che avevano assistito alla negoziazione dei coniugi per la separazione, ad autenticare le sottoscrizioni. Tale decisione, che lascia sorpresi, è stata, però, smentita dalla Corte di Appello di Trieste, la quale ha ricondotto tutto a sistema, ribadendo come il notaio sia l'unico soggetto deputato alle autenticazione nel caso di negozi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti immobiliari. D'altronde la tutela e la garanzia dei trasferimenti immobiliari sono esigenze quanto mai avvertite nel nostro ordinamento e come tali richiedono l'intervento di un pubblico ufficiale a tutela della certezza dei traffici e della corretta tenuta dei registri pubblici, anch'essi fondamentali al fine di garantire sufficiente sicurezza per tutti i cittadini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio e Caia, in sede di separazione, si erano accordati mediante convenzione di negoziazione assistita, tra le altre cose, anche per il trasferimento di un immobile. Gli avvocati, che avevano assistito i coniugi, avevano poi proceduto all'autenticazione delle firme e dunque richiesto alla Conservatoria dei Registri immobiliari la trascrizione dell'accordo. A seguito del rifiuto dell'ufficio, che evidenziava la necessità  dell'autenticazione da parte di un notaio, veniva proposto ricorso al Tribunale di Pordenone, il quale, in accoglimento dell'istanza, ordinava alla Conservatoria di procedere alla trascrizione. La sentenza veniva immediatamente impugnata dall'Avvocatura di Stato presso la Corte di Appello di Trieste. Le ragioni giuridiche La Corte di Appello di Trieste ha confermato quella che è l'interpretazione dell'attuale sistema normativo e che, prima di questo isolato precedente del Tribunale di Pordenone, non era mai stato oggetto di contrasti interpretativi. Secondo la legge italiana, il notaio è l'unico soggetto abilitato dall'ordinamento ad autenticare le firme nel caso di accordi tra le parti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili, anche quando il trasferimento del bene immobile sia occasionato da una negoziazione assistita in sede di separazione coniugale. L'art. 5 co. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale autorizzato per tutti gli atti soggetti a trascrizione e, quindi, anche per gli atti conclusi in sede di negoziazione assistita "familiare", ai sensi del successivo art. 6. In tale caso non appaiono, infatti, sufficienti i poteri di certificazione riconosciuti agli avvocati, che di per loro non sono idonei a sopperire a quelli diversi, di autenticazione, riconosciuti ai notai. Ricordiamo, infatti, che l'art. 2657 c.c. prevede che la trascrizione non possa essere effettuata se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Risponde, infatti, a un principio di ordine pubblico il fatto che vi sia un pubblico ufficiale ad autenticare un trasferimento avente ad oggetto un bene immobile, dal momento che il nostro ordinamento riconosce tutela primaria all'esigenza di garantire certezza e sicurezza nel traffico dei diritti reali. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    03 maggio 2017

    L'ispezione del conto corrente dell'avvocato...

    Corte Europea dei Diritto dell'Uomo,Sezione V, 27 aprile 2017, Sommer c. Germania (ric. 73607/13).   Il principio. Nessuna Autorità  di uno Stato membro, Fisco compreso, ha il diritto di disporre controlli ed ispezioni su un qualsiasi conto corrente, bancario o postale, riconducibile ad un avvocato, in quanto tale condotta contrasta con il diritto comunitario, anche quando sia stata ispirata dall´intento di prevenire o reprimere un (possibile) reato commesso dal professionista. La CEDU evidenzia come il segreto professionale risponda all'esigenza di tutelare il delicato rapporto tra avvocato e cliente, basato sulla fiducia e sulla riservatezza, garantita anche a livello internazionale[1]. L'unica eccezione a tale divieto viene individuata nell'esistenza di un espresso mandato della Autorità  Giudiziaria. Il fatto. La vicenda portata all'attenzione della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riguardato un avvocato penalista tedesco, il cui conto corrente è stato controllato dalle Autorità  di Polizia nell'ambito di un'indagine per frode commerciale ed associazione a delinquere posta a carico di alcuni clienti dell'avvocato medesimo. In ragione di un bonifico fatto da una donna sul conto professionale del legale, sospettando che la somma fosse frutto di proventi illeciti, le Autorità  chiesero alla banca un'ampia gamma di informazioni, raccomandandosi di non darne avviso all'avvocato. Tuttavia, dopo un paio d'anni, quest'ultimo venne a sapere delle indagini svolte, lamentando la violazione del segreto professionale e della sua privacy La decisione. La norma di riferimento viene individuata dalla Corte nell'art. 8 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Merita essere riportato il testo in lingua originale della decisione della CEDU. "The Court observes that Article 160a of the CCP provides a specific safeguard for lawyers and lawyer-client privilege. However, it also notes that such protection can be suspended under Article 160a § 4 of the CCP if certain facts substantiate a suspicion of participation in an offence. According to the Government, with reference to the discussions during the legislative procedure, Article 160a § 4 of the CCP does not require there to be an official investigation against a lawyer before the protection of the professional confidentiality of lawyers is suspended. According to the national authorities and courts, the transfer of fees from the applicant´sclient´s fiancèe to the applicant, and the suspicion that money stemmingfrom illegal activities had been transferred to the fiancèe´s bank account, sufficiently substantiated a suspicion against the applicant. On the basis of the information and documents provided by the parties, the Court considers that the suspicion against the applicant was rather vague and unspecific. Lastly, the Court observes thatthe inspection of the applicant´s bank account was not ordered by a judicial authority(...)". Avv. Ambrogio Dal Bianco Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] (EU:C:2007:383 su un analogo caso di lotta al riciclaggio; Michaud c. Francia del 2012, M.N. c. San Marino e Roman Zakharov c. Russia [GC] nelle rassegne del 9/7 e 11/12/15).

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