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    23 marzo 2022

    I lavori di manutenzione ordinaria in caso di...

    Cassazione 18 settembre 2020 n. 19632.L’affittuario dell’azienda ha l’obbligo di conservarla in tutte le sue componenti nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Ne consegue, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che, a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi (nel quale il conduttore non fa proprio il reddito derivante dalla cosa) i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati in negativo e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva, eventualmente adoperando, in via orientativa e in assenza di un criterio discretivo certo, l’elenco esemplificativo delle riparazioni straordinarie di cui all’art. 1105 c.c., norma applicabile anche ad istituti diversi dall’usufrutto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2021

    Affitto di azienda e lavori di manutenzione...

    Cassazione, sentenza n. 19632/2020.L’affittuario dell’azienda ha l’obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Ne consegue, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, che, a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi (nel quale il conduttore non fa proprio il reddito derivante dalla cosa), i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati “in negativo” e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva, eventualmente adoperando, in via orientativa e in assenza di un criterio discretivo certo, l’elenco esemplificativo delle ripartizioni straordinarie di cui all’art. 1105 c.c., norma applicabile anche ad istituti diversi dall’usufrutto.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 aprile 2020

    Distinzione tra locazione commerciale e affitto...

    Cassazione, sentenza n. 3888 del 17 febbraio 2020. La Corte di Cassazione ha statuito che un contratto, comprendente la cessione del godimento di un bene immobile, possa configurarsi come affitto d’azienda e non come locazione commerciale, solo se: 1)l’organizzazione del complesso di beni per l’esercizio d’impresa deve preesistere al contratto, in quanto l’organizzazione di beni in forma di azienda deve essere già tale al momento della concessione in godimento ai terzi; 2)sia identificabile la volontà di trasferire un complesso di beni organizzato e non solo il bene immobile, in quanto l’immobile deve appartenere ad un ampio complesso di beni patrimoniali “legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2016

    Affitto e cessione d'azienda nelle procedure...

    Relazione a cura di Giovanni Peli, Dottore Commercialista in Brescia*Convegno "La Riforma Fallimentare - sinergie tra professionisti" tenutosi a Padova il 12 settembre 2016 L'affitto come conservazione del valore dell'azienda L'azienda è una realtà  viva e, se arrestata, subisce una perdita di valore con andamento iperbolico. La dichiarazione di fallimento comporta l'immediata cessazione dell'attività  aziendale e, salvo i rari casi di esercizio provvisorio, la soluzione più praticata è un affitto-ponte, in attesa del completamento delle formalità  della vendita.È una situazione molto delicata, in quanto occorre congegnare un contratto di affitto che ponga la procedura al riparo da eventuali abusi dell'affittuario ma anche da perdite involontarie del valore dell'azienda nel corso dell'affitto. Perciò, anche in questo caso, è fondamentale la collaborazione tra più professionisti, inclusi specialisti del settore nel quale opera l'azienda. La vendita dell'azienda In tutte le procedure concorsuali, è previsto, in caso di vendita, l'esonero di qualsiasi garanzia per i vizi della cosa venduta. Si verifica quindi una asimmetria informazioni tra l'imprenditore a cui fa capo l'azienda fallita, che la ben conosce, ed eventuali terzi competitori, che invece possono fare affidamento sulla sola perizia e non hanno nessuna garanzia in caso, frequente, di scoperta di problematiche, anche gravi, successive all'acquisto dell'azienda.Per usare un termine del mercato automobilistico dell'usato, il rischio bidone è in agguato.Per tali motivi, è fondamentale una perizia effettuata in modo rigoroso ed esaustivo, affinchè chiunque possa affacciarsi al mercato delle vendite fallimentari con fiducia. La composizione della crisi da sovraindebitamento La legge numero 3/2012 ha finalmente introdotto, anche nell'ordinamento nazionale, una disciplina della cosiddetta insolvenza civile, mentre prima era disciplinata solo quella commerciale.Purtroppo sì tratta di una normativa molto frammentaria, che nulla dispone in merito alla liquidazione dell'attivo, se non un generico richiamo all'articolo 107 della legge fallimentare, in quanto richiede la stima, adeguata pubblicità  ed idonea procedura competitiva.Anche in questo caso, dunque, valgono le raccomandazioni fatte in tema di vendita fallimentare, anzi, a maggior ragione, la vendita deve essere pianificata in maniera rigorosa, preferibilmente in sinergia con diversi professionisti, proprio a causa del ridotto impianto normativo che disciplina la materia, sempre a tutela del soggetto che vende ed anche di colui che acquista; insomma, una tutela super partes. *Giovanni Lorenzo Peli si è laureato in economia e commercio all'Università  degli Studi di Brescia, città  in cui è nato nel 1962 e in cui attualmente risiede ed esercita la sua attività . Dopo 3 anni alla Banca San Paolo come responsabile nelle contrattazioni con l'estero e nel servizio titoli ha iniziato la sua attività  di libero professionista. E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili e svolge da diversi anni il sindaco presso primarie società  italiane. E' specializzato nel controllo di gestione, analisi dei costi e aspetti finanziari di società  ed enti pubblici. E' inoltre un esperto nel settore informatico e telematico, di cui ha elaborato specifici applicativi software in ambito professionale. È iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Brescia per il quale assolve incarichi nelle procedure concorsuali e quale perito per il controllo dei conti, analisi reddituali patrimoniali, verifiche di legge, valutazioni aziendali e attività  connesse e simili. Nel 1993 ha iniziato a collaborare col gruppo editoriale Sole 24 Ore dove pubblica costantemente articoli di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale per il quotidiano "Guida Normativa" e per il settimanale "Informatore Pirola", oltre che saltuariamente per altre testate del gruppo. Ha pubblicato inoltre un volume sulle "Società  di comodo" (autori F. Baiguera e G. Peli), un "Manuale per il curatore fallimentare" (editore E.B.C.) ed il testo "La fatturazione negli studi professionali" (Editore Il Sole 24 Ore, Autori F. Baiguera e G. Peli). Partecipa costantemente a corsi, master brevi e convegni di aggiornamento professionale. E' docente presso il Corso biennale di formazione per la preparazione agli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista. E'auditor nell'ambito di operazioni quadro comunitarie che prevedono il cofinanziamento con fondi strutturali ERDF. E' membro del comitato di coordinamento della Fondazione per gli Studi Economici e Giuridici di Brescia a cui partecipano le principali categorie libero-professionali. È stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito delle Repubblica Italiana" con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2003. Scarica la relazionedi Giovanni Peli in formato pdf"Affitto e cessione d'azienda nelle procedure concorsuali - Le nuove opportunità  di sinergia professionale" [divider type="1"] [/divider] Giovanni Peli, Dottore commercialista in BresciaConvegno "La riforma fallimentare, sinergie tra professionisti"Padova, 12 settembre 2016 https://youtu.be/bq0NhK1Iqd4

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    14 settembre 2016

    Affitto e cessione d'azienda nelle procedure...

    Relazione a cura di Giovanni Peli, Dottore Commercialista in Brescia*Convegno "La Riforma Fallimentare - sinergie tra professionisti" tenutosi a Padova il 12 settembre 2016 Evoluzione legislativa A partire dalla metà  degli anni 2000, il legislatore ha iniziato una fase di aggiornamento della normativa sulle procedure concorsuali, regolate da una legge del 1942, con interventi a volte poco coordinati. Essi però sono accomunati da una filosofia di fondo, che consiste nel cercare di avvicinare le vendite forzate al mercato. Infatti, le procedure di vendita coattiva si sono dimostrate poco efficienti, con conseguente svilimento delle quotazioni dei beni in vendita.Ciò ha portato ad una deregolamentazione della fase della liquidazione dell'attivo nelle procedure concorsuali, imponendo solo dei principi cardine, ma lasciando al soggetto incaricato della vendita, ad esempio il curatore fallimentare, la possibilità  (che diventa, di fatto, un obbligo) di costruire la procedura di vendita più adatta al bene da collocare sul mercato. I rischi della deregulation Questa facoltà  di scelta permette di costruire la procedura di vendita come un abito su misura, quindi con maggiori speranze di successo rispetto alla, rigida, modalità  di vendita prescritta dal codice di procedura civile. Peraltro, occorre che siano rispettati i principi cardine previsti dall'articolo 107, e precisamente: stima adeguata pubblicità  idonea procedura competitiva Il mancato rispetto di questi principi cardine comporta da un lato la responsabilità  del soggetto incaricato della vendita, e dall'altro il rischio di invalidità  degli atti. Per tale motivo è fondamentale che la vendita sia programmata mediante il concorso sinergico di più professionisti. "L'approccio alle vendite è diventato interdisciplinare e richiede una costante osmosi tra professioni diverse. I dottori commercialisti, ormai motori delle procedure concorsuali, hanno assoluto bisogno sia del notaio per gli aspetti di legalità , sia dell'avvocato per quanto riguarda la tutela giudiziaria anche e soprattutto al fine di evitare che le proprietà  vengano svilite sul mercato oppure diventino preda di speculatori". Giovanni Peli, Dottore Commercialista in Brescia - #RiformaFallimentare *Giovanni Lorenzo Peli si è laureato in economia e commercio all'Università  degli Studi di Brescia, città  in cui è nato nel 1962 e in cui attualmente risiede ed esercita la sua attività . Dopo 3 anni alla Banca San Paolo come responsabile nelle contrattazioni con l'estero e nel servizio titoli ha iniziato la sua attività  di libero professionista. E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili e svolge da diversi anni il sindaco presso primarie società  italiane. E' specializzato nel controllo di gestione, analisi dei costi e aspetti finanziari di società  ed enti pubblici. E' inoltre un esperto nel settore informatico e telematico, di cui ha elaborato specifici applicativi software in ambito professionale. È iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Brescia per il quale assolve incarichi nelle procedure concorsuali e quale perito per il controllo dei conti, analisi reddituali patrimoniali, verifiche di legge, valutazioni aziendali e attività  connesse e simili. Nel 1993 ha iniziato a collaborare col gruppo editoriale Sole 24 Ore dove pubblica costantemente articoli di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale per il quotidiano "Guida Normativa" e per il settimanale "Informatore Pirola", oltre che saltuariamente per altre testate del gruppo. Ha pubblicato inoltre un volume sulle "Società  di comodo" (autori F. Baiguera e G. Peli), un "Manuale per il curatore fallimentare" (editore E.B.C.) ed il testo "La fatturazione negli studi professionali" (Editore Il Sole 24 Ore, Autori F. Baiguera e G. Peli). Partecipa costantemente a corsi, master brevi e convegni di aggiornamento professionale. E' docente presso il Corso biennale di formazione per la preparazione agli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista. E'auditor nell'ambito di operazioni quadro comunitarie che prevedono il cofinanziamento con fondi strutturali ERDF. E' membro del comitato di coordinamento della Fondazione per gli Studi Economici e Giuridici di Brescia a cui partecipano le principali categorie libero-professionali. È stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito delle Repubblica Italiana" con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2003. Scarica la relazionedi Giovanni Peli in formato pdf"Affitto e cessione d'azienda nelle procedure concorsuali - Le nuove opportunità  di sinergia professionale" [divider type="1"] [/divider] Giovanni Peli, Dottore commercialista in BresciaConvegno "La riforma fallimentare, sinergie tra professionisti"Padova, 12 settembre 2016 https://youtu.be/bq0NhK1Iqd4 [divider type="1"] [/divider] Giovanni Peli, Dottore commercialista in BresciaConvegno "La riforma fallimentare, sinergie tra professionisti"Padova, 12 settembre 2016 https://youtu.be/bq0NhK1Iqd4

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02 ottobre 2024

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