23 marzo 2022
Locazione e fallimento del conduttore
Cassazione 24 settembre 2020 n. 20041.In caso di fallimento del conduttore il contratto di locazione prosegue in capo alla curatela fallimentare che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta alla restituzione della cosa locata, con la corresponsione dell’eventuale indennizzo, nonché al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata