Cassazione 24 settembre 2020 n. 20041.

In caso di fallimento del conduttore il contratto di locazione prosegue in capo alla curatela fallimentare che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta alla restituzione della cosa locata, con la corresponsione dell’eventuale indennizzo, nonché al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna.

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