Cassazione 8 settembre 2021 n. 24169. 

L’istituito nella disponibile, qualora riceva beni di valore inferiore, non ha un’azione, assimilabile a quella di riduzione per porre rimedio a tale divario.

Egli si trova nella posizione dell’erede istituito in quota astratta, al quale il testatore abbia poi lasciato nella divisione beni di valore inferiore a tale quota.

Ebbene a tale divario di valore tra quota e porzione non si pone rimedio con l’azione di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva ma, nel concorso dei presupposti previsti dall’art. 763 c.c., con l’azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.

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