Cassazione, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29332, sez. V.
Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, vanno considerati immobili anche gli impianti e le attrezzature (in particolare, la tettoia lavaggio, il lavaggio a due piste, la piazzola scarico liquami camper, il parcheggio attrezzato adibito a sosta camper, il locale tecnico esterno, la piazzola completa di ponte sollevatore, i serbatoi interrati, l’erogatore e la pensilina) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la complessiva struttura al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.
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