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    24 marzo 2025

    Decadenza dai benefici prima casa con la vendita...

    Con la sentenza n. 5068 del 26 febbraio 2025 la Suprema Corte si è pronunciata sulla decadenza dall’agevolazione “prima casa” nel caso in cui i proprietari dell’immobile, prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto agevolato, pongano in essere un contratto di vendita a rate con patto di riservato dominio. Quando si perdono le agevolazioni “prima casa”? Le agevolazioni ottenute acquistando un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, conseguentemente, si dovranno versare le imposte precedentemente non dovute. Ciò si verifica nel caso in cui: le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano mendaci;non venga spostata la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;l’abitazione sia venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale;non venga venduto l’immobile – già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa – entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile. Vendita a rate con patto di riservato dominio: dal punto di vista civilistico… La vendita con riserva di proprietà è una tipologia speciale di compravendita: essa, infatti, consente di acquistare un bene mediante pagamento a rate, con la possibilità di godere di esso fin da subito, ottenendone però la proprietà effettiva solamente con il pagamento dell’ultima rata e, dunque, con la completa corresponsione del prezzo contrattualmente pattuito. Il venditore si riserva, quindi, la proprietà del bene fino al pagamento dell’ultima rata di acquisto, avendo in tal modo la possibilità di tutelarsi dal rischio di eventuali inadempimenti o illeciti posti in essere dal compratore. … e dal punto di vista fiscale. Nonostante ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile il trasferimento della proprietà avvenga solo con il pagamento dell’ultima rata, l’art. 27 del DPR n. 131/1986 impone di equiparare la vendita a rate ad una vendita ordinaria, di modo che, ai fini dell’imposta di registro, il trasferimento della proprietà è immediato al momento della stipula del contratto. Corte di Cassazione, sentenza n. 5068 del 26 febbraio 2025. Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, gli acquirenti ottenevano in fase di registrazione le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della c.d. "prima casa" per poi, qualche mese prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato, rivendere l’immobile con contratto di vendita a rate, subordinando gli effetti della vendita all’effettivo e totale pagamento del prezzo (avvenuto circa due anni e mezzo dopo la stipula dell’atto di vendita a rate). L'Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti, pertanto, l'avviso di liquidazione dell'imposta e l’irrogazione delle sanzioni con cui revocava l’agevolazione fiscale sul presupposto che gli stessi, con l'atto di vendita con riserva della proprietà, avessero ceduto l'abitazione de qua prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, senza aver acquistato, entro il termine perentorio di un anno, altro immobile da adibire a propria abitazione principale in violazione di quanto disposto dal comma 4 della nota II bis della Tabella I del DPR n. 131/1986. I contribuenti ritenevano, invece, che, pur avendo stipulato l’atto di vendita prima del decorso del quinquennio, la decadenza non si fosse realizzata in quanto l’atto era condizionato al pagamento del prezzo e, dunque, solo con il versamento dell’ultima rata (avvenuto dopo i cinque anni) si era realizzato l’effetto traslativo della proprietà.  Avallando l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate e ritenendo infondato il ricorso presentato dai contribuenti, la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 27 DPR n. 131/1986, in presenza di una vendita con patto di riservato dominio, ai fini dell’imposta di registro, il trasferimento della proprietà è immediato al momento della stipula del contratto, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina civilistica secondo la quale l’effetto traslativo si ha alla data di pagamento dell'intero prezzo. Pertanto, la Suprema Corte, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell'imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull'immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall' art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Eglantine Shala da Pixabay © Riproduzione riservata

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    23 gennaio 2025

    La nuova tassazione dei trust: un cambio epocale...

    La novità normativa Dal 19 gennaio 2025, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2024, il panorama fiscale italiano ha accolto una svolta significativa: per la prima volta, la normativa in materia di imposte indirette menziona esplicitamente il trust. Questo strumento giuridico, ampiamente utilizzato a livello internazionale, ottiene ora un riconoscimento autonomo nell’ordinamento tributario italiano. La nuova disciplina prevede che l’atto istitutivo del trust e quello di dotazione patrimoniale siano tassati con imposta di registro in misura fissa. Inoltre, introduce la possibilità di optare per la tassazione "in entrata", che consente un’imposta anticipata al momento della dotazione del patrimonio al trust, eliminando così ulteriori oneri al momento delle attribuzioni ai beneficiari. Il problema: incertezze sui benefici fiscali Questa riforma, sebbene promettente, non è priva di rischi. In particolare, l'opzione per la tassazione "in entrata" comporta un’incognita: se il patrimonio del trust non verrà effettivamente trasferito ai beneficiari, ad esempio per esaurimento, non sarà possibile ottenere il rimborso dell’imposta versata. Inoltre, l'applicazione di questa opzione è subordinata alla determinazione della "categoria" dei beneficiari. In assenza di indicazioni precise, viene applicata l’aliquota massima senza franchigie. Un altro nodo cruciale riguarda i trust già esistenti al 19 gennaio 2025. Per essi, l'imposta "in uscita" potrebbe scattare nel momento in cui il patrimonio sarà trasferito ai beneficiari, creando possibili sovrapposizioni con le imposte già versate. La soluzione: pianificazione e consulenza professionale Per mitigare tali rischi, è essenziale pianificare con attenzione la struttura del trust e le scelte fiscali. La chiara definizione dei beneficiari e l’utilizzo strategico delle opzioni di tassazione possono fare la differenza. Inoltre, per i trust preesistenti, una revisione accurata degli atti può prevenire problematiche future. Gli operatori legali sono chiamati a giocare un ruolo fondamentale, fornendo consulenza qualificata e aggiornandosi costantemente sulle evoluzioni normative. La comprensione dettagliata di strumenti come il trust è imprescindibile per offrire soluzioni ottimali ai clienti. Resta aggiornato con SuperPartesPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    18 gennaio 2025

    Contratti di concessione del diritto di...

    La Novità: Una Durata Minima Sessennale e il Rinnovo Automatico La Risoluzione n. 4/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono avere una durata minima di sei anni, con rinnovo automatico per ulteriori sei anni alla scadenza, salvo diversa pattuizione. Questa disposizione, introdotta dall’art. 5, comma 2-bis, del D.L. 63/2024, si applica anche retroattivamente ai contratti già stipulati e non ancora scaduti. L’intervento normativo in questione si colloca nell’ambito delle politiche di sostegno alla transizione ecologica, assicurando una stabilità contrattuale indispensabile per attrarre investimenti in infrastrutture sostenibili. Il Problema: La Discrepanza tra Durata Contrattuale e Efficacia della Trascrizione Nonostante la durata contrattuale minima di sei anni, la trascrizione dei contratti preliminari nei registri immobiliari, disciplinata dall’art. 2645-bis del Codice Civile, conserva un’efficacia massima di tre anni. Questo limite temporale rappresenta una criticità, poiché non garantisce una protezione integrale per l’acquirente nelle fasi successive alla scadenza della trascrizione. L’obiettivo della trascrizione è di prevenire effetti pregiudizievoli, come la vendita del medesimo bene a soggetti diversi o l’insorgenza di vincoli giuridici quali ipoteche o pignoramenti. Tuttavia, il mancato allineamento tra la durata della protezione fornita dalla trascrizione e quella del contratto preliminare espone le parti a potenziali rischi giuridici, specialmente nei periodi intermedi. Chiarimenti Normativi e Implicazioni Pratiche L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la normativa del 2024 non introduce deroghe esplicite alla disciplina generale in tema di trascrizione. Pertanto: 1. Durata del Contratto e della Trascrizione: La durata minima del contratto di sei anni non modifica la durata massima di tre anni dell’efficacia della trascrizione, stabilita dal Codice Civile. 2. Proroghe e Formalità: La proroga automatica dei contratti al termine dei primi sei anni non richiede ulteriori formalità pubblicitarie, poiché tale effetto è previsto ex lege. Tuttavia, rimane possibile effettuare la trascrizione nei casi e nelle forme previsti dall’art. 2657 del Codice Civile. Questa interpretazione sottolinea un approccio restrittivo che potrebbe sollevare problematiche per gli operatori del settore, i quali devono navigare tra esigenze pratiche e limiti normativi. La Soluzione: Strategie per la Tutela Contrattuale Per mitigare i rischi derivanti da questa discrepanza normativa, è essenziale adottare un approccio proattivo: Trascrivere tempestivamente il contratto definitivo: Per garantire una protezione continuativa, è fondamentale concludere e trascrivere il contratto definitivo prima della scadenza dell’efficacia della trascrizione del preliminare. Clausole contrattuali specifiche: Introdurre clausole che prevedano garanzie aggiuntive per il periodo successivo alla scadenza della trascrizione del contratto preliminare. Monitoraggio normativo: Gli operatori legali devono rimanere aggiornati sulle possibili evoluzioni legislative, che potrebbero introdurre deroghe o chiarimenti ulteriori per armonizzare durata contrattuale ed efficacia della trascrizione. Conclusioni e Invito all’Azione La normativa rappresenta un passo avanti verso una maggiore stabilità contrattuale per gli investimenti nelle energie rinnovabili, ma lascia aperte alcune questioni interpretative e applicative. È essenziale che professionisti e operatori del settore conoscano a fondo queste regole per garantire una protezione ottimale alle parti coinvolte. Rimani informato! Segui il blog dell’Associazione SuperPartes e i nostri canali social per approfondire questi e altri temi cruciali per il mondo legale.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Sospensione dei termini giudiziari

    A seguito della nota emergenza Coronavirus è stato emanato, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Legge n. 18/2020 che all’art. 83 disciplina gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.                                   Tale disposizione prevede la sospensione dei termini giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ipotesi urgenti espressamente indicate nel decreto legge.                                                                                                     Nell’ambito della giustizia civile e con particolare interesse all’attività notarile, la sospensione in questione ha rilievo, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:                                                                                             a) i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.                          Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto, in base all’art. 2189 terzo comma c.c., entro otto giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto.                  Tale termine inizia, quindi, a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione; b) i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (ad esempio: atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini); c) i termini per il deposito dei seguenti atti, indicati a titolo esemplificativo,  dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione: - atti di fusione e scissione (tenendo presente, però, che in dottrina e giurisprudenza si discute sulla natura giudiziale o stragiudiziale dell’opposizione dei creditori); - domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione; - domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto; - comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea; Quelle sopra fornite sono elencazioni di massima che tengono conto delle prime interpretazioni espresse e delle indicazioni della Camera di Commercio di Milano. I soggetti aventi diritto a presentare opposizioni o reclami in Tribunale pure beneficiano di questa sospensione e, dunque, i termini non decorrono dal 9  marzo al 15 aprile 2020.       Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Dichiarazione di successione

    La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla apertura della successione che avviene con la morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’ufficio competente è quello del luogo dell’ultima residenza (e non del domicilio) del de cuius. Tale adempimento ha un rilievo fiscale per il pagamento delle imposte di successione ma ha anche un importantissimo rilievo civilistico perché senza la presentazione della dichiarazione di successione il notaio non può stipulare atti aventi ad oggetto i beni ereditari. La legislazione emergenziale non fa alcun riferimento alla dichiarazione di successione. In una nota del Ministero dell’Economia si afferma che qualora il termine per la presentazione della dichiarazione in questione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 si applica la sospensione dei termini ed il relativo adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Redazione dell’inventario di eredità

    Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (perché, ad esempio, viveva con il defunto), al fine di accettare l’eredità con il beneficio di inventario (per timore che i debiti possano eccedere il valore delle attività) deve redigere l’inventario di tutti i beni entro tre mesi dall’apertura della successione. Se non vi riesce entro detto termine il chiamato può chiedere una proroga al Tribunale competente che non può essere superiore ad altri tre mesi. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta una notevole conseguenza: il chiamato sarà erede puro e semplice senza possibilità di avvalersi del beneficio di inventario. Il Ministero dell’Economia ha affermato che il primo termine di tre mesi anzidetto non è sospeso. Tale risposta, tuttavia, ha suscitato critiche da parte degli operatori del diritto perché in questo periodo di emergenza vi è una difficoltà oggettiva ad accedere al Tribunale competente. Inoltre, poiché i termini giudiziari sono sospesi, dovrebbero, coerentemente, ritenersi sospesi anche i termini connessi all’emanazione di un provvedimento giudiziario come è quello di proroga dei termini per la redazione dell’inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Agevolazioni prima casa

    La disciplina sulle agevolazioni fiscali per la prima casa prevede una serie di termini da rispettare per non decadere dalle stesse che comportano un consistente risparmi di imposte. A titolo esemplificativo: a) 18 mesi per trasferire la residenza nel comune dove si trova l’abitazione acquistata; b) un anno per comprare un’altra abitazione per evitare di decadere dalle agevolazioni a seguito dell’alienazione della precedente prima casa compiuta entro cinque anni dal suo acquisto; c) un anno per il conseguimento del credito di imposta riacquistando la prima casa dopo aver venduto la precedente. L’art. 24 del Decreto-Legge dell’8 aprile 2020 (c.d Decreto liquidità) ha espressamente sancito la sospensione dei termini nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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