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    11 settembre 2024

    Azione di riduzione e accettazione di eredità...

    Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19010, Sez. II civile.  L’azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 settembre 2021

    Accettazione con beneficio di inventario e...

    Cassazione, sentenza n. 20531/2020.L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell’eredità, i creditori agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Redazione dell’inventario di eredità

    Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (perché, ad esempio, viveva con il defunto), al fine di accettare l’eredità con il beneficio di inventario (per timore che i debiti possano eccedere il valore delle attività) deve redigere l’inventario di tutti i beni entro tre mesi dall’apertura della successione. Se non vi riesce entro detto termine il chiamato può chiedere una proroga al Tribunale competente che non può essere superiore ad altri tre mesi. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta una notevole conseguenza: il chiamato sarà erede puro e semplice senza possibilità di avvalersi del beneficio di inventario. Il Ministero dell’Economia ha affermato che il primo termine di tre mesi anzidetto non è sospeso. Tale risposta, tuttavia, ha suscitato critiche da parte degli operatori del diritto perché in questo periodo di emergenza vi è una difficoltà oggettiva ad accedere al Tribunale competente. Inoltre, poiché i termini giudiziari sono sospesi, dovrebbero, coerentemente, ritenersi sospesi anche i termini connessi all’emanazione di un provvedimento giudiziario come è quello di proroga dei termini per la redazione dell’inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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