Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016

Cosa cambia per il cittadino

Nel caso di decadenza dalle agevolazioni prima casa, anche il venditore, a certe condizioni, può essere chiamato a rispondere nei confronti del Fisco della maggior imposta dovuta e quindi vedersi legittimamente notificata una cartella esattoriale per un atto che lo vedeva parte venditrice.

Occorre infatti distinguere due diverse ipotesi:

- prima ipotesi: la decadenza dai benefici è imputabile in via esclusiva a un comportamento del compratore, come ad esempio una sua dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza dei presupposti per poter fruire delle agevolazioni. In tale ipotesi il venditore non potrà essere chiamato a rispondere in via solidale con il compratore;

- seconda ipotesi: la decadenza dai benefici non è imputabile in via esclusiva a un comportamento del compratore, come ad esempio quando riguardi le caratteristiche di lusso dell'immobile ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. In tali casi ad operare è il principio della solidarietà tributaria e conseguentemente anche il venditore potrà essere chiamato a rispondere in via solidale insieme al compratore per la maggior imposta dovuta all'erario.

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Il fatto

Il contribuente, venditore dell’immobile, impugnava una cartella esattoriale che ingiungeva il pagamento di un preteso credito conseguente ad un avviso di liquidazione per revoca dell'agevolazione "prima casa", che contestava per asserito vizio di motivazione, rilevando comunque la necessità che l'Ufficio procedesse in via principale nei confronti dell'acquirente.

Le ragioni giuridiche

A fronte della decisione che vedeva soccombente l’Amministrazione, veniva da quest’ultima proposto ricorso soprattutto, per quanto qui interessa, per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/86, per aver il giudice di merito erroneamente affermato che la parte venditrice non fosse tenuta al pagamento dell’imposta di registro.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, ha evidenziato come nei casi in cui la decadenza dai benefici prima casa non sia imputabile solamente a circostanze riconducibili in via esclusiva ad un comportamento dell’acquirente (come ad esempio una dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per poter procedere all’applicazione dei benefici) debba essere applicato il principio di solidarietà tributaria ai sensi dell’art. 57 comma 1 del D.P.R. n. 131/86 con tutto ciò che ne consegue in ordine alla responsabilità patrimoniale nei confronti del Fisco non solo del compratore ma anche del venditore dell’immobile, in relazione alla maggior imposta dovuta a seguito della decadenza dai benefici prima casa.

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Autore immagine: Pixabay.com

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