Risponde di appropriazione indebita il contitolare di un immobile che si intaschi l’intero corrispettivo della locazione?

Cassazione civile, Sezione Seconda Penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50672

Cosa cambia per il cittadino

Cosa succede quando uno dei due comproprietari di un immobile si intasca l’intero corrispettivo della locazione? Può essere chiamato a rispondere del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.? La Corte di Cassazione ha detto di no, affermando che una siffatta condotta, seppur senz’altro illegittima, non costituisce appropriazione indebita. Vediamo le ragioni giuridiche a sostegno di questa ricostruzione.  

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Il fatto

Tizia veniva assolta dalla Corte di Appello di Lecce per il delitto di appropriazione indebita ritenendo la sua condotta non sussumibile nel reato di cui all’art. 646 c.p. Contro questa sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione sulla convinzione che Tizia, avendo acquisito l’esclusivo possesso dell’immobile e percepito indebitamente l’intero canone di locazione, avrebbe consumato il delitto di appropriazione indebita[1] all’insaputa della comproprietaria Caia.

Le ragioni giuridiche

Il legislatore ha espressamente precisato, al fine di evitare dubbi interpretativi, che anche il denaro può costituire oggetto di appropriazione indebita, nonostante la sua ontologica fungibilità, potendo comunque anch’esso trasferirsi nel semplice possesso.

Ciò normalmente si verifica, “oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita”.

Detto in altri termini, ciò significa che il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita, solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l’utilizzo personale da parte dell’agente.

E’ il vincolo fiduciario esistente tra le parti circa la destinazione delle somme a dover essere violato: solo in questo caso può aversi appropriazione indebita. Viceversa, ove si sia in presenza del mancato versamento al contitolare di quote di somme incassate personalmente, pur essendo la condotta senz’altro connotata da profili di illegittimità, non risulta comunque integrata la fattispecie di appropriazione indebita.

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[1] Art. 646 c.p.: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61”.