Commissione Tributaria Regionale Veneto, sentenza n. 1233 del 7 dicembre 2017

Cosa cambia per il cittadino  

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in una recente sentenza, ha stabilito l’applicabilità del beneficio prima casa alla rinunzia abdicativa di un coniuge a favore dell’altro relativamente al 50% di un immobile in comproprietà.

La rinunzia abdicativa è un atto unilaterale dismissivo con cui un soggetto rinuncia a una situazione giuridica di vantaggio, che può comportare, nel caso di bene in comproprietà, un accrescimento della quota in capo agli altri comproprietari.

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Il fatto

La questione riguarda un atto di rinunzia abdicativa di un coniuge a favore dell’altro, in relazione al quale l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto applicabili le agevolazioni prima casa e conseguentemente ha accertato e richiesto la maggior imposta dovuta.

Le ragioni giuridiche

Nell’ammettere invece l’applicabilità delle agevolazioni fiscali prima casa, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha evidenziato (anche sulla base della Circolare della stessa Agenzia delle Entrate n. 18/E/13) come l’istituto della rinunzia abdicativa faccia parte degli atti che, a titolo gratuito, comportano trasferimenti di beni e diritti e come tale debba essere parimenti trattata, risultando infatti priva di pregio giuridico la considerazione per cui non sarebbe possibile un’interpretazione estensiva della norma che prevede le agevolazioni prima casa ai negozi di rinunzia abdicativa.

E ciò, secondo la Commissione, nonostante il trasferimento in tali casi avvenga in senso economico e non giuridico, come dimostrato dal fatto che “la parte che "si arricchisce" non partecipa all'atto se non per prendere atto della decisione del rinunziante e vede espandersi il diritto sul bene solo per la rinuncia dell'altro senza alcuna espressione della propria volontà”.

Da ciò consegue che il coniuge, potendo godere delle agevolazioni prima casa, invece che pagare le imposte in misura proporzionale al valore del bene, potrà versare al Fisco le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con un notevole risparmio economico.

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Autore immagine: Pixabay.com

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