Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22197 

Cosa cambia per il cittadino

Il testamento olografo, ovvero quello scritto a mano dal de cuius, come si sa, è spesso al centro di liti familiari. In particolare, quando è la data a essere contestata, occorre chiedersi a chi spetti l’onere della prova. La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul punto, affermando che è la parte ne contesti la verità a dover proporre domanda di accertamento negativo, gravando su di essa il relativo onere della prova.

Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes 

Il fatto

Il Tribunale di Chiavari accoglieva la domanda di petizione di eredità di Tizia, nominata erede in forza di un testamento olografo (datato 25 luglio 2000 e pubblicato dal notaio in data 28 ottobre 2003), di cui accertava l’autenticità, successivo ad altro testamento olografo (redatto dal medesimo de cuius datato 10 novembre 1999 e pubblicato dal notaio in data 1 settembre 2003) e, alla luce di ciò, condannava la convenuta Caia alla restituzione dei beni di cui era entrata in possesso.

Successivamente, però, la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, affermava che Tizia non aveva provato la data di redazione del testamento olografo che la nominava erede e quindi la posteriorità dello stesso rispetto a quello redatto in data 10 novembre 1999.  

Le ragioni giuridiche

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore e la completa indicazione della data costituisce un requisito essenziale di forma, in quanto la mancanza di una data autografa comporta l’annullabilità del testamento per vizio di forma, mentre, ai sensi dell’art. 602 comma 3 c.c., la prova della “non verità” della data è ammessa, tra l’altro, quando si tratti della priorità di data tra più testamenti. 

Da tale disposizione si deduce, secondo la Corte di Cassazione, che mentre la data falsa non può ritenersi di per sé causa di invalidità del testamento, l’azione di nullità diretta ad accertare la “non verità della data”, come recita la legge, è invece esperibile quando vi sia un interesse giuridico in tal senso.

A conferma di ciò, depone anche la stessa formulazione dell’art. 602 comma 3 del Codice Civile che sembra implicare, secondo la Corte di Cassazione, una presunzione di verità della data indicata dal de cuius nel testamento salva prova contraria.

In conclusione, quindi, l’onere di provare l’eventuale falsità o erroneità materiale della data (per errore materiale dovuto a distrazione, ignoranza o altra causa che sia) spetta a chi ne voglia contestare l’autenticità, con domanda di accertamento negativo e conseguente onere di provare le ragioni a fondamento della propria pretesa.

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

 

Autore immagine: Pixabay.com

© Riproduzione riservata