Cassazione sentenza n. 24832/2020. 

Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all’art. 1333 c.c., salva l’ipotesi che sia stato accertato che l’acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile.

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