Cassazione, sentenza n. 11292/2021.

Il soggetto che, in forma individuale o societaria, svolga attività di farmacia privata, è sottoponibile, in quanto imprenditore insolvente, al fallimento. Sussiste a tal fine la giurisdizione del giudice ordinario posto che il distinto ed autonomo piano riguardante l’abilitazione amministrativa all’esercizio dell’attività farmaceutica non interferisce con il saliente profilo dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

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