Cassazione S.U. sentenza n. 11421/2021. 

La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso contrario, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.

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