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    30 marzo 2020

    Sospensione dei termini giudiziari

    Ognuno di noi ed in particolare chi lavora nelle professioni legali o ha una impresa si confronta quotidianamente con i termini entro i quali devono essere svolti determinati adempimenti o esercitati diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico. A seguito della nota emergenza Coronavirus è stato emanato, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Legge n. 18/2020 che all’art. 83 disciplina gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. Tale disposizione prevede la sospensione dei termini giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ipotesi urgenti espressamente indicate nel decreto legge. Nell’ambito della giustizia civile e con particolare interesse all’attività notarile, la sospensione in questione ha rilievo, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:                                                                                                               a) i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.                          Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto, in base all’art. 2189 terzo comma c.c., entro otto giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto.                  Tale termine inizia, quindi, a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione; b) i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (ad esempio: atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini); c) i termini per il deposito dei seguenti atti, indicati a titolo esemplificativo,  dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione: - atti di fusione e scissione (tenendo presente, però, che in dottrina e giurisprudenza si discute sulla natura giudiziale o stragiudiziale dell’opposizione dei creditori); - domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione; - domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto; - comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea; Quelle sopra fornite sono elencazioni di massima che tengono conto delle prime interpretazioni espresse e delle indicazioni della Camera di Commercio di Milano. I soggetti aventi diritto a presentare opposizioni o reclami in Tribunale pure beneficiano di questa sospensione e, dunque, i termini non decorrono dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    29 dicembre 2016

    È legittima l'iscrizione nel registro delle...

    È stata confermata la possibilità  di iscrizione nel Registro delle Imprese di una società  semplice di mero godimento, avente ad oggetto l'acquisto e l'amministrazione di beni immobili. Ad esprimersi in tal senso è stato il Tribunale di Roma[1], ufficio del Registro delle Imprese, a seguito della richiesta di cancellazione della società  in quanto priva di qualunque attività  commerciale. Le ragioni si fondano principalmente sui vari interventi del legislatore fiscale, succedutesi negli ultimi anni, che, in vario modo, hanno previsto agevolazioni per la trasformazione di società  (solo formalmente) commerciali in società  semplici di mero godimento. A fronte dell'ammissibilità  della trasformazione, per coerenza del sistema legislativo, deve considerarsi conseguentemente ammissibile anche la costituzione ex novo di società  di tal tipo e, dunque, la loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Il Tribunale di Roma non ha considerato, infatti, condivisibile quell'orientamento restrittivo per cui le norme tributarie, avendo finalità  solo fiscale e quindi di natura eccezionale e transitoria, con finalità  di emersione di imponibile fiscale e di contrasto all'uso elusivo dello schema societario, non inciderebbero in alcun modo sul sistema civilistico che, al contrario, non prevede tale possibilità . La legge tributaria è pur sempre una legge ordinaria, per cui non si può non sottolineare la necessità  di ricondurre ad ordine il sistema, notando come, ormai, lo stesso concetto di società  si sia venuto a modificare nel corso degli anni, a seguito dell'intervento legislativo, allontanandosi sempre di più dal modello delineato dall'art. 2247 c.c. Seppur necessario un intervento legislativo di coordinamento, dal momento che il legislatore è intervenuto solamente in ambito fiscale (per le trasformazioni) senza adeguare il dettato normativo degli artt. 2247 e 2248 c.c., sarebbe comunque contraddittorio ammettere la trasformazione delle società  commerciali in società  semplici a scopo di godimento e non, viceversa, la costituzione ex novo di tale tipologia di società . Per tutte queste considerazioni, pertanto, il Tribunale di Roma ne ha ammesso l'iscrizione, in virtù di un'interpretazione sistematica che, anzichè accentuare il contrasto tra legge fiscale e legge civile, addiviene a una lettura più razionale ed armonica delle due discipline. Se d'altronde la legge fiscale e la legge civile sono equiordinate, per il principio cronologico, è, in questo caso, quella fiscale a dover prevalere [1] Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, provvedimento dell'8 novembre 2016.

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