Cassazione 30 aprile 2021 n. 11465.

Ai fini dell’usucapione il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo.

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