• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    22 maggio 2025

    Comunione legale: accordi di separazione

    Cassazione, ordinanza, 3 febbraio 2025, n. 2546. Sez. I civile.  Una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali – estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole – con l’accordo di separazione omologato; in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell’ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    18 aprile 2024

    La separazione dei beni. Come sceglierla e cosa...

    Il regime patrimoniale della famiglia fa riferimento a quel complesso di norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia – che trova applicazione per disposizione di legge e in assenza di una diversa volontà dei coniugi – è quello della comunione legale. Rimane, tuttavia, in capo ai coniugi (o agli uniti civilmente) la possibilità di scegliere un regime patrimoniale differente, come la separazione dei beni. Il regime di separazione dei beni comporta, sostanzialmente, che gli acquisti che ciascun coniuge effettua in costanza di matrimonio rimangono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente. Come è intuibile, tale caratteristica è quella che differenzia maggiormente la separazione dei beni dalla comunione legale. È comunque possibile per i coniugi acquistare congiuntamente uno o più beni, che ricadono in comunione ordinaria: per tali beni, dunque, ciascun coniuge rimane titolare della propria quota con la conseguenza che ognuno ha la facoltà di gestirla in totale autonomia. È bene ricordare che, nonostante ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei propri beni, la separazione dei beni prevede l’obbligo in capo ai coniugi di contribuire in modo proporzionale alle loro possibilità alle spese per soddisfare le necessità della famiglia, per cui tale scelta non esime i coniugi delle loro responsabilità nei confronti del nucleo familiare. Se i coniugi desiderano scegliere il regime della separazione dei beni, come si è detto, è indispensabile che lo richiedano espressamente e, per farlo, esistono tre alternative, corrispondenti ai tre diversi momenti in cui è possibile effettuare tale scelta. è, innanzitutto, possibile optare per il regime di separazione dei beni prima del matrimonio tramite convenzione per la separazione dei beni da redigere davanti al notaio in presenza di due testimoni;in alternativa, Il regime di separazione dei beni può essere richiesto al momento della celebrazione del matrimonio. In questo caso, al termine della cerimonia, il sacerdote o l’Ufficiale di Stato civile riporterà la decisione sull’atto di matrimonio;da ultimo, la scelta può essere effettuata anche successivamente al matrimonio, decidendo di abbandonare il regime di comunione legale. Il cambio di regime patrimoniale deve avvenire con atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni. L’atto dovrà poi essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e conservato presso l’ufficio di stato civile del comune nel quale è stato celebrato il matrimonio. Ci sono, tuttavia, delle situazioni eccezionali in cui si entra nel regime patrimoniale di separazione dei beni non per scelta, ma automaticamente. Si consideri, infatti, che il fallimento di uno dei coniugi è indicato dalla legge come una delle ipotesi in cui la comunione legale si scioglie automaticamente. Ciò significa che se un imprenditore fallito decidesse di contrarre matrimonio, non potrebbe mai entrare automaticamente in comunione legale. In questo caso, il regime patrimoniale che trova automatica applicazione è quello della separazione dei beni ancorché manchi una espressa dichiarazione al momento della celebrazione. Amministrazione e godimento dei beni Il regime della separazione dei beni comporta l’esclusiva proprietà dei beni in capo al coniuge che li acquista. Di conseguenza, ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare. In deroga a tale regola generale, è prevista la possibilità per ciascun coniuge di delegare all’altro l’amministrazione dei propri beni tramite procura che può essere conferita con qualsiasi forma – e quindi anche verbalmente o con un comportamento concludente – salvo che non sia prevista la forma scritta per la natura dell’atto. Si distinguono, poi, due diverse situazioni a seconda che il coniuge mandatario abbia o meno l’obbligo di rendere il conto. Nel primo caso, al termine dell’incarico, egli deve restituire al coniuge-mandante i frutti percepiti; nel secondo caso, il mandatario, a richiesta del coniuge-mandante o allo scioglimento del matrimonio o al momento del divorzio, è tenuto a consegnare solo i frutti esistenti al momento della richiesta e non risponde per quelli consumati. Il coniuge non titolare, inoltre, a prescindere dall’incarico di amministrare o meno il bene, può semplicemente godere di quest’ultimo. In questo caso, la legge equipara gli obblighi a cui è soggetto il coniuge a quelli dell’usufruttuario, tra cui sono inclusi, per esempio, l’obbligo di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e l’obbligo di custodirla fino alla restituzione. La cessazione del regime Il regime di separazione dei beni cessa in ogni caso in cui viene meno il vincolo matrimoniale. Si tratta dei casi di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure nel caso di morte accertata o presunta del coniuge. Il regime di separazione dei beni, inoltre, può cessare su accordo dei coniugi che vogliano modificare il proprio regime patrimoniale e stipulino una convenzione in tal senso. Prova della proprietà dei beni Nel corso della vita matrimoniale, ma soprattutto al momento della cessazione del regime, può porsi il problema di riacquisizione delle rispettive proprietà di ciascuno dei coniugi. Tale problematica inerisce in particolar modo i beni mobili, poiché per i beni immobili la prova della proprietà è data semplicemente dall’atto scritto di compravendita. Per rendere possibile tra coniugi la prova della proprietà dei beni mobili senza alcuna limitazione, è previsto che ciascun coniuge possa provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene. Qualora sia impossibile fornire la prova della proprietà esclusiva, il bene si presume in comproprietà al 50%, ma tale presunzione opera esclusivamente nelle controversie tra coniugi e non nei confronti dei terzi creditori. Per quanto concerne i depositi sui conti correnti bancari cointestati, i coniugi intestatari, nei rapporti con la banca, si ritengono creditori o debitori solidali del saldo del conto; mentre nei rapporti interni si presume che le parti di ciascuno siano uguali, a meno che uno dei due coniugi non dimostri che il saldo attivo del conto cointestato sia dovuto unicamente ai propri versamenti e alle proprie rimesse. In questo ultimo caso, l’altro coniuge non potrà avanzare alcuna pretesa nei rapporti interni.  Hai intenzione di cambiare regime patrimoniale o desideri ulteriori informazioni per una scelta più consapevole? Contatta i notai del network Superpartes per maggiori informazioni o un appuntamento! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Igor Link da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    25 febbraio 2022

    Decorrenza dell’obbligo di pagamento...

    Cassazione del 22 dicembre 2021 n. 41232. L’assegno di mantenimento a favore del coniuge fissato in sede di separazione consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa. Ciò in virtù del principio secondo cui quanto è dovuto senza una data è dovuto immediatamente ed il tempo necessario a far valere un diritto in giudizio non può pregiudicarlo.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata 

    Scopri di più
  • News

    03 dicembre 2020

    Rapporti di credito tra coniugi dopo la...

    Cassazione, ordinanza del primo settembre 2020 n. 18156. Nel corso del procedimento di separazione, in caso di scioglimento della comunione legale, il coniuge creditore può chiedere all’altro di rimettere nella comunione (non più legale ma ordinaria) il frutto della vendita dei titoli azionari, che erano stati acquistati in costanza di matrimonio e ceduti senza il suo consenso. Oppure può anche mutare domanda in corso di causa chiedendone la liquidazione diretta pro quota. A quest’ultima ipotesi però il coniuge debitore può opporsi adducendo il proprio interesse a conferire il ricavato alla comunione in modo da poter più facilmente definire una volta per tutte i rapporti patrimoniali. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    12 giugno 2020

    Nulli i patti sulle donazioni in sede di...

    Cassazione, ordinanza n. 5937/2020. E’ nullo perché non rivestito della forma dell’atto pubblico, l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale (e omologata dal Tribunale), di risolvere una donazione che il marito aveva effettuato in passato in favore della moglie. La decisione si basa sull’idea che nel nostro ordinamento vige il principio di simmetria delle forme. Il negozio accessorio deve avere, a pena di nullità, la stessa forma del negozio principale. La Cassazione a Sezioni Unite giunse a questa conclusione già con la sentenza n. 8878/1990. Il principio è stato poi ribadito da una pluralità di pronunce successive: 14524/2002, 9341/2004, 8504/2011, 13290/2015, 30446/2018. Per la validità dell’accordo in esame è necessario rivolgersi al proprio notaio di fiducia.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    12 giugno 2017

    Negoziazione assistita separazione coniugi: serve...

    Cosa cambia per il cittadino. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Gli accordi raggiunti, in tale sede, dai coniugi, possono prevedere anche il trasferimento di un bene immobile. Quando ciò accade, però, la firma dei coniugi deve essere autenticata dal notaio al fine di poter trascrivere quello che è un vero e proprio trasferimento immobiliare a tutti gli effetti. Sul punto si era recentemente aperta una diatriba a seguito della sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva ammesso la possibilità  che fossero gli stessi avvocati, che avevano assistito alla negoziazione dei coniugi per la separazione, ad autenticare le sottoscrizioni. Tale decisione, che lascia sorpresi, è stata, però, smentita dalla Corte di Appello di Trieste, la quale ha ricondotto tutto a sistema, ribadendo come il notaio sia l'unico soggetto deputato alle autenticazione nel caso di negozi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti immobiliari. D'altronde la tutela e la garanzia dei trasferimenti immobiliari sono esigenze quanto mai avvertite nel nostro ordinamento e come tali richiedono l'intervento di un pubblico ufficiale a tutela della certezza dei traffici e della corretta tenuta dei registri pubblici, anch'essi fondamentali al fine di garantire sufficiente sicurezza per tutti i cittadini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio e Caia, in sede di separazione, si erano accordati mediante convenzione di negoziazione assistita, tra le altre cose, anche per il trasferimento di un immobile. Gli avvocati, che avevano assistito i coniugi, avevano poi proceduto all'autenticazione delle firme e dunque richiesto alla Conservatoria dei Registri immobiliari la trascrizione dell'accordo. A seguito del rifiuto dell'ufficio, che evidenziava la necessità  dell'autenticazione da parte di un notaio, veniva proposto ricorso al Tribunale di Pordenone, il quale, in accoglimento dell'istanza, ordinava alla Conservatoria di procedere alla trascrizione. La sentenza veniva immediatamente impugnata dall'Avvocatura di Stato presso la Corte di Appello di Trieste. Le ragioni giuridiche La Corte di Appello di Trieste ha confermato quella che è l'interpretazione dell'attuale sistema normativo e che, prima di questo isolato precedente del Tribunale di Pordenone, non era mai stato oggetto di contrasti interpretativi. Secondo la legge italiana, il notaio è l'unico soggetto abilitato dall'ordinamento ad autenticare le firme nel caso di accordi tra le parti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili, anche quando il trasferimento del bene immobile sia occasionato da una negoziazione assistita in sede di separazione coniugale. L'art. 5 co. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale autorizzato per tutti gli atti soggetti a trascrizione e, quindi, anche per gli atti conclusi in sede di negoziazione assistita "familiare", ai sensi del successivo art. 6. In tale caso non appaiono, infatti, sufficienti i poteri di certificazione riconosciuti agli avvocati, che di per loro non sono idonei a sopperire a quelli diversi, di autenticazione, riconosciuti ai notai. Ricordiamo, infatti, che l'art. 2657 c.c. prevede che la trascrizione non possa essere effettuata se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Risponde, infatti, a un principio di ordine pubblico il fatto che vi sia un pubblico ufficiale ad autenticare un trasferimento avente ad oggetto un bene immobile, dal momento che il nostro ordinamento riconosce tutela primaria all'esigenza di garantire certezza e sicurezza nel traffico dei diritti reali. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

    Scopri di più
Filtra la ricerca