Cassazione, ordinanza del primo settembre 2020 n. 18156.

Nel corso del procedimento di separazione, in caso di scioglimento della comunione legale, il coniuge creditore può chiedere all’altro di rimettere nella comunione (non più legale ma ordinaria) il frutto della vendita dei titoli azionari, che erano stati acquistati in costanza di matrimonio e ceduti senza il suo consenso. Oppure può anche mutare domanda in corso di causa chiedendone la liquidazione diretta pro quota. A quest’ultima ipotesi però il coniuge debitore può opporsi adducendo il proprio interesse a conferire il ricavato alla comunione in modo da poter più facilmente definire una volta per tutte i rapporti patrimoniali.

Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes 

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

Autore immagine: Pixabay.com

© Riproduzione riservata