Cassazione del 22 dicembre 2021 n. 41232. 

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge fissato in sede di separazione consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa.

Ciò in virtù del principio secondo cui quanto è dovuto senza una data è dovuto immediatamente ed il tempo necessario a far valere un diritto in giudizio non può pregiudicarlo.

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