Cassazione, sentenza del 21 luglio 2021. 

Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l’avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria una espressa e formale dichiarazione della nuova e diversa destinazione della cosa.

L’accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili se sorretto da congrua e corretta motivazione,

presuppone l’esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella effettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo consistente nella volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale da parte di chi abbia la disponibilità giuridica e il potere di disporre di entrambi i beni.

Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore.

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