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    28 novembre 2025

    Forza maggiore e agevolazione prima casa

    Cassazione, ordinanza 3 novembre 2025, n. 29069, sez. V.  Il mancato stabilimento – nel termine di legge – della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’ non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora l’evento impeditivo sia dovuto ad una causa di forza maggiore sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile. Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell’apprezzamento della forza maggiore, deve aversi riguardo al trasferimento della residenza nel Comune ove è sito l’immobile acquistato, ma non necessariamente all’interno di quella unità immobiliare. Questo perché condizione necessaria e sufficiente per adempiere all’obbligo di legge è che il contribuente trasferisca la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato. In buona sostanza, l’obbligo di residenza del contribuente – il cui adempimento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto – si correla al Comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto di acquisto, e non all’immobile acquistato. Ragion per cui, pure ai fini dell’apprezzamento della forza maggiore, il giudizio deve misurarsi con un obbligo così conformato. Venendo ora al caso di specie, il contribuente ha incentrato la sua difesa unicamente sulla cd. sorpresa archeologica, deducendo la sopravvenuta sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile disposta dalla Soprintendenza ai beni ambientali e archeologici, a causa del rinvenimento di reperti impeditivo della prosecuzione dei lavori. Ebbene, è evidente come un fatto così prospettato non valga ad integrare la forza maggiore, essendo il contribuente tenuto a trasferire la sua residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato e non necessariamente in quest’ultimo. In definitiva, la sorpresa archeologica non ha impedito al A.A. di trasferire la sua residenza a V, sicché difettano i presupposti della forza maggiore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Kari Shea da Pixabay © Riproduzione riservata

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    25 novembre 2025

    Agevolazioni prima casa e cambio di destinazione...

    Cassazione, ordinanza, 22 settembre 2025, n. 25868, sez. Tributaria.  Per l’applicazione delle agevolazioni prima casa disciplinate alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986 rileva esclusivamente la classificazione catastale dell’immobile posseduto al momento del suo acquisto, non la sua concreta destinazione d’uso o la situazione soggettiva del contribuente. In particolare, un immobile precedentemente acquistato con benefici fiscali è classificato (al momento del nuovo acquisto) come A/10 – dunque non più abitazione – non costituisce ostacolo all’applicazione del beneficio sul nuovo acquisto in quanto non configura come “casa di abitazione”, a nulla rilevando il fatto che i due atti (trasformazione e nuovo acquisto) siano temporalmente ravvicinati.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Eren Kevin da Pixabay © Riproduzione riservata

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    21 novembre 2025

    Acquisto immobiliare: è sempre adempimento dei...

    Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21451, sez. III civile.  L’acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all’altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest’ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all’art. 143 c.c.  Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sulla scorta di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento promossa dal coniuge che aveva provveduto al pagamento del bene. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joseph Mucira da Pixabay © Riproduzione riservata

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    18 novembre 2025

    Gestione di affari altrui e conflitto di interessi

    Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21423, sez. III civile.  La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all’intervento del preteso gestore, non potendo quest’ultimo consistere in un’azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile.  Nella specie, la S.C. ha escluso che l’esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una negotiorum gestio idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di fahribaabdullah14 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    17 novembre 2025

    Consiglio di condominio

    Cassazione, sentenza, 21 luglio 2025, n. 20541, sez. II civile.  Negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, l’assemblea, ai sensi dell’art. 1130-bis, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall’assemblea stessa, in quanto quest’ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all’organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest’ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di 琛茜 蒋 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    14 novembre 2025

    Pertinenze: non basta la destinazione materiale

    Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2025, n. 20186, sez. II civile.  Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni, distinti ed autonomi, è necessario non solo l’elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma altresì l’elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati, giacché solo chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può utilmente attuare la destinazione della “res” al servizio o all’ornamento del bene principale, postulando peraltro tale vincolo anche l’esclusività della funzione accessoria di uno dei beni rispetto all’altro. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Hoàng Đông Trịnh Lê da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 novembre 2025

    Chiamata all’eredità e imposta di successione

    Cassazione, sentenza 4 luglio 2025, n. 18252, sez. V.  Presupposto dell’imposta sulle successioni è la chiamata all’eredità e non già l’accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente a quest’ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Nadine Hillemeyer da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 novembre 2025

    Fondo patrimoniale: inerenza del fatto generatore...

    Cassazione, ordinanza, 24 giugno 2025, n. 16909, sez. I civile.  In tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l’inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l’iniziativa funzionale all’incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest’ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l’eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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