Cassazione, ordinanza, 22 settembre 2025, n. 25868, sez. Tributaria.
Per l’applicazione delle agevolazioni prima casa disciplinate alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986 rileva esclusivamente la classificazione catastale dell’immobile posseduto al momento del suo acquisto, non la sua concreta destinazione d’uso o la situazione soggettiva del contribuente.
In particolare, un immobile precedentemente acquistato con benefici fiscali è classificato (al momento del nuovo acquisto) come A/10 – dunque non più abitazione – non costituisce ostacolo all’applicazione del beneficio sul nuovo acquisto in quanto non configura come “casa di abitazione”, a nulla rilevando il fatto che i due atti (trasformazione e nuovo acquisto) siano temporalmente ravvicinati.
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Foto di Eren Kevin da Pixabay
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